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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 54/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna . Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]
entrambi con l'avv. Cinzia Calabrese presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Carate Brianza, il 30.6.1986
(anno 1986, atto n. 80, parte 2, serie A) in regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, non avanzano alcuna reciproca domanda di contributo al mantenimento.
3. Le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, dipendente dal matrimonio, dalla loro separazione, nonché da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
4. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51, III co., c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis, c.p.c..
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente non pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Carate Brianza (MI), il 30 giugno 1986
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Sperse di procedura al definitivo;
6) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Delegato dott. Fulvia De Luca;
7) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carate Brianza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna . Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]
entrambi con l'avv. Cinzia Calabrese presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Carate Brianza, il 30.6.1986
(anno 1986, atto n. 80, parte 2, serie A) in regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, non avanzano alcuna reciproca domanda di contributo al mantenimento.
3. Le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, dipendente dal matrimonio, dalla loro separazione, nonché da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
4. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51, III co., c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis, c.p.c..
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente non pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Carate Brianza (MI), il 30 giugno 1986
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Sperse di procedura al definitivo;
6) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Delegato dott. Fulvia De Luca;
7) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carate Brianza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG