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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 910 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(avv. Emma Montesani) Parte_1
appellante
E
(avv. Alfonso Niccoli) Controparte_1
appellata
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Indennità di coordinamento.
conclusioni: per l'appellante:
“Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza e deduzione, - accertare, ritenere e dichiarare che ha svolto e Parte_1
continua a svolgere, ininterrottamente dal 09.06.2006, le funzioni di coordinamento del personale infermieristico e per l'effetto, condannare l' Controparte_1
alla corresponsione dell'indennità di coordinamento (parte fissa e variabile) pari ad € 35.893,74, giusti conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
- ancora accertare, ritenere e dichiarare il diritto di al passaggio al Parte_1
livello economico DS 2 e per l'effetto, condannare l' alla Controparte_1
corresponsione delle conseguenti differenze retributive per le funzioni effettivamente svolte determinate nella misura di € 10.337,36, giusti conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario”>>; per l'appellata: eccezione e difesa rigetti l'appello perché infondato in fatto e in diritto per i motivi suesposti.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Paola, Giudice del Lavoro, ha respinto la domanda proposta dall'infermiera professionale (Cat. D), , volta ad ottenere Parte_1
l'indennità di coordinamento (parte fissa e parte variabile), prevista dall'art. 10 del CCNL del comparto sanità, biennio 2000/2001, nonché le differenze per le funzioni svolte nel livello economico DS2, per il periodo giugno 2006 – dicembre 2017, anni in cui aveva prestato – prestandolo ancora – servizio per l'Asp di Cosenza, presso il reparto di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Paola.
Ha motivato il rigetto premettendo che, revocata in nuce la possibilità di un inquadramento in una qualifica superiore, ostando a ciò il T.U.P.I., in contrasto con la normativa richiamata dalla parte, quest'ultima non aveva dimostrato: che, alla data del 31/8/2001, risultava affidataria di funzioni di coordinamento (giusta lettera b dell'art. 19 del CCNL di riferimento); che l'ASP aveva avviato alcuna procedura selettiva per l'affidamento all'interessata delle funzioni di coordinamento (giusta lettera c dell'art. 19 del medesimo CCNL); che alcuna concertazione sindacale fosse avvenuta in merito (giusta comma 8 dell'art. 10 del citato
CCNL).
Ha, infine, rimarcato come lo sviluppo logico-giuridico del ricorso introduttivo non avesse consentito il c.d. giudizio tri-fasico volto a riconoscere ed a liquidare eventuali mansioni superiori svolte all'interno dell'amministrazione di appartenenza.
2. La SI.ra ha proposto appello sostenendo che la sentenza è errata ed Pt_1
illogica, nello specifico: a) per erronea qualificazione della domanda giudiziale, quanto all'inquadramento nel livello stipendiale superiore, negato dal Tribunale, ma, invero, mai chiesto;
b) per mancata attivazione dei poteri officiosi del Tribunale, a fronte dell'eventuale incompletezza del percorso logico-giuridico, finalizzato al giudizio tri-fasico sulla remunerabilità delle mansioni superiori;
c) per erronea o falsa applicazione dell'art. 10 del
CCNL di riferimento, avendo ritenuto utilizzabile la norma con sola efficacia retroattiva (come se dovesse essere applicata in favore di coloro che, alla data del 31/8/2001, avevano ottenuto l'affidamento di reali funzioni di coordinamento) e non con effetto anche per il futuro;
d) per mancata valorizzazione del fatto che la ricorrente aveva rigorosamente provato della sussistenza di un incarico scritto di coordinamento e dell'attestazione dell'avvenuto svolgimento di tali mansioni, producendo la nota del 9/6/2006, Prot. Gen. 12/6/2006, a firma del Dott. ( dell' nonché Capo Persona_1 Parte_2 Parte_3
Dipartimento degli ) e, a seguire, la nota Prot. n° 15/2007 del Parte_4
27/2/2007, a medesima firma;
evidenziando, infine, che la prova orale fornita aveva dato ulteriore conferma della circostanza.
3. L'Azienda appellata s'è costituita anche nel secondo grado di giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per insufficiente specificità dei motivi di gravame nonché per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e resistendo nel merito.
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 20 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I. L'appello è ammissibile.
I.1 Ciò in quanto l'art. 434, c. 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n° 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cfr. Cass. N° 2143/2015).
