TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/12/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 496/23 RG
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Civile
Verbale della causa n. 496/2023 R.G. nel procedimento sopra emarginato, pendente innanzi al Tribunale di Sciacca tra
e e , rappresentati difesi dall'Avv. Giuseppe Parriniello del Pt_1 Pt_2 Parte_3
Foro di Marsala-
Attori opponenti
Contro
:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, difeso dagli avv.ti Raffaele Controparte_1
UR e AN OR
Convenuta opposta alla luce delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. F. Ballesi TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Francesca Ballesi, in funzioni di giudice, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.496/ 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA:
(C.F.: , nato il [...] a [...] e Parte_4 C.F._1
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_5 C.F._2 coniugi, entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi, in sostituzione del precedente difensore rinunziatario per sopravvenuta incompatibilità e di contestuale nomina in atti dall'Avv. Giuseppe PARRINELLO del Foro di Marsala, elettivamente domiciliati presso lo studio del legale- attori opponenti
CONTRO
(P. Iva C.f. ), società costituita Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_3 Controparte_2 P.IVA_1
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano P.IVA_3
(Mi)alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La ZI (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170,rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele UR (C.F. ) ed AN OR (C.F. con C.F._3 C.F._4 studio in La ZI (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La ZI (SP)- convenuta opposta oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni delle parti: come da note ex art- 127 ter
Motivazione
Con atto di citazione in opposizione gli attori come sopra generalizzati hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 111/2023 emesso il 12.4.2023 dal Tribunale di Sciacca, con il quale veniva loro ingiunto di pagare, a favore della società opposta la somma di euro € 56.619,08, oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria, in virtù del contratto di mutuo fondiario, allegato ai docc. nn. 5 e 6 del ricorso per decreto ingiuntivo.
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della parte creditrice, non essendovi prova che il credito costituente la sorte del titolo esecutivo fosse compreso nell'ambito di quelli oggetto della cessione in blocco avvenuta a favore di oltre ad CP_1 aver fatto valere l'intervenuta prescrizione del credito dal momento che il contratto di mutuo fondiario del 27.4.1987, richiesto per l'importo di £ 30.000.000 con ammortamento in 15 anni era terminato il 27.4.2002 e la prima richiesta di pagamento proveniente dalla parte creditrice era stata ricevuta dalla sola l 12.5.2017; nel merito, gli opponenti ritenevano che non Pt_3 vi fosse la prova del credito fatto valere, non potendosi basare, a tal fine, su quanto risultante dagli estratti conto di cui ai docc. 7 e 8 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta chiedendo il rigetto delle sollevate eccezioni e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita attraverso il deposito di produzioni documentali e trattenuta in decisione, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*****
La presente opposizione non merita accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
Sussiste la legittimazione della società creditrice a far valere la pretesa oggetto della procedura monitoria posto che la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 58 TUB, ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 1 del fascicolo monitorio), producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti e non essendo necessaria la espressa notifica della intervenuta cessione ai singoli condebitori.
Peraltro, nel caso di specie il creditore ha prodotto anche il contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti (docc. 10 e 11 del fascicolo monitorio), il che consente di fugare ogni dubbio in ordine alla legittimazione attiva della convenuta opposta.
Sull'argomento si ripota quanto evidenziato da Cass. Civ., Sez. I, 24 ottobre 2025, n. 28335, secondo cui “Laddove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto, vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
Ne consegue che ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”.
Parimenti superata si ritiene l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito fatto valere;
infatti, posto che nei contratti di mutuo la prescrizione è decennale, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta, anche di recente, a ribadire che il dies a quo, essendo in presenza di un debito unitario, decorre non dalla stipula del mutuo stesso, bensì dall'ultima rata (Cass., ordinanza n. 4232 del 2023).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la durata del piano di rimborso del mutuo fondiario era pattuita in 180 rate mensili- (anni 15)- con prima rata da corrispondere entro il 27.5.1987 ed ultima rata il 27.4.2002.
