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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2025, n. 15796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15796 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT PP, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 2652/2023 del Tribunale di Messina del 18 dicembre 2023; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott., Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato contestato. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15796 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/01/2025 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Messina, con sentenza pronunziata in data 18 dicembre 2023, ha dichiarato NA PP non punibile in ordine al reato a lui contestato - avente ad oggetto la- sua oníessa vigilanza, in qualità di legale rappresentante della Young Business Sri, sull'avvenuta corretta redazione, in occasione della realizzazione di taluni lavori edili che erano in corso di opera per conto della predetta società, del PSC e del fascicolo dell'opera - avendo rilevato ia speciale tenuità dei fatto ai sensi deii'art. 131-bis cod. pen. Ha interposto appello avverso la predetta sentenza il NA, con atto del 3 aprile 2024 a firma del difensore fiduciario, avv. Tommaso Calderone, articolando un unico motivo di impuanazione con il quale ha lamentato che non fosse stata dichiarata la sua assoluzione dalla imputazione contestatagli avendo egli, in data 24 gennaio 2019, cioè il giorno immediatamente successivo al primo accesso ispettivo, depositato la documentazione obbligatoria ai fini della sanatoria dal reato a lui contestato. Ha aggiunto il ricorrente come egli si fosse, altresì, obbligato al pagamento, ai sensi dell'art. 21 del dlgs n. 758 del 1994, di un quarto della somma massima dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, incombente da lui eseguito sebbene oltre il termine di legge;
circostanza questa che, tuttavia, non sarebbe ostativa alla estinzione del reato contestato. Essendo stato rimesso, con ordinanza del 3 maggio 2024, alla Corte di cassazione il ricorso del NA dalla Corte di appello di Messina - trattandosi di Sellt.ellL.cl 11011 cippeNddiie, essendo essa di plubeiuyiiiiicitiu e t CidliVd a tedi() punito con pena alternativa - il medesimo, dopo che la trattazione del giudizio era stata attribuita alla Settima Sezione penale di questa Corte sulla scorta della ritenuta carenza in capo al difensore del NA della abilitazione al patrocinio di fronte aiie giurisdizioni superiori, è stato restituito alla ER Sezione penale, essendo risultato che l'avv. Tommaso Calderone, difensore del NA, è regolarmente iscritto all'Albo dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla giurisdizioni superiori. Alla udienza del 10 gennaio 2025 il processo è stato, pertanto, deciso così come segue. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato sicché lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio, per intanto, che è corretta la decisione della Corte di appello di rimettere il ricorso, originariamente qualificato come atto di appello, alla Corte di cassazione, atteso che - trattandosi di impugnazione avente ad oggetto una sentenza con la quale è stato definito il procedimento penale a carico di NA PP con la dichiarazione di proscioglimento nei suoi confronti ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., stante la ritenuta particolare tenuità del fatto — la gravata sentenza emessa dal Tribunale di Messina, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 131-bis cod. pen. (il quale prevede, a determinate condizioni, la esclusione della punibilità di talune condotte costituenti reato), 530, comma 1, (il quale disciplina, fra le ipotesi per le quali deve essere pronunziata la assoluzione del prevenuto, quella della non punibilità per ragioni diverse dalle seguenti: dalla insussistenza del fatto;
dal non avere commesso il fatto l'imputato; dal non costituire esso reato;
dal non essere esso previsto dalla legge come reato;
dalla non imputabilità dell'autore di esso;
fra tali diverse ragioni vi è, pertanto, anche la ipotesi della non punibilità per la particolare tenuità del fatto) e 593, comma 3, cod. proc. pen. (il quale prevede, in linea di principio, la non appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la pena pecuniaria o, come nel caso di interessa, con quella alternativa), non è appellabile, di tal che, per il principio di conservazione degli atti giuridici ed in particolare, per ciò che attiene agli atti processuali, in ossequio al cosiddetto favor írnpugnationis, il gravame proposto dalla difesa del NA doveva essere convertito, visto l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in ricorso per cassazione. ivi Id il I IC110 iLU1 bU è il idi I II niSSINC. Giova ricordare che al prevenuto è stata contestata l'omessa vigilanza - in tema di normativa volta a reprimere le violazioni delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro - sul corretto adempimento degli obblighi gravanti, ai sensi dell'art. 91, comma 1 del dlgs n. 81 del 2008, sul coordinatore per la progettazione delle opere in corso di esecuzione nell'interesse della società della quale il NA era il legale rappresentante. Ora. è ben vero che, come questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare, gli illeciti previsti dalla normativa invocata in sede di redazione del capo di imputazione a carico dell'odierno ricorrente sono suscettibili di estinzione laddove - secondo la previsione di cui all'art. 24 del dlgs n. 758 del 1994, norma preesistente a quella oggetto di contestazione ma non per questo ora inapplicabile, data l'ampio spettro applicativo del citato testo 3 normativo (riferito, secondo quanto previsto dall'art. 19 dello stesso, ai "reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda"; si veda, infatti, nel senso di cui dianzi: Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 ottobre 2011, n. 38942, 251323) - il contravventore adempia alle prescrizioni impartitegli dall'organo di vigilanza nel termine che gli è stato a tale fine fissato e provvede al pagamento delle somme di danaro previste dall'art. 21, comma 2, del citato dlgs n. 758 del 1994 (id est: provvede a pagare, nel termine di trenta giorni - decorrente dal momento della ammissione a tale incombente disposta dall'organo di vigilanza - una somma pari ad un quarto del massimo della ammenda prevista per la contravvenzione commessa), ma deve precisarsi che per la realizzazione del descritto effetto estintivo è necessario non solo che il contravventore elimini la violazione contestata secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza, ma è anche necessario che egli provveda, come detto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione al beneficio, al pagamento, secondo le forme proprie dell'oblazione, della sanzione amministrativa nelle forme e nella misura, dianzi illustrata, conseguendo alla violazione anche di una sola di siffatte prescrizioni l'impedimento alla realizzazione dell'effetto estintivo proprio, appunto, di tale forma peculiare di oblazione (si veda, al riguardo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 novembre 2019, n. 46462, rv 277228; Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 giugno 2016, n. 24418, rv 267105). Va, ancora, segnalato come non sia pertinente il richiamo che il ricorrente ha operato alla sentenza n. 19 dei 1998 dea Corte costituzionale, è, infatti, ben vero che in tale sentenza si sollecita il giudicante a ritenere attivabile il meccanismo oblativo anche nel caso in cui il contravventore abbia provveduto alla sostanziale regolarizzazione delle violazioni sebbene in maniera indipendente dai contenuto delle prescrizioni emanate ciaii'organo di vigilanza, ma una tale discrezionalità applicativa, si rileva, è riferita alla sola tematica concernente la regolarizzazione delle violazioni e non anche a quella connessa al pagamento della somma a titolb di sanzione amministrativa. In tale senso, oltre all'argomento logico riferito al richiamo - quale fattore idoneo a consentire un differimento del termine per eseguire gli incombenti necessari ai fini della estinzione del reato - alla congruità del termine, sia pur dilatato, nel quale detti incombenti sono stati comunque eseguiti (riferimento che non avrebbe senso in relazione ad una obbligazione di pagamento di una somma di danaro, la quale, non postulando difficoltà tecniche in sede di esecuzione, è sempre suscettibile di essere materialmente 4 eseguita entro il termine dato), milita anche il dato letterale contenuto nel comma 3 dell'art. 24 del dlgs n. 758 del 1994 nel quale la possibilità di esorbitare rispetto al tempo indicato nella prescrizione è riservato alla condotta di "adempimento" la quale appare, dal punto di vista lessicale, direttamente correlata alla espressione "...adempie alla prescrizione impartita..." e non alla espressione "...provvede al pagamento previsto...", dovendosi, pertanto, ritenere che il margine di valutazione discrezionale che il citato comma . 3 dell'art. 24 del dlgs n. 758 del 1994 riserva all'organo giudicante è esclusivamente riferito alle modalità, anche temporali, di eliminazione delle violazioni e non anche al rispetto del termine entro il quale deve intervenire il pagamento della sanzione amministrativa parametrata ad un quarto del massimo della ammenda. Poiché nel caso ora in esame è lo stesso ricorrente che dichiara che il versamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa non è avvenuto nel prescritto termine di trenta giorni dall'avvenuta ammissione al godimento del beneficio in questione, a ciò consegue la inammissibilità, stante la manifesta infondatezza del motivo di impugnazione articolato sulla erronea applicazione normativa in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel non dichiarare l'estinzione del reato per effetto del meccanismo oblativo di cui agli artt. 21 e 24 del dlgs n. 758 del 1994, del presente ricorso. Esso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, di conseguenza, visto l'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott., Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato contestato. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15796 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/01/2025 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Messina, con sentenza pronunziata in data 18 dicembre 2023, ha dichiarato NA PP non punibile in ordine al reato a lui contestato - avente ad oggetto la- sua oníessa vigilanza, in qualità di legale rappresentante della Young Business Sri, sull'avvenuta corretta redazione, in occasione della realizzazione di taluni lavori edili che erano in corso di opera per conto della predetta società, del PSC e del fascicolo dell'opera - avendo rilevato ia speciale tenuità dei fatto ai sensi deii'art. 131-bis cod. pen. Ha interposto appello avverso la predetta sentenza il NA, con atto del 3 aprile 2024 a firma del difensore fiduciario, avv. Tommaso Calderone, articolando un unico motivo di impuanazione con il quale ha lamentato che non fosse stata dichiarata la sua assoluzione dalla imputazione contestatagli avendo egli, in data 24 gennaio 2019, cioè il giorno immediatamente successivo al primo accesso ispettivo, depositato la documentazione obbligatoria ai fini della sanatoria dal reato a lui contestato. Ha aggiunto il ricorrente come egli si fosse, altresì, obbligato al pagamento, ai sensi dell'art. 21 del dlgs n. 758 del 1994, di un quarto della somma massima dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, incombente da lui eseguito sebbene oltre il termine di legge;
circostanza questa che, tuttavia, non sarebbe ostativa alla estinzione del reato contestato. Essendo stato rimesso, con ordinanza del 3 maggio 2024, alla Corte di cassazione il ricorso del NA dalla Corte di appello di Messina - trattandosi di Sellt.ellL.cl 11011 cippeNddiie, essendo essa di plubeiuyiiiiicitiu e t CidliVd a tedi() punito con pena alternativa - il medesimo, dopo che la trattazione del giudizio era stata attribuita alla Settima Sezione penale di questa Corte sulla scorta della ritenuta carenza in capo al difensore del NA della abilitazione al patrocinio di fronte aiie giurisdizioni superiori, è stato restituito alla ER Sezione penale, essendo risultato che l'avv. Tommaso Calderone, difensore del NA, è regolarmente iscritto all'Albo dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla giurisdizioni superiori. Alla udienza del 10 gennaio 2025 il processo è stato, pertanto, deciso così come segue. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato sicché lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio, per intanto, che è corretta la decisione della Corte di appello di rimettere il ricorso, originariamente qualificato come atto di appello, alla Corte di cassazione, atteso che - trattandosi di impugnazione avente ad oggetto una sentenza con la quale è stato definito il procedimento penale a carico di NA PP con la dichiarazione di proscioglimento nei suoi confronti ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., stante la ritenuta particolare tenuità del fatto — la gravata sentenza emessa dal Tribunale di Messina, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 131-bis cod. pen. (il quale prevede, a determinate condizioni, la esclusione della punibilità di talune condotte costituenti reato), 530, comma 1, (il quale disciplina, fra le ipotesi per le quali deve essere pronunziata la assoluzione del prevenuto, quella della non punibilità per ragioni diverse dalle seguenti: dalla insussistenza del fatto;
dal non avere commesso il fatto l'imputato; dal non costituire esso reato;
dal non essere esso previsto dalla legge come reato;
dalla non imputabilità dell'autore di esso;
fra tali diverse ragioni vi è, pertanto, anche la ipotesi della non punibilità per la particolare tenuità del fatto) e 593, comma 3, cod. proc. pen. (il quale prevede, in linea di principio, la non appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la pena pecuniaria o, come nel caso di interessa, con quella alternativa), non è appellabile, di tal che, per il principio di conservazione degli atti giuridici ed in particolare, per ciò che attiene agli atti processuali, in ossequio al cosiddetto favor írnpugnationis, il gravame proposto dalla difesa del NA doveva essere convertito, visto l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in ricorso per cassazione. ivi Id il I IC110 iLU1 bU è il idi I II niSSINC. Giova ricordare che al prevenuto è stata contestata l'omessa vigilanza - in tema di normativa volta a reprimere le violazioni delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro - sul corretto adempimento degli obblighi gravanti, ai sensi dell'art. 91, comma 1 del dlgs n. 81 del 2008, sul coordinatore per la progettazione delle opere in corso di esecuzione