Nella specie, l'appellante ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonché le ragioni del dissenso che, nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle.
I.2 L'appello è ammissibile, peraltro, anche rispetto all'eccezione relativa, sostanzialmente, all'applicazione dell'art. 348 bis c.p.c. al rito lavoro, giacché non era ravvisabile, ad un primo esame, la sussistenza di una ragionevole improbabilità di accoglimento, giustificante la declaratoria di inammissibilità.
II. Il gravame, tuttavia, è infondato.
II.1 Preliminarmente, però, va dato atto che la questione dell'inquadramento, invero rigettata dal Tribunale, rappresenta effettivamente una pronuncia ultra petita, posto che la domanda non rientrava tra quelle azionate col ricorso.
Ma la circostanza è improduttiva di conseguenza alcuna nel contesto generale del giudizio.
II.2 Quanto alle altre censure dell'appellante, ricalcanti i motivi di ricorso di primo grado, esse investono, anzitutto, ad avviso del Collegio, l'interpretazione della norma collettiva di riferimento, in forza della quale è stata chiesta l'indennità di coordinamento.
Quel che è basilare, nella risoluzione della questione che ci occupa, è comprendere, rispetto alla molteplici sfaccettature contenute nella norma citata da entrambe le parti, a sostegno delle rispettive difese (art. 10 CCNL, 2° biennio economico 2000/2001), in quale delle fattispecie astratte da essa previste rientri esattamente la figura della lavoratrice ricorrente.
Al riguardo, l'art. 10, citato, recita quanto segue:
«ART. 10 - Coordinamento
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza
1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto
2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione – compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto
2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione
o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici,
l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. E' rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto».
La norma, a bene osservare, prevede discipline diverse, a seconda che il lavoratore:
- Sia un collaboratore professionale sanitario/caposala, già appartenente alla categoria
D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001 (comma 2);
- Sia un collaboratore professionale sanitario degli altri profili e discipline nonché un collaboratore professionale – assistente sociale – già appartenente alla categoria D ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001 (commi 3 ed 8);
- Sia un dipendente proveniente dalla categoria C, cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5 (comma 7);
- Sia un collaboratore professionale sanitario degli altri profili e discipline che, pur non godendo della “prima applicazione” della normativa di cui trattasi, abbia avuto il conferimento di un incarico di coordinamento, a regime.
Tale ultima ipotesi, è quella che riguarda giustappunto la ricorrente/appellante, ed è disciplinata dal comma 9 della citata norma;
disposizione, in effetti, non correttamente individuata dal Giudice di prime cure.
Ne deriva, quindi, che, in un'ipotesi, per l'appunto, di regime, può avere diritto all'indennità di coordinamento il collaboratore professionale, in favore del quale esista un conferimento di un incarico regolato, come vedremo, da ben specifiche norme di contrattazione collettiva.
II.3 Nella fattispecie in esame, la ricorrente/appellante afferma e sostiene che, per lei, il conferimento d'incarico è documentato, posto che il coordinamento, dal quale deriverebbe il suo invocato diritto all'indennità, si desumerebbe dalle note del suo Dirigente
Responsabile che, lette in combinazione tra loro, farebbero emergere che la dipendente, sin dal 9/6/2006, risulta incaricata dallo stesso dirigente di svolgere mansioni di caposala, in sostituzione di un collega, dapprima assente per ferie, dipoi cessato per quiescenza.
Con correlativa attribuzione di responsabilità che, a detta dell'appellante, integrerebbero un'attività di coordinamento indennizzabile ai sensi dell'art. 10.
II.4 Sennonché, la tesi dell'appellante è parziale e non corrispondente ai riferimenti normativi.
II.5 Al riguardo, la Suprema Corte, con noto arresto, ha stabilito che personale del Servizio Sanitario Nazionale, l'incarico di coordinatore previsto dall'art. 10 del
c.c.n.l. del biennio economico 2000-2001, una volta superata la fase transitoria, può essere conferito dalle aziende sanitarie con un atto formale ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione dei criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento>> (Sez. L - , Ordinanza
n. 12339 del 18/05/2018).