Ciò posto, si rileva che a seguito dell'inadempimento, veniva notificato dal Banco di Sicilia atto di precetto e pignoramento (cfr. doc. 9), cui seguiva procedura esecutiva n. 494/1994; nell'ambito di tale procedura veniva emessa ordinanza di vendita nel 2008 (cfr. doc. 10), cui seguiva vendita senza incanto nel 2009 (cfr. doc. 11); Banco di Sicilia successivamente precisava il credito (cfr. doc. 12); nel 2011, stante la fusione di Banco di Sicilia con CP_4 questa interveniva nella procedura esecutiva (cfr. doc. 13), che si concludeva nel 2014 con piano di riparto che assegnava ad la somma di euro 3.599,65 in prededuzione ex art. CP_4
2770 c.c. e la somma di euro 2.457,62 in via privilegiata ex art. 2588 c.c. (cfr. doc. 14), cui seguiva, sempre nel 2014, il pagamento di dette somme parziali a come da assegni CP_4 che si producono e avvenuto incasso (cfr. doc. 15-16). Dunque, la procedura esecutiva si concludeva nel 2014.
Atteso quindi che il ricorso per intervento nella procedura esecutiva interrompe la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. 26929/2014), dal 2014 è decorso un nuovo termine di prescrizione, interrotto altresì dalle lettere del 2017 (cfr. doc. 5-6-7-8), con conseguente infondatezza della sollevata eccezione.
Nel merito, il credito fatto valere dalla convenuta opposta è da considerarsi certo, liquido ed esigibile, trovando la sua fonte non solo nei contratti allegati ai docc. nn. 5 e 6, ma anche nelle certificazioni ex art. 50 TUB di cui ai docc. 7 e 8. Sul punto, richiamando anche giurisprudenza di merito, si ricorda che: “In realtà, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto contabile non spetta dunque al mutuante, quanto al mutuatario. L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.”.. (da ultimo Tribunale Napoli Nord sentenza n. 1366/2024).
Nel caso di specie la prova del credito si ritiene essere stata soddisfatta tanto più che gli opponenti si sono limitati a formulare generiche contestazioni in ordine ai saldi risultanti dagli estratti conto prodotti dalla banca creditrice e nulla hanno prodotto in ordine ad eventuali pagamenti dagli stessi effettuati.
Ne deriva che la presente opposizione non merita accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, alla luce dell'attività svolta e dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche.
PQM
Definitivamente pronunciando, rigetta la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 111/2023 emesso dal Tribunale di Sciacca il 12.4.2023 nel procedimento monitorio n. 328/2023 RG.
Dichiara tenuti e condanna gli attori opponenti a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, che liquida in € 4.000 per onorario, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 12.12.2025
Il Giudice dott. Francesca Ballesi
TRIBUNALE DI SCIACCA
Sezione Civile
Verbale della causa n. 496/2023 R.G. nel procedimento sopra emarginato, pendente innanzi al Tribunale di Sciacca tra
e e , rappresentati difesi dall'Avv. Giuseppe Parriniello del Pt_1 Pt_2 Parte_3
Foro di Marsala-
Attori opponenti
Contro
:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, difeso dagli avv.ti Raffaele Controparte_1
UR e AN OR
Convenuta opposta alla luce delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. F. Ballesi TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Francesca Ballesi, in funzioni di giudice, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.496/ 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA:
(C.F.: , nato il [...] a [...] e Parte_4 C.F._1
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_5 C.F._2 coniugi, entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi, in sostituzione del precedente difensore rinunziatario per sopravvenuta incompatibilità e di contestuale nomina in atti dall'Avv. Giuseppe PARRINELLO del Foro di Marsala, elettivamente domiciliati presso lo studio del legale- attori opponenti
CONTRO
(P. Iva C.f. ), società costituita Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_3 Controparte_2 P.IVA_1
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano P.IVA_3
(Mi)alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La ZI (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170,rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele UR (C.F. ) ed AN OR (C.F. con C.F._3 C.F._4 studio in La ZI (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La ZI (SP)- convenuta opposta oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni delle parti: come da note ex art- 127 ter
Motivazione
Con atto di citazione in opposizione gli attori come sopra generalizzati hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 111/2023 emesso il 12.4.2023 dal Tribunale di Sciacca, con il quale veniva loro ingiunto di pagare, a favore della società opposta la somma di euro € 56.619,08, oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria, in virtù del contratto di mutuo fondiario, allegato ai docc. nn. 5 e 6 del ricorso per decreto ingiuntivo.
