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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/03/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8111 R. G. 2021
PROMOSSA DA
,(C.f rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Barbara Prioretti presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma Corso Vittorio Emanuele II, 187,
-opponente -
NEI CONFRONTI DI
( ) in persona della sua Procuratrice e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore dott.ssa , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Marco Rossi presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5° elegge domicilio
-opposta–
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2356/2021, Ruolo Generale n. 4970/2021, emesso dall'Ill.mo Tribunale civile di Velletri, in data29/09/2021 e notificato a mezzo posta in data 18 novembre2021, con il quale veniva ingiunto alla opponente di pagare la somma di25.080,77euro oltre interessi come da domanda, le spese di procedura liquidate in540,00 euro per compensi, 145,50,00 euro per esborsi oltre
Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge, ha proposto opposizione la in quanto tale decreto risulta illegittimo e merita di essere revocato Parte_1
stante l'inammissibilità ed infondatezza in fatto e in diritto della pretesa avanzata CP dalla , eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la
[...]
chiedendo ai sensi dell'art. 274 c.p.c. la riunione del presente CP_1
procedimento (R.G. 565/2021 - Tribunale di Velletri - Giudice: Dott.ssa
Pasqualucci Paola) con il procedimento (R.G. 5320/2021 - Tribunale di Velletri -
Giudice: Dott.ssa Aratari Francesca - Udienza 24/02/2022) pendente sempre per la prima udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Velletri in quanto riguarda le stesse parti e sempre per il medesimo rapporto sottostante e nel merito il rigetto pagina 2 di 5 dell'opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Esperita la mediazione con esito negativo e concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita con espletamento di CTU tecnica e rinviata all'udienza del
20/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, avendo le parti depositato le note in sostituzione dell'udienza e precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della opposta sollevata dalla opponente. È stata provata da , come CP_1
dimostrato dalla copiosa documentazione in atti: - atto di cessione da Findomestic a
Locam Spa (doc. 4 monitorio); - GU cessione Locam Spa- SPV Project 130 srl
(doc. 5 monitorio); - atto di cessione SPV Project 130 srl- Banca IFIS (doc. 6 monitorio); - il relativo elenco dei crediti ceduti (cd. annex), debitamente omissato per ragioni di privacy, che riporta chiaramente i riferimenti della posizione ceduta: il numero del contratto (n. 20162465677311), il riferimento della debitrice
[...]
(nominativo, data e luogo di nascita), costituendo così prova inconfutabile Pt_1
che il credito oggi contestato era tra quelli ceduti (doc. 9 comparsa); - del verbale di conferimento del ramo d'azienda (doc. 10 comparsa). - la cessione del ramo d'azienda è stata iscritta nel registro delle imprese ed è dunque opponibile a chiunque ex art. 2193 cc (doc. 11 comparsa); - GU conferimento (doc. 12 comparsa); - Estratto elenco crediti conferiti omissato per ragioni di privacy dal quale emerge che il credito oggetto di causa rientra nel perimetro del conferimento
(doc. 13 comparsa).
Dall'istruttoria esperita e dalla consulenza del CTU, alle cui conclusioni si ritiene di poter aderire, è emerso che dall'esame dell'estratto conto in atti per il prestito in oggetto (cfr. All.4), risulta che la ha provveduto al pagamento delle sole Pt_1
pagina 3 di 5 prime due rate in scadenza ed il finanziamento è stato dichiarato da Findomestic decaduto alla decima rata in scadenza il 17/05/2013, precisamente alla data del
05/06/2013.
L'ente creditore ha applicato una penale di € 820,60, sul capitale residuo di €
10.257,54, ed un tasso di mora del 14,60% sempre sul capitale residuo, per la somma di € 12.179,91 dalla data del 05/06/2013 al 26/07/2021, data del ricorso per ingiunzione ex art. 633 cpc..
Il CTU in base alle condizioni contrattuali concordate ha indicato gli importi dovuti dalla : - Rate insolute dalla 3 alla 10, € 307,00*8, per € 2.456,00; - Pt_1
Indennità su mensilità scadute pari al 10%, quindi pari al 0,8334% mese, dalla rata
3 alla 10, pari ad € 2,56 a rata ( 307,00*10%/12), per un totale di € 20,48 ( 2,56*8);
- Capitale residuo alla decima rata per € 10.257,23; - Penale sul capitale residuo del 10%, pari ad € 1.025,73; - TOTALE € 13.759,44.
In considerazione poi del punto 20 del contatto stipulato vanno applicati gli interessi di mora sul capitale residuo, dalla data di decadenza del beneficio del
05/06/2013 al 26/07/2021 al tasso del 14,60% annuo, per un importo di €
12.202,00.
Alla luce di quanto sopra esposto il totale dovuto dalla alla Parte_1 [...]
per conto della Findomestic Spa, è di € 25.961,44, di cui € CP_1
13.759,44, per rate scadute, capitale residuo e penali applicate, ed € 12.202,00 per interessi di mora.
Pertanto deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n.
2356/2021, Ruolo Generale n. 4970/2021, emesso dall'Ill.mo Tribunale civile di
Velletri.
Le spese della CTU vanno poste a carico di parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi pagina 4 di 5 considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr.
Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, deve condannarsi la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 2356/2021, Ruolo Generale n. 4970/2021, emesso dall'Ill.mo Tribunale civile di Velletri
-pone le spese della CTU a carico della parte opponente;
-condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA
e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Così deciso in Velletri il 19/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Pasqualucci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8111 R. G. 2021
PROMOSSA DA
,(C.f rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Barbara Prioretti presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma Corso Vittorio Emanuele II, 187,
-opponente -
NEI CONFRONTI DI
( ) in persona della sua Procuratrice e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore dott.ssa , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Marco Rossi presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5° elegge domicilio
-opposta–
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2356/2021, Ruolo Generale n. 4970/2021, emesso dall'Ill.mo Tribunale civile di Velletri, in data29/09/2021 e notificato a mezzo posta in data 18 novembre2021, con il quale veniva ingiunto alla opponente di pagare la somma di25.080,77euro oltre interessi come da domanda, le spese di procedura liquidate in540,00 euro per compensi, 145,50,00 euro per esborsi oltre
Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge, ha proposto opposizione la in quanto tale decreto risulta illegittimo e merita di essere revocato Parte_1
stante l'inammissibilità ed infondatezza in fatto e in diritto della pretesa avanzata CP dalla , eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la
[...]
chiedendo ai sensi dell'art. 274 c.p.c. la riunione del presente CP_1
procedimento (R.G. 565/2021 - Tribunale di Velletri - Giudice: Dott.ssa
Pasqualucci Paola) con il procedimento (R.G. 5320/2021 - Tribunale di Velletri -
Giudice: Dott.ssa Aratari Francesca - Udienza 24/02/2022) pendente sempre per la prima udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Velletri in quanto riguarda le stesse parti e sempre per il medesimo rapporto sottostante e nel merito il rigetto pagina 2 di 5 dell'opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Esperita la mediazione con esito negativo e concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita con espletamento di CTU tecnica e rinviata all'udienza del
20/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, avendo le parti depositato le note in sostituzione dell'udienza e precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della opposta sollevata dalla opponente. È stata provata da , come CP_1
dimostrato dalla copiosa documentazione in atti: - atto di cessione da Findomestic a
Locam Spa (doc. 4 monitorio); - GU cessione Locam Spa- SPV Project 130 srl
(doc. 5 monitorio); - atto di cessione SPV Project 130 srl- Banca IFIS (doc. 6 monitorio); - il relativo elenco dei crediti ceduti (cd. annex), debitamente omissato per ragioni di privacy, che riporta chiaramente i riferimenti della posizione ceduta: il numero del contratto (n. 20162465677311), il riferimento della debitrice
[...]
(nominativo, data e luogo di nascita), costituendo così prova inconfutabile Pt_1
che il credito oggi contestato era tra quelli ceduti (doc. 9 comparsa); - del verbale di conferimento del ramo d'azienda (doc. 10 comparsa). - la cessione del ramo d'azienda è stata iscritta nel registro delle imprese ed è dunque opponibile a chiunque ex art. 2193 cc (doc. 11 comparsa); - GU conferimento (doc. 12 comparsa); - Estratto elenco crediti conferiti omissato per ragioni di privacy dal quale emerge che il credito oggetto di causa rientra nel perimetro del conferimento
(doc. 13 comparsa).
Dall'istruttoria esperita e dalla consulenza del CTU, alle cui conclusioni si ritiene di poter aderire, è emerso che dall'esame dell'estratto conto in atti per il prestito in oggetto (cfr. All.4), risulta che la ha provveduto al pagamento delle sole Pt_1
pagina 3 di 5 prime due rate in scadenza ed il finanziamento è stato dichiarato da Findomestic decaduto alla decima rata in scadenza il 17/05/2013, precisamente alla data del
05/06/2013.
L'ente creditore ha applicato una penale di € 820,60, sul capitale residuo di €
10.257,54, ed un tasso di mora del 14,60% sempre sul capitale residuo, per la somma di € 12.179,91 dalla data del 05/06/2013 al 26/07/2021, data del ricorso per ingiunzione ex art. 633 cpc..
Il CTU in base alle condizioni contrattuali concordate ha indicato gli importi dovuti dalla : - Rate insolute dalla 3 alla 10, € 307,00*8, per € 2.456,00; - Pt_1
Indennità su mensilità scadute pari al 10%, quindi pari al 0,8334% mese, dalla rata
3 alla 10, pari ad € 2,56 a rata ( 307,00*10%/12), per un totale di € 20,48 ( 2,56*8);
- Capitale residuo alla decima rata per € 10.257,23; - Penale sul capitale residuo del 10%, pari ad € 1.025,73; - TOTALE € 13.759,44.
In considerazione poi del punto 20 del contatto stipulato vanno applicati gli interessi di mora sul capitale residuo, dalla data di decadenza del beneficio del
05/06/2013 al 26/07/2021 al tasso del 14,60% annuo, per un importo di €
12.202,00.
Alla luce di quanto sopra esposto il totale dovuto dalla alla Parte_1 [...]
per conto della Findomestic Spa, è di € 25.961,44, di cui € CP_1
13.759,44, per rate scadute, capitale residuo e penali applicate, ed € 12.202,00 per interessi di mora.
Pertanto deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n.
2356/2021, Ruolo Generale n. 4970/2021, emesso dall'Ill.mo Tribunale civile di
Velletri.
Le spese della CTU vanno poste a carico di parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi pagina 4 di 5 considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr.
Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, deve condannarsi la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 2356/2021, Ruolo Generale n. 4970/2021, emesso dall'Ill.mo Tribunale civile di Velletri
-pone le spese della CTU a carico della parte opponente;
-condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA
e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Così deciso in Velletri il 19/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Pasqualucci
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