In parte motiva, peraltro, la Suprema Corte ha specificato che ai sensi dell'art. 5 del CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL stipulato il 7.4.1999, «la posizione di coordinatore prevista dall' art. 10, del CCNL II biennio economico 2000-2001 è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una esperienza professionale complessiva in categoria C e/o D di cinque anni. Tale esperienza è ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive. I criteri generali per il conferimento sono definiti dalle aziende con le procedure di concertazione di cui all'art. 6 , comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999 …;
10. la disposizione contrattuale va coordinata con l'art. 10 del CCNL per il biennio economico
2000/2001, al quale fa espresso rinvio, e deve essere interpretata nel senso che a regime l'incarico, che richiede sempre l'atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento;
11. nel caso di specie, quindi, poiché difetta il conferimento formale e si ignora se i criteri siano stati o meno adottati, non risultano decisivi né il possesso dell'anzianità minima né lo svolgimento di fatto dell'attività, sicché il ricorso deve essere rigettato ai sensi dell'art. 384, comma 4, cod. proc. civ.>>.
II.6 Orbene, nella fattispecie che ci occupa, la ricorrente/appellante, discostandosi dagli inequivoci precetti fissati dalla giurisprudenza citata, non ha, anzitutto, fornito prova di essere stata destinataria di un atto formale di incarico di coordinamento (i documenti dalla stessa all'uopo allegati, infatti, rappresentano solo una sostituzione di dipendente in ferie ed una presa d'atto dello svolgimento, da parte sua, delle mansioni di caposala, senza contenere, come detto, alcun formale incarico); in secondo luogo, non ha allegato alcunché circa l'individuazione di quali fossero i criteri generali ai quali l' avrebbe dovuto Controparte_1
vincolarsi nella scelta dei dipendenti cui affidare il coordinamento e circa, quindi, le norme di contrattazione decentrata, dalle quali evincere l'esistenza di una concertazione in merito, tra le parti sociali.
II.7 In carenza di tali presupposti allegativi e probatori, carenza dalla quale è derivata l'impossibile verifica delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità rivendicata dall'infermiera professionale agente in giudizio, i corrispondenti motivi di appello vanno rigettati.
III. Quanto all'ultimo profilo da indagare, relativo alle mansioni superiori rivendicate, con connesse rivendicazioni economiche, occorre rilevare, coerentemente con quanto stabilito dal Tribunale, che laddove, come nel caso di specie, venga posta tale tipologia di domanda, occorre che la parte a ciò interessata attui quel particolare parallelismo sintetizzato dalla granitica giurisprudenza formatasi sul tema, secondo cui: «Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, non avendo il ricorrente censurato l'affermazione della stessa di carenza di prova in ordine all'interpretazione del disegno della saldatura "a filo continuo", ritenuta qualificante, dal giudice di merito, ai fini del superiore inquadramento richiesto)» (Sez. L, Sentenza n. 8589 del 28/04/2015).
III.1 Ora, nella fattispecie in esame, la ricorrente non solo non ha dimostrato la prevalenza delle mansioni superiori asseritamente svolte, rispetto a quelle tipiche della qualifica di provenienza, ma addirittura non ha né specificamente qualificato queste ultime, né specificamente qualificato quelle “tipiche” delle mansioni di approdo, né citato un mansionario delle une e delle altre, né operato un paragone tra le mansioni espletate e quelle rivendicate. In definitiva, non ha fornito, sin dalla fase “allegativa”, quelle indicazioni che, ove poi anche dimostrate, avrebbero fatto insorgere in lei il diritto alle retribuzioni postulate.
III.2 Tale difetto insanabile, riscontrabile “a monte” dell'esposizione logico-giuridica della ricorrente/appellante, fa sì che ogni verifica testimoniale, quantunque già espletata in primo grado, sarebbe stata – ed è – del tutto superflua ed ininfluente, posto che la conferma o meno, da parte dei testi, delle circostanze capitolate, non avrebbe potuto – né potrebbe – conferire alcuna utilità ai fini del decidere, posto che resterebbe sempre da verificare se le mansioni confermate corrispondano o meno a quelle giustificanti il riconoscimento del livello corrispondente.
