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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11797 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 29282/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29282 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 15.9.25, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in
Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Ippolito, C.F. giusta procura in atti;
C.F._1
ATTRICE -
E
, C. F. nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2 ed ivi residente a[...] in proprio e quale titolare della società
B.T. S.r.l. C.G. e P.iva con sede legale in Napoli alla Via P.IVA_1
Armando Diaz n.24 ed elett.te dom.ta in Napoli alla P.zza Vanvitelli n. 15, presso lo studio dell'Avv. Angelo Pisani C.F. che la C.F._3 rapp.ta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA –
Oggetto: proprietà – immissioni.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 12.9.25 e da comparse conclusionali e di replica;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, in proprio e quale titolare della società CP_1
B.T. S.r.l. C.G., deducendo: - di essere proprietaria di un appartamento sito in
Napoli alla via Giosuè Carducci n.15, posto al primo piano della scala A) int.
5), ove viveva unitamente al proprio nucleo familiare;
- che, alla fine dell'anno 2016, la società BT S.r.l. in persona dell'Amministratore unico apriva alla via Giosuè Carducci n. 17 un punto vendita della CP_1 catena “Panino-macelleria di AR RT;
- che l'esercizio commerciale suddetto era ubicato esattamente al di sotto dell'abitazione di essa attrice;
- che, dall'apertura del punto vendita, lavorando esclusivamente sull'asporto, durante le sere che andavano dal giovedì alla domenica (quindi tutto il fine settimana), persone e motorini si assembravano dinanzi alla paninoteca/macelleria e, quindi, al di sotto del balcone dell'istante; - che il fastidio notturno, dovuto alle centinaia di consumatori che si intrattenevano dinanzi al punto vendita, si protraeva fino a circa le ore 6,00 del mattino, rendendo impossibile ai residenti un adeguato, giusto, sano e legittimo riposo;
- che, oltre a ciò, dalla cucina della “Panino-macelleria di AR RT, sin dall'apertura, si propagavano intense, incessanti, penetranti ed insopportabili esalazioni maleodoranti derivanti dalla frittura delle centinaia di porzioni di polpettine (per cui è famoso il locale in questione) ovvero dalla cottura dei cibi e della carne alla piastra;
- che i bocchettoni utilizzati per i fumi della cucina erano posti al di sotto dei balconi di essa attrice, con la conseguenza che le immissioni di fumi maleodoranti rendevano impossibile il libero godimento della propria abitazione;
- che, per le motivazioni su esposte e a seguito di una diffida rimasta priva di alcun riscontro, l'istante sporgeva denuncia-querela per il reato di “getto pericoloso di cose” di cui all'art. 674
- 2 -
c.p. configurabile in presenza di c.d. “molestie olfattive” ogni qual volta “le esalazioni maleodoranti superino il limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.”; - che alla denuncia-querela seguiva il procedimento penale Rg n.
15300/2018, incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli, nel quale essa attrice si costituiva quale parte civile, e che si concludeva con sentenza n. 1448/2021, con la quale il Tribunale di Napoli, IX sez. Penale, così provvedeva “Visti gli artt. 162 bis c.p. e 531 c.p.p. dichiara di non doversi procedere a carico di
in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta CP_1 oblazione”.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di accertare la responsabilità della convenuta nella produzione dei danni subiti a causa dei fumi e delle esalazioni maleodoranti provenienti dalla cucina del punto vendita “panino- macelleria di AR RT e, per l'effetto, di condannare in CP_1 proprio e quale titolare della società B.T. S.r.l., al risarcimento dei danni morali patiti per la limitazione/impedimento della libertà di godere appieno del proprio immobile, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'infondatezza nel CP_1 merito della pretesa attorea, per non avere parte attrice provato il nesso di causalità tra l'evento e il danno, né il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni denunciate.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammesse le prove orali ed escussi i testi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi riservata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Dal punto di vista normativo, va premesso che l'art. 844 c.c. prevede che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal
- 3 -
fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
La giurisprudenza di merito e quella di legittimità si sono adeguate in modo costante al principio secondo cui “In materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi
e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni”. (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 939 del 17/01/2011; conforme a Sez. 3, Sentenza n. 8474 del 27/04/2015).
