Articolo 6 della Legge 22 dicembre 1975, n. 694
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 gennaio 1976
Art. 6.
Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalita' stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalita' stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi del terzo comma dell'articolo 18, il termine decorre dalla data della denuncia.
Per l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio l'avviso deve essere notificato entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1976
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