IV. In ragione di quanto detto, l'appello viene rigettato.
V. Le spese restano compensate tra le parti, in presenza di un'eccezionale ragione rappresentata dall'equivoco comportamento datoriale. VI. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 21 settembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 68/2022, resa in data 31 marzo 2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa le spese del grado;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
18 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 910 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(avv. Emma Montesani) Parte_1
appellante
E
(avv. Alfonso Niccoli) Controparte_1
appellata
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Indennità di coordinamento.
conclusioni: per l'appellante:
“Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza e deduzione, - accertare, ritenere e dichiarare che ha svolto e Parte_1
continua a svolgere, ininterrottamente dal 09.06.2006, le funzioni di coordinamento del personale infermieristico e per l'effetto, condannare l' Controparte_1
alla corresponsione dell'indennità di coordinamento (parte fissa e variabile) pari ad € 35.893,74, giusti conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
- ancora accertare, ritenere e dichiarare il diritto di al passaggio al Parte_1
livello economico DS 2 e per l'effetto, condannare l' alla Controparte_1
corresponsione delle conseguenti differenze retributive per le funzioni effettivamente svolte determinate nella misura di € 10.337,36, giusti conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario”>>; per l'appellata: eccezione e difesa rigetti l'appello perché infondato in fatto e in diritto per i motivi suesposti.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Paola, Giudice del Lavoro, ha respinto la domanda proposta dall'infermiera professionale (Cat. D), , volta ad ottenere Parte_1
l'indennità di coordinamento (parte fissa e parte variabile), prevista dall'art. 10 del CCNL del comparto sanità, biennio 2000/2001, nonché le differenze per le funzioni svolte nel livello economico DS2, per il periodo giugno 2006 – dicembre 2017, anni in cui aveva prestato – prestandolo ancora – servizio per l'Asp di Cosenza, presso il reparto di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Paola.
Ha motivato il rigetto premettendo che, revocata in nuce la possibilità di un inquadramento in una qualifica superiore, ostando a ciò il T.U.P.I., in contrasto con la normativa richiamata dalla parte, quest'ultima non aveva dimostrato: che, alla data del 31/8/2001, risultava affidataria di funzioni di coordinamento (giusta lettera b dell'art. 19 del CCNL di riferimento); che l'ASP aveva avviato alcuna procedura selettiva per l'affidamento all'interessata delle funzioni di coordinamento (giusta lettera c dell'art. 19 del medesimo CCNL); che alcuna concertazione sindacale fosse avvenuta in merito (giusta comma 8 dell'art. 10 del citato
CCNL).
Ha, infine, rimarcato come lo sviluppo logico-giuridico del ricorso introduttivo non avesse consentito il c.d. giudizio tri-fasico volto a riconoscere ed a liquidare eventuali mansioni superiori svolte all'interno dell'amministrazione di appartenenza.
2. La SI.ra ha proposto appello sostenendo che la sentenza è errata ed Pt_1
illogica, nello specifico: a) per erronea qualificazione della domanda giudiziale, quanto all'inquadramento nel livello stipendiale superiore, negato dal Tribunale, ma, invero, mai chiesto;
b) per mancata attivazione dei poteri officiosi del Tribunale, a fronte dell'eventuale incompletezza del percorso logico-giuridico, finalizzato al giudizio tri-fasico sulla remunerabilità delle mansioni superiori;
c) per erronea o falsa applicazione dell'art. 10 del
CCNL di riferimento, avendo ritenuto utilizzabile la norma con sola efficacia retroattiva (come se dovesse essere applicata in favore di coloro che, alla data del 31/8/2001, avevano ottenuto l'affidamento di reali funzioni di coordinamento) e non con effetto anche per il futuro;
d) per mancata valorizzazione del fatto che la ricorrente aveva rigorosamente provato della sussistenza di un incarico scritto di coordinamento e dell'attestazione dell'avvenuto svolgimento di tali mansioni, producendo la nota del 9/6/2006, Prot. Gen. 12/6/2006, a firma del Dott. ( dell' nonché Capo Persona_1 Parte_2 Parte_3
Dipartimento degli ) e, a seguire, la nota Prot. n° 15/2007 del Parte_4
27/2/2007, a medesima firma;
evidenziando, infine, che la prova orale fornita aveva dato ulteriore conferma della circostanza.
3. L'Azienda appellata s'è costituita anche nel secondo grado di giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per insufficiente specificità dei motivi di gravame nonché per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e resistendo nel merito.
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 20 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I. L'appello è ammissibile.
I.1 Ciò in quanto l'art. 434, c. 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n° 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cfr. Cass. N° 2143/2015).
