Sentenza 16 maggio 2012
Massime • 1
Nella irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, pur rilevando i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., assume carattere preminente la finalità retributiva connessa alla gravità della violazione. (In applicazione di tale principio è stata ritenuta immune da censure la sentenza impugnata con la quale, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche, è stata applicata la sospensione della patente di guida per una durata superiore al minimo edittale).
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza, altruità del veicolo e raddoppio diGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2012, n. 26111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26111 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 16/05/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 800
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 9626/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VIANO SECONDO N. IL 18/06/1940;
avverso la sentenza n. 4975/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 21/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Cuneo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Torino che ha concesso attenuanti generiche ed ha diminuito la pena.
2. Ricorre per cassazione l'imputato solo per ciò che attiene alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida. Si lamenta che erroneamente si è ritenuto che in ordine alla applicazione di tale sanzione accessoria non entrino in questione tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., bensì solo quelli di cui al cit. articolo, comma 1; con la conseguenza che in relazione a tale illecito è stata irrogata una sanzione incongruamente elevata.
3. Il ricorso è infondato.
In tema di trattamento sanzionatorio la Corte d'appello ha rilevato che, pur in presenza di un fatto grave, il profilo notevolmente positivo di personalità consenta la concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione della pena in considerazione, precipuamente, della sua funzione rieducativa. Invece, quanto alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, la valutazione è parzialmente diversa. Si applica pur sempre l'art. 133 c.p. ma assume un rilievo preminente l'aspetto retributivo connesso alla gravità della violazione. In conseguenza, la gravità dell'illecito giustifica l'irrogazione della sospensione in questione per due anni.
Tale apprezzamento è immune da censure. In effetti il tasso alcolemico rilevato era elevatissimo (2,94) e ciò connota indubbiamente in termini estremamente negativi il fatto. D'altra parte, la L. n. 689 del 1981, art. 11, relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie facoltative, ma utile fonte di orientamento pure nel contiguo contesto delle sanzioni amministrative accessorie come quella in esame, prescrive che si abbia riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. Dunque, anche tale dato normativo pone in primo piano la gravità del fatto, in un'ottica parzialmente diversa da quella orientata dalla costituzionale funzione rieducativa della sanzione penale;
e corrobora - quindi - il principio di diritto enunciato dalla Corte territoriale.
Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012