Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Tripodi, con domicilio eletto presso il suo studio in Sant'Eufemia D'Aspromonte, Corso Umberto I n. 213;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
-del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria del -OMISSIS-, notificato il 27.2.2025, con cui è stata respinta l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia presentata il 24.3.2024;
- della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., emessa a carico del ricorrente l’-OMISSIS-, dalla Questura di Reggio Calabria -Commissariato di PS di -OMISSIS-- a firma del Vice Questore, finalizzata al diniego dell’istanza di rilascio di porto di fucile per uso di caccia;
- della nota della Questura di Reggio Calabria - Commissariato di PS di -OMISSIS-- P.A.S. del -OMISSIS-, nella parte in cui è stato parzialmente negato il chiesto accesso agli atti limitandolo alla sola comunicazione delle notizie asseritamente emergenti dai documenti in possesso dell’Amministrazione, con diniego di ostensione dei documenti stessi;
- di tutti gli altri atti connessi, prodromici, pregressi, successivi, collegati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. ME AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso notificato il 17.4.2025 e depositato il 29.4.2025, AL CC ha esposto:
-) il 4.3.2024 egli presentava al Questore di Reggio Calabria istanza di porto di fucile per uso di caccia;
-) l’11.9.2024 la Questura emetteva preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90 basato sulla sussistenza di molteplici frequentazioni del ricorrente con soggetti controindicati nonché di suoi rapporti di parentela con stretto congiunto specificamente individuato, non più convivente ma parimenti controindicato;
-) nel termine assegnato egli presentava deduzioni personalmente vergate, senza però richiedere l’accesso agli atti onde verificare la tipologia dei controlli, nelle quali evidenziava l’irrilevanza dei citati pregiudizi, la sua dedizione al lavoro e le proprie prospettive, personali e lavorative, future;
-) il 20.12.2024 egli sollecitava l’amministrazione alla conclusione del procedimento, cui faceva seguito l’impugnato provvedimento questorile del 26.2.2025 con il quale la predetta istanza veniva rigettata;
-) in data 28.2.2025 egli presentava istanza di accesso agli atti, assentito il 25.3.2025 con l’esclusione di relazioni di servizio, relazioni OP 85, verbali, informative dei Carabinieri del luogo di residenza dell’istante, sentenze di condanna del nonno e/o dei terzi.
1.1- Tanto premesso, gli atti di cui in epigrafe vengono avversati per i seguenti motivi:
A) Violazione degli articoli 3 e 10 bis legge 241/1990 e s.m.i., mancanza e/o insufficienza e contraddittorietà della motivazione degli atti impugnati, eccesso di potere e travisamento dei fatti.
Il ricorrente ritiene insussistenti i presupposti per l’adozione del gravato diniego, stante che:
-) i controlli enucleati dalla Questura -e che egli analizza singolarmente nel ricorso- non restituirebbero un quadro di effettiva frequentazione con soggetti controindicati, emergendo invece incontri meramente occasionali, discontinui, su pubblica piazza o in relazione ai quali egli si trovava casualmente insieme ad altri avventori in un pubblico locale;
-) ancora, l’amministrazione non avrebbe dato conto delle effettive ricadute dei predetti controlli sulla sua condotta di vita onde desumere un giudizio di non piena affidabilità al porto di armi;
-) risulterebbero travisate le circostanze indicate nelle memorie difensive, specie con riferimento all’affermazione per cui egli si riprometteva di prendere per il futuro le opportune distanze da soggetti controindicati;
-) quanto poi alla situazione parentale, egli rileva che lo stretto congiunto ivi menzionato, peraltro deceduto il 24.3.2025, quantunque a suo tempo sottoposto agli arresti è risultato innocente dalle accuse rivoltegli, delle quali lo stesso ricorrente era peraltro all’oscuro; più in generale, tanto il ricorrente quanto la sua famiglia -congiunto compreso- risultano incensurati;
-) ancora, l’amministrazione non avrebbe dato conto, nel provvedimento finale, di aver effettivamente valutato le osservazioni da lui presentate a seguito di preavviso di rigetto;
-) in sostanza, il gravato provvedimento sarebbe affetto da vizio di istruttoria, di motivazione ed inficiato da travisamento fattuale.
B) Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 43 del TULPS, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, istruttoria carente, mancanza dei presupposti e sviamento.
Il ricorrente ribadisce le censure precedentemente esposte ribadendo che:
-) egli e la sua famiglia sono incensurati ed immuni da pregiudizi penali e di polizia, ragion per cui non ricorrerebbero situazioni ostative apprezzabili ai sensi degli artt. 11 e 43 del TULPS;
-) gli elementi controindicati risulterebbero carenti di contestualizzazione e di indicazione di dati di effettiva controindicazione riferibili direttamente alla sua persona.
2- In data 5.5.2025 si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria, depositando memoria di forma e documenti.
3- All’udienza pubblica dell’11.3.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
4- Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro sovrapponibili, è infondato.
5- E’ anzitutto opportuno richiamare la disciplina normativa vigente in materia di autorizzazioni di polizia, in particolare di porto d'armi:
-) la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: "nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)" (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., Sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);
-) la licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979). Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018);
-) inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276);
-) in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa che non è compito del g.a. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia "ictu oculi" errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
5.1- Quanto poi allo specifico tema della rilevanza dei controlli con soggetti controindicati, su cui si impernia l’odierno contenzioso, si osserva che “ Il potere di controllo esercitato dall'Autorità di P.S. in materia di armi, che si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben può essere esercitato in senso negativo in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi è interessato al rilascio o alla permanenza della licenza. Pertanto, il diniego di rinnovo del porto d'armi o il divieto di detenzione delle armi sono legittimi laddove motivati con la frequentazione di pregiudicati da parte del soggetto autorizzato ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29.4.2024, n. 701; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7.6.2016, n.2859) e che “ Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Puglia, Sez. II, n. 357/2017), la buona condotta di cui all’art. 11, comma 2, del T.U.L.P.S. non si esaurisce nella mera assenza di condanne penali, potendo essere esclusa anche in presenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati o di comportamenti idonei a far dubitare dell’affidabilità del richiedente, in ragione delle prevalenti esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. ” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 26.1.2026, n. 90).
6- Nella fattispecie, l’avversato diniego è stato opposto sulla base dei seguenti elementi ostativi:
-) dagli accertamenti effettuati sull'istante risultano, negli ultimi cinque anni ossia dal conseguimento della maggiore età, numerosi controlli, analiticamente contestualizzati (quanto a data, orario e luogo), anche reiterati e, dunque, tali da configurare la c.d. frequentazione, a bordo di veicoli e appiedati, in compagnia, anche in orario serale che non parrebbe giustificato da comprovate ragioni lavorative, di soggetti compiutamente identificati, coetanei e non, gravati da numerosi precedenti penati e/o di Polizia di natura ostativa allo scopo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, reati in materia di associazione di stampo mafioso, violazioni in materia di armi, omicidio doloso aggravato, lesioni personali aggravate, stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 30911990, rissa, estorsione, rapina aggravata, detenzione abusiva di armi clandestine e porto abusivo di armi;
-) dagli accertamenti esperiti risulta che il ricorrente frequenti, altresì, soggetti destinatari della più grave misura di prevenzione personale, ossia la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;
-) sussisterebbe anche un controindicato rapporto parentale, nel senso che lo stretto congiunto ivi menzionato, seppur non convivente con il ricorrente, è stato interessato da pregnanti vicende giudiziarie che lo hanno visto arrestato per associazione a delinquere di stampo mafioso e coinvolto, sia pure negli anni '80 e '90, in n. 3 sequestri di persona a scopo estorsivo nonché più volte destinatario della sorveglianza speciale.