È stato anche precisato che “Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona
e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 cod. civ., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale.
Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità” (Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 17051 del 05.08.2011; conforme Cassazione civile, Sez.
II, sentenza n. 28201 del 5 novembre 2018, che ha parlato di “situazione locale appropriatamente e globalmente considerata”).
- 4 -
Nel corso del giudizio, è emerso che la convenuta ha spostato la propria attività presso un altro civico (cfr. verbale del 26.9.2023 il teste, Tes_1
, dichiarava “L'attività è stata aperta mi sembra nel 2016. Adesso il
[...]
ha spostato l'attività in un altro locale, poco distante”; la teste, CP_1
dichiarava “sono una dipendente del sig. . Il locale era Tes_2 CP_1 precedentemente ubicato alla Via Carducci 17. Poi all'incirca un anno fa,
l'8.10.2022, ci siamo trasferiti al civico 3/5.”).
Per tale ragione, non è stato possibile conferire incarico ad un CTU per verificare se l'attività della convenuta comportasse immissioni intollerabili.
L'attrice poi non ha depositato una perizia di parte a riprova del fatto che gli odori e i fumi provenienti dalla macelleria superassero i limiti consentiti.
Orbene, le sole dichiarazioni dei testi non sono sufficienti a provare le ragioni della domanda.
Il teste , compagno dell'attrice, essendo convivente con Testimone_1 quest'ultima, potrebbe avere un interesse concreto nel presente giudizio e quindi si ritiene che le sue dichiarazioni siano inattendibili.
La testimonianza di collaboratrice domestica della Testimone_3
invece, non aggiunge nulla al quadro probatorio. Pt_1
Invero, la teste dichiarava “posso dire che c'era un assembramento di motorini e anche di persone sotto il palazzo, dov'era la paninoteca dalle ore
11.00 fino alle 15.00 le 16.00. Vado via da lavoro alle 16.30, quindi dopo non so”.
Alla domanda “L'assembramento degli avventori innanzi al locale “Panino- macelleria di AR RT si protraeva e si protrae fino a circa le ore 6,00 del mattino con elevato trambusto e nocumento per la Sig.ra Parte_1 per i suoi familiari e per i condomini dello stabile di Via Carducci n.15?” rispondeva “non lo so. Non lo posso dire perché non sono presente in queste ore”.
- 5 -
Parimenti, le dichiarazioni rilasciate dagli altri soggetti escussi a SIT nel procedimento penale non sono sufficienti a provare la intollerabilità delle immissioni.
Voccia e , pur confermando che si avvertiva Parte_2 Parte_3 odore di cibo proveniente dalla macelleria , tuttavia sono soggetti che CP_1 possono esprimere un giudizio puramente soggettivo e non tecnico.
Non risulta poi documentato che l'attrice abbia effettivamente cambiato gli infissi così come non risulta dimostrato che abbia effettivamente subito una limitazione del diritto di godere dell'immobile di sua proprietà.
Quanto invece ai rumori asseritamente causati dai giovani frequentatori della macelleria, i quali secondo la ricostruzione attorea sostavano fuori i locali, va detto che nessuna responsabilità può imputarsi alla convenuta la quale non avrebbe potuto in alcun modo potuto impedire la sosta di terzi soggetti fuori i propri locali. La strada ove è posto l'immobile dell'attrice è noto per la presenza di numerosi esercizi commerciali, aperti anche nelle ore nutturne.
Pertanto, gli assembramenti di giovani non possono essere ricondotti con certezza all'attività della , trattandosi di quartiere altamente CP_1 frequentato e dedito alla movida e mancando una prova certa in tal senso.
In conclusione, i danni lamentati dall'attrice sono rimasti indimostrati.
L'allegazione fattuale, da parte del preteso danneggiato, deve essere idoneamente circostanziata, onde consentire la necessaria verifica, in concreto, della gravità della lesione del diritto e della serietà del danno alla serenità familiare asseritamente causato dalle immissioni intollerabili. In sostanza, in tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla “serenità personale e familiare” conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e,
- 6 -
poi, provato, anche mediante presunzioni. Nel caso di specie, per le motivazioni sopra riportate, non si ritiene provato alcun danno.