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della parte creditrice, non essendovi prova che il credito costituente la sorte del titolo esecutivo fosse compreso nell'ambito di quelli oggetto della cessione in blocco avvenuta a favore di oltre ad CP_1 aver fatto valere l'intervenuta prescrizione del credito dal momento che il contratto di mutuo fondiario del 27.4.1987, richiesto per l'importo di £ 30.000.000 con ammortamento in 15 anni era terminato il 27.4.2002 e la prima richiesta di pagamento proveniente dalla parte creditrice era stata ricevuta dalla sola l 12.5.2017; nel merito, gli opponenti ritenevano che non Pt_3 vi fosse la prova del credito fatto valere, non potendosi basare, a tal fine, su quanto risultante dagli estratti conto di cui ai docc. 7 e 8 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta chiedendo il rigetto delle sollevate eccezioni e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita attraverso il deposito di produzioni documentali e trattenuta in decisione, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
*****
La presente opposizione non merita accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
Sussiste la legittimazione della società creditrice a far valere la pretesa oggetto della procedura monitoria posto che la fattispecie in esame è regolamentata dall'art. 58 TUB, ai sensi del quale la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 1 del fascicolo monitorio), producendo tale adempimento gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti e non essendo necessaria la espressa notifica della intervenuta cessione ai singoli condebitori.
Peraltro, nel caso di specie il creditore ha prodotto anche il contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti (docc. 10 e 11 del fascicolo monitorio), il che consente di fugare ogni dubbio in ordine alla legittimazione attiva della convenuta opposta.
Sull'argomento si ripota quanto evidenziato da Cass. Civ., Sez. I, 24 ottobre 2025, n. 28335, secondo cui “Laddove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto, vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
Ne consegue che ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”.
Parimenti superata si ritiene l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito fatto valere;
infatti, posto che nei contratti di mutuo la prescrizione è decennale, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta, anche di recente, a ribadire che il dies a quo, essendo in presenza di un debito unitario, decorre non dalla stipula del mutuo stesso, bensì dall'ultima rata (Cass., ordinanza n. 4232 del 2023).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la durata del piano di rimborso del mutuo fondiario era pattuita in 180 rate mensili- (anni 15)- con prima rata da corrispondere entro il 27.5.1987 ed ultima rata il 27.4.2002.
Ciò posto, si rileva che a seguito dell'inadempimento, veniva notificato dal Banco di Sicilia atto di precetto e pignoramento (cfr. doc. 9), cui seguiva procedura esecutiva n. 494/1994; nell'ambito di tale procedura veniva emessa ordinanza di vendita nel 2008 (cfr. doc. 10), cui seguiva vendita senza incanto nel 2009 (cfr. doc. 11); Banco di Sicilia successivamente precisava il credito (cfr. doc. 12); nel 2011, stante la fusione di Banco di Sicilia con CP_4 questa interveniva nella procedura esecutiva (cfr. doc. 13), che si concludeva nel 2014 con piano di riparto che assegnava ad la somma di euro 3.599,65 in prededuzione ex art. CP_4
2770 c.c. e la somma di euro 2.457,62 in via privilegiata ex art. 2588 c.c. (cfr. doc. 14), cui seguiva, sempre nel 2014, il pagamento di dette somme parziali a come da assegni CP_4 che si producono e avvenuto incasso (cfr. doc. 15-16). Dunque, la procedura esecutiva si concludeva nel 2014.
Atteso quindi che il ricorso per intervento nella procedura esecutiva interrompe la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. 26929/2014), dal 2014 è decorso un nuovo termine di prescrizione, interrotto altresì dalle lettere del 2017 (cfr. doc. 5-6-7-8), con conseguente infondatezza della sollevata eccezione.
Nel merito, il credito fatto valere dalla convenuta opposta è da considerarsi certo, liquido ed esigibile, trovando la sua fonte non solo nei contratti allegati ai docc. nn. 5 e 6, ma anche nelle certificazioni ex art. 50 TUB di cui ai docc. 7 e 8. Sul punto, richiamando anche giurisprudenza di merito, si ricorda che: “In realtà, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto contabile non spetta dunque al mutuante, quanto al mutuatario. L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.”.. (da ultimo Tribunale Napoli Nord sentenza n. 1366/2024).
Nel caso di specie la prova del credito si ritiene essere stata soddisfatta tanto più che gli opponenti si sono limitati a formulare generiche contestazioni in ordine ai saldi risultanti dagli estratti conto prodotti dalla banca creditrice e nulla hanno prodotto in ordine ad eventuali pagamenti dagli stessi effettuati.
Ne deriva che la presente opposizione non merita accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, alla luce dell'attività svolta e dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche.
PQM
Definitivamente pronunciando, rigetta la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 111/2023 emesso dal Tribunale di Sciacca il 12.4.2023 nel procedimento monitorio n. 328/2023 RG.
Dichiara tenuti e condanna gli attori opponenti a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, che liquida in € 4.000 per onorario, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Milano, 12.12.2025
Il Giudice dott. Francesca Ballesi