Versione
1 gennaio 1976
1 gennaio 1976
Art. 6.
Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalita' stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalita' stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi del terzo comma dell'articolo 18, il termine decorre dalla data della denuncia.
Per l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio l'avviso deve essere notificato entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione".
Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalita' stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalita' stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi del terzo comma dell'articolo 18, il termine decorre dalla data della denuncia.
Per l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio l'avviso deve essere notificato entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione".
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 23/12/1983 n. 1638 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 23 dicembre 1983 · 0.45597506
L\'architetto ........, residente in ........, ha fatto presente di aver trasferito, con atto per Notar ........... n. 96304 del 22 marzo 1977, un appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato in corso di costruzione al rustico, per il quale fu dichiarato per l\'applicazione dell\'imposta comunale sull\'incremento del valore degli immobili un valore finale di L. 143.700.000. L\'Ufficio del Registro di ....., con accertamento notificato il 6 dicembre 1979 ha rettificato detto valore finale, elevandolo a L. 512.000.000, mentre ha lasciato inalterato il valore iniziale e le spese incrementative indicate nella dichiarazione. Successivamente, in data 16 dicembre 1980, tale …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/1982, n. 3436Provvedimento: L'originario testo dell'art. 20, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, istitutivo dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), stabiliva, ai fini del controllo e dell'accertamento degli elementi concorrenti alla Determinazione dello incremento imponibile, soltanto il termine annuale di decadenza per la notifica dell'accertamento stesso, senza fare riferimento alle modalità stabilite per l'imposta di registro, come previsto in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688 e dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1975 n. 694. […]Leggi di più...
- avviso di accertamento·
- congruita' della motivazione·
- invim·
- tributi degli enti pubblici locali·
- imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili·
- carattere discrezionale·
- limiti