Infine, va aggiunto che la domanda non può dirsi provata sulla scorta della sentenza n. 1448/2021 con cui il Giudice penale ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto alla perché estinto per intervenuta CP_1 oblazione.
Invero, tale sentenza non ha valore di giudicato civile e non inverte l'onere della prova, ma costituisce un mero indizio utilizzabile insieme ad altri elementi probatori per provare l'illecito civile nel giudizio di risarcimento danni, poiché l'oblazione è un pagamento che non implica riconoscimento di colpa.
Per tutti questi motivi, la domanda va rigettata.
L'attrice con le memorie ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. ha poi chiesto che il Tribunale “ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., accerti l'offensività delle affermazioni di controparte relativamente all'attribuzione alla Sig.ra di presunti comportamenti incivili e per l'effetto ordini la Pt_1 cancellazione del seguente periodo riportato alla pag. 2 della comparsa di costituzione: “Sul Capo 3 si precisa che l'esercizio commerciale è ubicato al di sotto del balcone della Sig.ra la quale, per mero dispetto e per Pt_1 recare disturbo attraverso un comportamento di certo non civile, inonda lo spazio al di sotto della sua abitazione attraverso una pompa, con il solo obiettivo di provocare fastidio alla paninoteca sottostante”.
Orbene le suddette frasi non paiono assumere un intento offensivo né una forma espositiva ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse.
La narrazione dei fatti e il linguaggio adottati si sono attenuti rigorosamente ad un canone di correttezza, sono conformi e rispettosi dei criteri della pertinenza e della continenza formale delle espressioni utilizzate, caratterizzate da un linguaggio scevro da gratuite offese personali e funzionale alla sola rappresentazione di circostanze rilevanti.
- 7 -
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve essere respinta la richiesta di cancellazione avanzata nei riguardi delle citate espressioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (scaglione indeterminabile – complessità bassa) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
in proprio e quale titolare della società B.T. S.r.l. C.G., CP_1 che si liquidano in € 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29282 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 15.9.25, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in
Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Ippolito, C.F. giusta procura in atti;
C.F._1
ATTRICE -
E
, C. F. nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2 ed ivi residente a[...] in proprio e quale titolare della società
B.T. S.r.l. C.G. e P.iva con sede legale in Napoli alla Via P.IVA_1
Armando Diaz n.24 ed elett.te dom.ta in Napoli alla P.zza Vanvitelli n. 15, presso lo studio dell'Avv. Angelo Pisani C.F. che la C.F._3 rapp.ta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA –
Oggetto: proprietà – immissioni.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 12.9.25 e da comparse conclusionali e di replica;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, in proprio e quale titolare della società CP_1
B.T. S.r.l. C.G., deducendo: - di essere proprietaria di un appartamento sito in
Napoli alla via Giosuè Carducci n.15, posto al primo piano della scala A) int.
5), ove viveva unitamente al proprio nucleo familiare;
- che, alla fine dell'anno 2016, la società BT S.r.l. in persona dell'Amministratore unico apriva alla via Giosuè Carducci n. 17 un punto vendita della CP_1 catena “Panino-macelleria di AR RT;
- che l'esercizio commerciale suddetto era ubicato esattamente al di sotto dell'abitazione di essa attrice;
- che, dall'apertura del punto vendita, lavorando esclusivamente sull'asporto, durante le sere che andavano dal giovedì alla domenica (quindi tutto il fine settimana), persone e motorini si assembravano dinanzi alla paninoteca/macelleria e, quindi, al di sotto del balcone dell'istante; - che il fastidio notturno, dovuto alle centinaia di consumatori che si intrattenevano dinanzi al punto vendita, si protraeva fino a circa le ore 6,00 del mattino, rendendo impossibile ai residenti un adeguato, giusto, sano e legittimo riposo;
- che, oltre a ciò, dalla cucina della “Panino-macelleria di AR RT, sin dall'apertura, si propagavano intense, incessanti, penetranti ed insopportabili esalazioni maleodoranti derivanti dalla frittura delle centinaia di porzioni di polpettine (per cui è famoso il locale in questione) ovvero dalla cottura dei cibi e della carne alla piastra;
- che i bocchettoni utilizzati per i fumi della cucina erano posti al di sotto dei balconi di essa attrice, con la conseguenza che le immissioni di fumi maleodoranti rendevano impossibile il libero godimento della propria abitazione;
- che, per le motivazioni su esposte e a seguito di una diffida rimasta priva di alcun riscontro, l'istante sporgeva denuncia-querela per il reato di “getto pericoloso di cose” di cui all'art. 674
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c.p. configurabile in presenza di c.d. “molestie olfattive” ogni qual volta “le esalazioni maleodoranti superino il limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.”; - che alla denuncia-querela seguiva il procedimento penale Rg n.