7- Tanto premesso, se può convenirsi con il ricorrente in ordine all’insufficienza delle controindicazioni di carattere parentale -stante, per un verso, la risalenza temporale delle controindicazioni ascritte al proprio congiunto e, per altro verso, l’assenza di elementi idonei ad inferire la sussistenza di rapporti o comunque di concrete interrelazioni tra il ricorrente e il congiunto tali da ribaltarsi sfavorevolmente sulla sua posizione, quanto meno in termini di attualità- ad analoghe conclusioni non può però giungersi con riferimento ai controlli che hanno coinvolto il ricorrente in prima persona.
8- Dal complesso delle allegazioni in atti si evince che il ricorrente è stato controllato:
-) a -OMISSIS- alle ore 11:44 delll’11.11.2018 a bordo di veicolo con L.D.; alle ore 22:50 del 24.3.2019 a bordo di veicolo con T.G.; alle ore 22:23 dell’11.6.20l9, a bordo di veicolo con C.S.; alle ore 21:53 (ovvero, per la ricostruzione del ricorrente, 21:43) del 21.1.2020 sempre con il medesimo C.S.; alle ore 21:43 del 21.10.2019, appiedato con M.E.A.; alle ore 22:16 del 26.10.2019, sulla SS 112 appiedato con F.B.; alle ore 11:26 del 27.2.2021, sulla S.P. 2 con il predetto C.S;, alle ore 23:48 del 22.11.2021, ancora con C.S.; alle ore 23:10 del 30.11.2021 di nuovo con C.S.;
-) a -OMISSIS- alle ore 22:07 del 18.1.2020, appiedato, con il predetto F.B.; alle ore 20:25 del 22.12.2020 in veicolo con R.S.; alle ore 20:56 del 21.01.2021 in veicolo con B.M., suo conoscente; alle ore 21:37 del 18.3.2021 a bordo di veicolo sempre con B.M., alle ore 23:20 del 14.03.2023, appiedato, ancora con B.M. ancora con B.M.;
-) a -OMISSIS- alle ore 09:04 del 24.03.2023, a bordo di veicolo con F.C.
-) a -OMISSIS- alle ore 09:42 del 18.06.2023, in veicolo con I.V.I.
9- In ordine ai soggetti con i quali il ricorrente è stato controllato, deve osservarsi anzitutto che questi non ha contestato il dato fattuale dei controlli, essendosi limitato in sede procedimentale ad affermare di non aver ben individuato i soggetti responsabili dei reati riportati nel preavviso di rigetto come da lui frequentati, soggiungendo di non essere a conoscenza dei pregiudizi delle persone con cui si interfaccia e ribadendo che, se in passato aveva avuto qualche incontro inopportuno dovuto alla sua ingenuità, non ha comunque amicizie intense ed in futuro avrebbe fatto selezione delle persone da frequentare, tenuto anche conto che sarebbe andato a vivere in altro Comune.
10- Quanto poi ai pregiudizi dei soggetti interessati dai controlli, quantunque l’amministrazione resistente non abbia associato a ciascun soggetto controllato i rispettivi pregiudizi, in assenza di più specifiche deduzioni da parte ricorrente sul punto deve ritenersi nel complesso attendibile l’elencazione enucleata nel preavviso di rigetto.
Verso tale conclusione depone la posizione di B.M. sul quale, come da allegazioni in atti, gravano pregiudizi per lesione personale in concorso, resistenza a pubblico ufficiale in concorso, estorsione in concorso (cfr. certificato del casellario in atti) e di T.G., gravato da decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
Peraltro, quanto agli altri soggetti con cui il ricorrente è stato controllato nulla si dice, essendosi il ricorrente limitato ad affermare lo stato di incensuratezza (talvolta in termini meramente ipotetici) per come desumibile dai certificati del casellario giudiziale, documenti però di per sé non esaustivamente indicativi dell’assenza di alcun pregiudizio di polizia poi non sfociato in una pronuncia penale.
11- Quanto poi alla contestualizzazione dei controlli, all’infuori del controllo del 24.3.2023 (relativamente al quale il ricorrente osserva che si stava recando a scuola con il predetto I.V.I.) non risultano fornite dal ricorrente evidenze tali da inferirne la mera occasionalità o la non riconducibilità ad una probabile frequentazione.