Nella specie, l'appellante ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonché le ragioni del dissenso che, nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle.
I.2 L'appello è ammissibile, peraltro, anche rispetto all'eccezione relativa, sostanzialmente, all'applicazione dell'art. 348 bis c.p.c. al rito lavoro, giacché non era ravvisabile, ad un primo esame, la sussistenza di una ragionevole improbabilità di accoglimento, giustificante la declaratoria di inammissibilità.
II. Il gravame, tuttavia, è infondato.
II.1 Preliminarmente, però, va dato atto che la questione dell'inquadramento, invero rigettata dal Tribunale, rappresenta effettivamente una pronuncia ultra petita, posto che la domanda non rientrava tra quelle azionate col ricorso.
Ma la circostanza è improduttiva di conseguenza alcuna nel contesto generale del giudizio.
II.2 Quanto alle altre censure dell'appellante, ricalcanti i motivi di ricorso di primo grado, esse investono, anzitutto, ad avviso del Collegio, l'interpretazione della norma collettiva di riferimento, in forza della quale è stata chiesta l'indennità di coordinamento.
Quel che è basilare, nella risoluzione della questione che ci occupa, è comprendere, rispetto alla molteplici sfaccettature contenute nella norma citata da entrambe le parti, a sostegno delle rispettive difese (art. 10 CCNL, 2° biennio economico 2000/2001), in quale delle fattispecie astratte da essa previste rientri esattamente la figura della lavoratrice ricorrente.
Al riguardo, l'art. 10, citato, recita quanto segue:
«ART. 10 - Coordinamento
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza
1° settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto
2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione – compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto
2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione
o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici,
l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. E' rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto».
La norma, a bene osservare, prevede discipline diverse, a seconda che il lavoratore:
- Sia un collaboratore professionale sanitario/caposala, già appartenente alla categoria
D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001 (comma 2);
- Sia un collaboratore professionale sanitario degli altri profili e discipline nonché un collaboratore professionale – assistente sociale – già appartenente alla categoria D ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001 (commi 3 ed 8);
- Sia un dipendente proveniente dalla categoria C, cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5 (comma 7);
- Sia un collaboratore professionale sanitario degli altri profili e discipline che, pur non godendo della “prima applicazione” della normativa di cui trattasi, abbia avuto il conferimento di un incarico di coordinamento, a regime.
Tale ultima ipotesi, è quella che riguarda giustappunto la ricorrente/appellante, ed è disciplinata dal comma 9 della citata norma;
disposizione, in effetti, non correttamente individuata dal Giudice di prime cure.
Ne deriva, quindi, che, in un'ipotesi, per l'appunto, di regime, può avere diritto all'indennità di coordinamento il collaboratore professionale, in favore del quale esista un conferimento di un incarico regolato, come vedremo, da ben specifiche norme di contrattazione collettiva.
II.3 Nella fattispecie in esame, la ricorrente/appellante afferma e sostiene che, per lei, il conferimento d'incarico è documentato, posto che il coordinamento, dal quale deriverebbe il suo invocato diritto all'indennità, si desumerebbe dalle note del suo Dirigente
Responsabile che, lette in combinazione tra loro, farebbero emergere che la dipendente, sin dal 9/6/2006, risulta incaricata dallo stesso dirigente di svolgere mansioni di caposala, in sostituzione di un collega, dapprima assente per ferie, dipoi cessato per quiescenza.
Con correlativa attribuzione di responsabilità che, a detta dell'appellante, integrerebbero un'attività di coordinamento indennizzabile ai sensi dell'art. 10.
II.4 Sennonché, la tesi dell'appellante è parziale e non corrispondente ai riferimenti normativi.
II.5 Al riguardo, la Suprema Corte, con noto arresto, ha stabilito che personale del Servizio Sanitario Nazionale, l'incarico di coordinatore previsto dall'art. 10 del
c.c.n.l. del biennio economico 2000-2001, una volta superata la fase transitoria, può essere conferito dalle aziende sanitarie con un atto formale ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione dei criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento>> (Sez. L - , Ordinanza
n. 12339 del 18/05/2018).