15300/2018, incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli, nel quale essa attrice si costituiva quale parte civile, e che si concludeva con sentenza n. 1448/2021, con la quale il Tribunale di Napoli, IX sez. Penale, così provvedeva “Visti gli artt. 162 bis c.p. e 531 c.p.p. dichiara di non doversi procedere a carico di
in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta CP_1 oblazione”.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di accertare la responsabilità della convenuta nella produzione dei danni subiti a causa dei fumi e delle esalazioni maleodoranti provenienti dalla cucina del punto vendita “panino- macelleria di AR RT e, per l'effetto, di condannare in CP_1 proprio e quale titolare della società B.T. S.r.l., al risarcimento dei danni morali patiti per la limitazione/impedimento della libertà di godere appieno del proprio immobile, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'infondatezza nel CP_1 merito della pretesa attorea, per non avere parte attrice provato il nesso di causalità tra l'evento e il danno, né il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni denunciate.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammesse le prove orali ed escussi i testi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi riservata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Dal punto di vista normativo, va premesso che l'art. 844 c.c. prevede che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal
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fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
La giurisprudenza di merito e quella di legittimità si sono adeguate in modo costante al principio secondo cui “In materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi
e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni”. (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 939 del 17/01/2011; conforme a Sez. 3, Sentenza n. 8474 del 27/04/2015).
È stato anche precisato che “Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona
e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 cod. civ., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale.
Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità” (Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 17051 del 05.08.2011; conforme Cassazione civile, Sez.
II, sentenza n. 28201 del 5 novembre 2018, che ha parlato di “situazione locale appropriatamente e globalmente considerata”).
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Nel corso del giudizio, è emerso che la convenuta ha spostato la propria attività presso un altro civico (cfr. verbale del 26.9.2023 il teste, Tes_1
, dichiarava “L'attività è stata aperta mi sembra nel 2016. Adesso il
[...]
ha spostato l'attività in un altro locale, poco distante”; la teste, CP_1
dichiarava “sono una dipendente del sig. . Il locale era Tes_2 CP_1 precedentemente ubicato alla Via Carducci 17. Poi all'incirca un anno fa,
l'8.10.2022, ci siamo trasferiti al civico 3/5.”).
Per tale ragione, non è stato possibile conferire incarico ad un CTU per verificare se l'attività della convenuta comportasse immissioni intollerabili.
L'attrice poi non ha depositato una perizia di parte a riprova del fatto che gli odori e i fumi provenienti dalla macelleria superassero i limiti consentiti.
Orbene, le sole dichiarazioni dei testi non sono sufficienti a provare le ragioni della domanda.
Il teste , compagno dell'attrice, essendo convivente con Testimone_1 quest'ultima, potrebbe avere un interesse concreto nel presente giudizio e quindi si ritiene che le sue dichiarazioni siano inattendibili.
La testimonianza di collaboratrice domestica della Testimone_3
invece, non aggiunge nulla al quadro probatorio. Pt_1
Invero, la teste dichiarava “posso dire che c'era un assembramento di motorini e anche di persone sotto il palazzo, dov'era la paninoteca dalle ore
11.00 fino alle 15.00 le 16.00. Vado via da lavoro alle 16.30, quindi dopo non so”.