nell'interesse della società della quale il NA era il legale rappresentante. Ora. è ben vero che, come questa Corte ha avuto più volte occasione di precisare, gli illeciti previsti dalla normativa invocata in sede di redazione del capo di imputazione a carico dell'odierno ricorrente sono suscettibili di estinzione laddove - secondo la previsione di cui all'art. 24 del dlgs n. 758 del 1994, norma preesistente a quella oggetto di contestazione ma non per questo ora inapplicabile, data l'ampio spettro applicativo del citato testo 3 normativo (riferito, secondo quanto previsto dall'art. 19 dello stesso, ai "reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda"; si veda, infatti, nel senso di cui dianzi: Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 ottobre 2011, n. 38942, 251323) - il contravventore adempia alle prescrizioni impartitegli dall'organo di vigilanza nel termine che gli è stato a tale fine fissato e provvede al pagamento delle somme di danaro previste dall'art. 21, comma 2, del citato dlgs n. 758 del 1994 (id est: provvede a pagare, nel termine di trenta giorni - decorrente dal momento della ammissione a tale incombente disposta dall'organo di vigilanza - una somma pari ad un quarto del massimo della ammenda prevista per la contravvenzione commessa), ma deve precisarsi che per la realizzazione del descritto effetto estintivo è necessario non solo che il contravventore elimini la violazione contestata secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza, ma è anche necessario che egli provveda, come detto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione al beneficio, al pagamento, secondo le forme proprie dell'oblazione, della sanzione amministrativa nelle forme e nella misura, dianzi illustrata, conseguendo alla violazione anche di una sola di siffatte prescrizioni l'impedimento alla realizzazione dell'effetto estintivo proprio, appunto, di tale forma peculiare di oblazione (si veda, al riguardo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 novembre 2019, n. 46462, rv 277228; Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 giugno 2016, n. 24418, rv 267105). Va, ancora, segnalato come non sia pertinente il richiamo che il ricorrente ha operato alla sentenza n. 19 dei 1998 dea Corte costituzionale, è, infatti, ben vero che in tale sentenza si sollecita il giudicante a ritenere attivabile il meccanismo oblativo anche nel caso in cui il contravventore abbia provveduto alla sostanziale regolarizzazione delle violazioni sebbene in maniera indipendente dai contenuto delle prescrizioni emanate ciaii'organo di vigilanza, ma una tale discrezionalità applicativa, si rileva, è riferita alla sola tematica concernente la regolarizzazione delle violazioni e non anche a quella connessa al pagamento della somma a titolb di sanzione amministrativa. In tale senso, oltre all'argomento logico riferito al richiamo - quale fattore idoneo a consentire un differimento del termine per eseguire gli incombenti necessari ai fini della estinzione del reato - alla congruità del termine, sia pur dilatato, nel quale detti incombenti sono stati comunque eseguiti (riferimento che non avrebbe senso in relazione ad una obbligazione di pagamento di una somma di danaro, la quale, non postulando difficoltà tecniche in sede di esecuzione, è sempre suscettibile di essere materialmente 4 eseguita entro il termine dato), milita anche il dato letterale contenuto nel comma 3 dell'art. 24 del dlgs n. 758 del 1994 nel quale la possibilità di esorbitare rispetto al tempo indicato nella prescrizione è riservato alla condotta di "adempimento" la quale appare, dal punto di vista lessicale, direttamente correlata alla espressione "...adempie alla prescrizione impartita..." e non alla espressione "...provvede al pagamento previsto...", dovendosi, pertanto, ritenere che il margine di valutazione discrezionale che il citato comma . 3 dell'art. 24 del dlgs n. 758 del 1994 riserva all'organo giudicante è esclusivamente riferito alle modalità, anche temporali, di eliminazione delle violazioni e non anche al rispetto del termine entro il quale deve intervenire il pagamento della sanzione amministrativa parametrata ad un quarto del massimo della ammenda. Poiché nel caso ora in esame è lo stesso ricorrente che dichiara che il versamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa non è avvenuto nel prescritto termine di trenta giorni dall'avvenuta ammissione al godimento del beneficio in questione, a ciò consegue la inammissibilità, stante la manifesta infondatezza del motivo di impugnazione articolato sulla erronea applicazione normativa in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel non dichiarare l'estinzione del reato per effetto del meccanismo oblativo di cui agli artt. 21 e 24 del dlgs n. 758 del 1994, del presente ricorso. Esso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, di conseguenza, visto l'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente