Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
Il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini dell'accertamento del termine di prescrizione ed in caso di mancanza di prova certa, nell'immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del "favor rei".
Commentario • 1
- 1. Ricettazione: calcolo della prescrizione in mancanza della data di acquisizione del beneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 ottobre 2023
1. La questione La Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Forlì: dichiarava non doversi procedere nei confronti di una persona accusata di avere commesso il reato di tentata truffa in concorso di cui al capo b) dell'imputazione perché estinto per prescrizione, mentre confermava la condanna dello stesso per il reato di ricettazione aggravata in concorso di cui al capo a) dell'imputazione, rideterminando in due anni di reclusione ed E. 900,00 di multa la pena irrogata all'imputato per quest'ultimo reato. Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell'accusato che, tra i …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2010, n. 5132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5132 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/01/2010
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 250
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 29962/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione Penale, in data 30/1/2009;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. GALLO Domenico;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. D'AMBROSIO Vito, il quale ha concluso chiedendo il rigetto. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30/1/2009, la Corte di appello di Reggio Calabria, confermava la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione di Melito Porto Salvo, in data 8/2/2002, che aveva condannato IG RO alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 4.131,00 di multa per il reato di ricettazione di una autovettura Lancia Thema Ferrari.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza dell'elemento oggettivo/soggettivo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato personalmente, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge, in relazione all'art. 158 c.p., opponendo che la data del fatto andava collocata in epoca precedente a quella dell'accertamento, con la conseguente prescrizione del reato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Rileva il Collegio che il reato per cui è intervenuta condanna è estinto per prescrizione;
deve quindi procedersi alla relativa declaratoria, non sussistendo, alla luce di quanto rilevato dai giudici di merito in ordine all'affermazione di responsabilità, gli estremi per un immediato proscioglimento interamente liberatorio. Ed invero la contestazione non indica, nelle sentenze di merito hanno accertato, la data esatta della commissione del reato, che sebbene indicato come commesso in Africo il 25/9/1995, in realtà nella data suddetta è stato accertato, previo sequestro dell'autoveicolo. Unico dato temporale certo è dunque la data di commissione del delitto presupposto, e cioè il 26.8.1990, nell'immediatezza della quale pertanto, in applicazione del principio generale del favor rei, deve essere collocata l'epoca della ricettazione. È infatti affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità che "l'onere di provare con precisione l'epoca del fatto non grava sull'imputato, bensì sull'accusa, sicché in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, per il principio del favor rei va dichiarata l'estinzione del reato per compiuta prescrizione" (Cass. sez. 6^, 3.5.1993, Bambini, rv. 193597; conf. mass. uff. nn. 209500, 211930, 211962; Sez. 2^, Sentenza n. 19472 del 24/05/2006 Ud. (dep. 06/06/2006) Rv. 233835). Poiché il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si perfeziona allorché l'agente riceva le cose di illecita provenienza, a nulla rilevando il momento in cui esse vengano rinvenute in suo possesso o ne sia accertata la detenzione (Cass. Sez. 2^, 23.1.1997, Mazza, rv. 207124; Sez. 1^, 12.6.1997, confl. in proc. Sivari, rv 208400), il reato contestato al IG accertato il 25/9/1995, ma commesso in data anteriore e sconosciuta da collocarsi tuttavia per quanto appena detto nell'immediata prossimità del 26.8.1990, deve essere dichiarato estinto perché ad oggi, in assenza di cause sospensive della sua decorrenza, risulta maturato il termine quindicennale di prescrizione.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010