12- In tale ottica, dunque, il contesto in cui detti controlli sono avvenuti (per lo più all’interno di autoveicoli, ovvero su pubblica via e comunque al di fuori di esercizi commerciali o di locali), la significativa numerosità dei controlli (che coprono un significativo arco temporale), la frequenza con cui il ricorrente è stato controllato in luoghi diversi con la stessa persona (elemento di una certa rilevanza alla luce della casualità con cui si svolgono gli appostamenti nell’ambito dei servizi esterni) ed ancora gli orari in cui essi sono avvenuti (per lo più in tarda serata), letti in un’ottica d’insieme ben possono fare inferire la sussistenza di frequentazioni del ricorrente con i predetti soggetti e, più in generale, l’attitudine dello stesso ad accompagnarsi con soggetti sul cui conto gravano significativi pregiudizi, anche direttamente riferibili alle armi o comunque a circostanze apprezzabili in termini di autorizzazioni di polizia.
13- Né, si soggiunge, assume di contro rilievo l’immunità da mende della persona del ricorrente o del suo nucleo familiare oppure l’ignoranza dei pregiudizi ascritti ai soggetti con cui questi veniva controllato, giacché, ai fini del rilascio o del rinnovo del titolo di polizia assume rilievo ostativo anche “ il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati, legati al primo da un rapporto di frequentazione ” (Cons. Stato, Sez. III, 25/1/2023, n. 801; T.A.R. Catanzaro, sez. I, 30/5/2025, n. 942), nel senso cioè che “ la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali di polizia […] ha un indubbio rilievo in sede di valutazione dell'affidabilità del titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia; in effetti, gli organi del Ministero dell'Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni, da parte del titolare della licenza, possano dare luogo al rischio che l'arma si appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4242).
14- Del tutto irrilevanti sono poi, nell’economia della fattispecie controversa, le prospettive future del ricorrente, in termini lavorativi e familiari, dal momento che, per un verso, non è dato evincere in che modo il diniego del porto di fucile ad uso caccia frustri la realizzazione delle suddette aspirazioni e, per altro verso, il diniego di porto di fucile -e più in generale delle autorizzazioni di polizia in materia di armi- non è connotato da alcuna finalità sanzionatoria, nel senso di postulare la commissione di un illecito o comunque di sanzionare comportamenti riprovevoli, ma è da leggere unicamente in termini preventivi e dunque nell’ottica della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.
15- Infondata è, altresì, la doglianza attinente all’omessa valutazione delle controdeduzioni depositate a seguito di preavviso.
Ribadito il consolidato orientamento per cui il dovere della P.A. di esaminare le memorie prodotte dall'interessato a seguito del preavviso di rigetto da essa inviato non comporta la necessità di una confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso ( ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 23.5.2024, n. 4589), nel provvedimento impugnato l’amministrazione ha dato conto dell’avvenuta presentazione di deduzioni, ritenute però insufficienti per mutare il segno del provvedimento finale, in quanto la condizione di incensurato in cui versa il ricorrente non offrirebbe comunque garanzie di un uso (non solo) legittimo (ma anche) esclusivo delle armi, per le frequentazioni di cui sopra, peraltro non saltuarie, che, per di più, il ricorrente non nega nelle sue osservazioni, ma da cui si ripromette per il prosieguo di prendere le opportune distanze.
16- Quanto, infine, all’impugnazione della nota della Questura di Reggio Calabria - Commissariato di P.S. di -OMISSIS-- P.A.S. del -OMISSIS- di parziale diniego di accesso, essa va rigettata non avendo il ricorrente formulato, sul punto, specifiche censure pertinenti.
17- In conclusione, il ricorso va rigettato.
18- Le spese processuali possono essere compensate in ragione del deposito di difese di mero stile da parte dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT IS, Presidente
ME AG, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME AG | AT IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.