Alla domanda “L'assembramento degli avventori innanzi al locale “Panino- macelleria di AR RT si protraeva e si protrae fino a circa le ore 6,00 del mattino con elevato trambusto e nocumento per la Sig.ra Parte_1 per i suoi familiari e per i condomini dello stabile di Via Carducci n.15?” rispondeva “non lo so. Non lo posso dire perché non sono presente in queste ore”.
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Parimenti, le dichiarazioni rilasciate dagli altri soggetti escussi a SIT nel procedimento penale non sono sufficienti a provare la intollerabilità delle immissioni.
Voccia e , pur confermando che si avvertiva Parte_2 Parte_3 odore di cibo proveniente dalla macelleria , tuttavia sono soggetti che CP_1 possono esprimere un giudizio puramente soggettivo e non tecnico.
Non risulta poi documentato che l'attrice abbia effettivamente cambiato gli infissi così come non risulta dimostrato che abbia effettivamente subito una limitazione del diritto di godere dell'immobile di sua proprietà.
Quanto invece ai rumori asseritamente causati dai giovani frequentatori della macelleria, i quali secondo la ricostruzione attorea sostavano fuori i locali, va detto che nessuna responsabilità può imputarsi alla convenuta la quale non avrebbe potuto in alcun modo potuto impedire la sosta di terzi soggetti fuori i propri locali. La strada ove è posto l'immobile dell'attrice è noto per la presenza di numerosi esercizi commerciali, aperti anche nelle ore nutturne.
Pertanto, gli assembramenti di giovani non possono essere ricondotti con certezza all'attività della , trattandosi di quartiere altamente CP_1 frequentato e dedito alla movida e mancando una prova certa in tal senso.
In conclusione, i danni lamentati dall'attrice sono rimasti indimostrati.
L'allegazione fattuale, da parte del preteso danneggiato, deve essere idoneamente circostanziata, onde consentire la necessaria verifica, in concreto, della gravità della lesione del diritto e della serietà del danno alla serenità familiare asseritamente causato dalle immissioni intollerabili. In sostanza, in tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla “serenità personale e familiare” conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e,
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poi, provato, anche mediante presunzioni. Nel caso di specie, per le motivazioni sopra riportate, non si ritiene provato alcun danno.
Infine, va aggiunto che la domanda non può dirsi provata sulla scorta della sentenza n. 1448/2021 con cui il Giudice penale ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto alla perché estinto per intervenuta CP_1 oblazione.
Invero, tale sentenza non ha valore di giudicato civile e non inverte l'onere della prova, ma costituisce un mero indizio utilizzabile insieme ad altri elementi probatori per provare l'illecito civile nel giudizio di risarcimento danni, poiché l'oblazione è un pagamento che non implica riconoscimento di colpa.
Per tutti questi motivi, la domanda va rigettata.
L'attrice con le memorie ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. ha poi chiesto che il Tribunale “ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., accerti l'offensività delle affermazioni di controparte relativamente all'attribuzione alla Sig.ra di presunti comportamenti incivili e per l'effetto ordini la Pt_1 cancellazione del seguente periodo riportato alla pag. 2 della comparsa di costituzione: “Sul Capo 3 si precisa che l'esercizio commerciale è ubicato al di sotto del balcone della Sig.ra la quale, per mero dispetto e per Pt_1 recare disturbo attraverso un comportamento di certo non civile, inonda lo spazio al di sotto della sua abitazione attraverso una pompa, con il solo obiettivo di provocare fastidio alla paninoteca sottostante”.
Orbene le suddette frasi non paiono assumere un intento offensivo né una forma espositiva ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse.
La narrazione dei fatti e il linguaggio adottati si sono attenuti rigorosamente ad un canone di correttezza, sono conformi e rispettosi dei criteri della pertinenza e della continenza formale delle espressioni utilizzate, caratterizzate da un linguaggio scevro da gratuite offese personali e funzionale alla sola rappresentazione di circostanze rilevanti.
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Alla luce delle superiori argomentazioni, deve essere respinta la richiesta di cancellazione avanzata nei riguardi delle citate espressioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (scaglione indeterminabile – complessità bassa) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
in proprio e quale titolare della società B.T. S.r.l. C.G., CP_1 che si liquidano in € 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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