In parte motiva, peraltro, la Suprema Corte ha specificato che ai sensi dell'art. 5 del CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL stipulato il 7.4.1999, «la posizione di coordinatore prevista dall' art. 10, del CCNL II biennio economico 2000-2001 è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una esperienza professionale complessiva in categoria C e/o D di cinque anni. Tale esperienza è ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive. I criteri generali per il conferimento sono definiti dalle aziende con le procedure di concertazione di cui all'art. 6 , comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999 …;
10. la disposizione contrattuale va coordinata con l'art. 10 del CCNL per il biennio economico
2000/2001, al quale fa espresso rinvio, e deve essere interpretata nel senso che a regime l'incarico, che richiede sempre l'atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente al quale affidare il coordinamento;
11. nel caso di specie, quindi, poiché difetta il conferimento formale e si ignora se i criteri siano stati o meno adottati, non risultano decisivi né il possesso dell'anzianità minima né lo svolgimento di fatto dell'attività, sicché il ricorso deve essere rigettato ai sensi dell'art. 384, comma 4, cod. proc. civ.>>.
II.6 Orbene, nella fattispecie che ci occupa, la ricorrente/appellante, discostandosi dagli inequivoci precetti fissati dalla giurisprudenza citata, non ha, anzitutto, fornito prova di essere stata destinataria di un atto formale di incarico di coordinamento (i documenti dalla stessa all'uopo allegati, infatti, rappresentano solo una sostituzione di dipendente in ferie ed una presa d'atto dello svolgimento, da parte sua, delle mansioni di caposala, senza contenere, come detto, alcun formale incarico); in secondo luogo, non ha allegato alcunché circa l'individuazione di quali fossero i criteri generali ai quali l' avrebbe dovuto Controparte_1
vincolarsi nella scelta dei dipendenti cui affidare il coordinamento e circa, quindi, le norme di contrattazione decentrata, dalle quali evincere l'esistenza di una concertazione in merito, tra le parti sociali.
II.7 In carenza di tali presupposti allegativi e probatori, carenza dalla quale è derivata l'impossibile verifica delle condizioni per il riconoscimento dell'indennità rivendicata dall'infermiera professionale agente in giudizio, i corrispondenti motivi di appello vanno rigettati.
III. Quanto all'ultimo profilo da indagare, relativo alle mansioni superiori rivendicate, con connesse rivendicazioni economiche, occorre rilevare, coerentemente con quanto stabilito dal Tribunale, che laddove, come nel caso di specie, venga posta tale tipologia di domanda, occorre che la parte a ciò interessata attui quel particolare parallelismo sintetizzato dalla granitica giurisprudenza formatasi sul tema, secondo cui: «Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, non avendo il ricorrente censurato l'affermazione della stessa di carenza di prova in ordine all'interpretazione del disegno della saldatura "a filo continuo", ritenuta qualificante, dal giudice di merito, ai fini del superiore inquadramento richiesto)» (Sez. L, Sentenza n. 8589 del 28/04/2015).
III.1 Ora, nella fattispecie in esame, la ricorrente non solo non ha dimostrato la prevalenza delle mansioni superiori asseritamente svolte, rispetto a quelle tipiche della qualifica di provenienza, ma addirittura non ha né specificamente qualificato queste ultime, né specificamente qualificato quelle “tipiche” delle mansioni di approdo, né citato un mansionario delle une e delle altre, né operato un paragone tra le mansioni espletate e quelle rivendicate. In definitiva, non ha fornito, sin dalla fase “allegativa”, quelle indicazioni che, ove poi anche dimostrate, avrebbero fatto insorgere in lei il diritto alle retribuzioni postulate.
III.2 Tale difetto insanabile, riscontrabile “a monte” dell'esposizione logico-giuridica della ricorrente/appellante, fa sì che ogni verifica testimoniale, quantunque già espletata in primo grado, sarebbe stata – ed è – del tutto superflua ed ininfluente, posto che la conferma o meno, da parte dei testi, delle circostanze capitolate, non avrebbe potuto – né potrebbe – conferire alcuna utilità ai fini del decidere, posto che resterebbe sempre da verificare se le mansioni confermate corrispondano o meno a quelle giustificanti il riconoscimento del livello corrispondente.
IV. In ragione di quanto detto, l'appello viene rigettato.
V. Le spese restano compensate tra le parti, in presenza di un'eccezionale ragione rappresentata dall'equivoco comportamento datoriale. VI. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 21 settembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 68/2022, resa in data 31 marzo 2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa le spese del grado;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
18 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Portale