Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN0 00 93/0 1 REPUBBLICA ITALIA] LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente - R.G.N. 11155/98 - Cron. 96 Rel. Consigliere Dott. ET CUOCO Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere - Rep. - Consigliere - Ud.11/10/00 Dott. Aldo DE MATTEIS Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richlesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 OR f per diritti 000 sul ricorso proposto da: 5 GEN 2001 IL CANCELLIERELONGO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA DOTT. CARLO MINIELLI & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 15, presso lo studio dell'avvocato MUSCELLA MASSIMO, rappresentato e CANCELLERIA difeso dagli avvocati RICCHETTI GENNARO, GIANCASPERO2000 4180 BERARDINO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 935/98 del Tribunale di BARI, depositata il 21/03/98 R.G.N. 249/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. ET CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Francesco MELE che ha concluso perGenerale Dott. l'accoglimento del primo motivo del ricorso e rigetto del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo Con atto del 23 luglio 1991 CO ON, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della DOTT. CARLO MINIELLI & C. S.a.s. dal 15 marzo 1982 al 21 gennaio 1991 con mansioni di “allestitore” di medicinali e di capo magazziniere, inquadrabili nel terzo livello del c.c.n.l. lux del settore commercio, di avere prestato lavoro straordinario per circa 20 ore al mese (e 30 ore nei mesi di giugno e luglio), e di non avere percepito l'integrale retribuzione spettantegli, chiese che il PR di Bari in funzione di giudice del Lavoro condannasse la predetta società al pagamento della somma di lire 35.080.466 oltre a rivalutazione ed interessi. Avverso la sentenza con cui il PR respinse la domanda, il ON propose appello, lamentando in particolare il mancato riconoscimento delle mansioni di quinto livello e della prestazione del lavoro straordinario. Il Tribunale di Bari respinse l'appello proposto. Afferma il Tribunale che attraverso la prova testimoniale era emerso che fino al 1989 le mansioni di capo magazziniere erano state svolte dal VA, e, per impedimento di questi, erano svolte dal ON solo eccezionalmente;
e fino al 1989 egli aveva svolto le mansioni di operaio di fiducia, corrispondenti al settimo livello (firmava le bolle di consegna, controllando che la merce in arrivo corrispondesse a quella consegnata;
prelevava dal magazzino i medicinali richiesti); e solo dal gennaio del 1990, svolgendo mansioni di allestitore di medicinali, era stato inquadrato nel quinto livello. In ordine al lavoro straordinario, aggiunge il Tribunale che, in base alle affermazioni rese dallo stesso ON in sede di libero interrogatorio, la prestazione non superava 5 ore al mese, e, in un secondo tempo, 15 ore al 3 mese;
le affermazioni non avevano trovato riscontro nelle testimonianze dei - testi VA e CH (che, avendo dichiarato, con “palese esagerazione", che il lavoro straordinario aveva la durata di 20 ore e talora 30 mensili, Ниого erano inattendibili), IO (quanto mai impreciso), DI (che aveva lavorato solo fino al 1983, tempo estraneo alla controversa prestazione del lavoro straordinario), OT (che non ricordava i fatti in controversia), e AL (che aveva lavorato solo per un mese). Per la cassazione di questa sentenza ricorre CO ON, percorrendo le linee di due motivi. Resiste la DOTT. CARLO MINIELLI C. S.a.s. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 432 e 437 cod. proc. civ., 2099 e 2103 cod. civ., e 36 Cost. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che egli aveva chiesto le differenze retributive per le mansioni di terzo livello, e per quelle comunque superiori al settimo livello;
e, poiché la domanda di riconoscimento di un superiore livello include per necessità logica il riconoscimento di ogni qualificazione migliorativa intermedia, la decisione con cui il PR, pur affermando che le mansioni reali, prevalenti e peculiari, espletate dal ON, fossero inquadrabili nel quinto livello, aveva escluso il diritto al terzo livello, era errata. Nel contempo, poiché egli aveva richiesto la maggiore retribuzione dovuta per le maggiori mansioni di fatto svolte e non aveva richiesto un diverso inquadramento, il Tribunale aveva pronunciato su una domanda non formulata;
né, poi, aveva compiutamente e senza contraddizioni 4 motivato l'inquadramento nel settimo livello, al quale corrispondono mansioni di pulizia ed equivalenti. Errata era, inoltre, la ritenuta qualificazione di operaio di fiducia: qualificazione che non è prevista contrattualmente, non è descritta da alcun atto del giudizio, ed è indicata nelle buste paga, anche ove gli è riconosciuto il quinto livello. Нного Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 424 e 432 cod. proc. civ., 2099 - 2103 e 2108 cod. civ., e 36 Cost. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che 1. "con le sentenze di merito e con le stesse ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta della società appellata, era stato accertato lo svolgimento, da parte del ON, di mansioni superiori al settimo livello, ed in particolare, di mansioni principali, prevalenti e peculiari inquadrabili nel quinto livello”; il Tribunale aveva poi omesso di dar rilievo alle dichiarazioni del teste VA (per cui il ON svolgeva mansioni di allestitore di medicinali) e di “altri testi";
2. essendo certo il diritto, la sentenza impugnata aveva omesso di disporre la richiesta consulenza tecnica contabile, e, comunque, di liquidare equitativamente le differenze ove ritenute non determinabili;
3. in ordine alla retribuzione del lavoro straordinario, il % Tribunale 3.1. “aveva erroneamente attribuito al ON di non aver confermato quanto riportato in ricorso: egli aveva confermato di aver fatto 15 ore di straordinario nei soli giorni di Venerdì e nell'ultimo mese, 5 che sommate alle ore di straordinario degli altri giorni settimanali, ben raggiungono e superano le 20 ore mensili indicate in ricorso”;
3.2. aveva erroneamente interpretato le dichiarazioni Ruolo del teste VA, il quale, dicendo che "nel complesso degli altri giorni in genere faceva circa 3 ore di straordinario", intendeva “un complesso settimanale di tre ore di straordinario, che, per quattro settimane, unite allo straordinario di fine mese, confermava le 15 20 ore mensili di - straordinario;
3.3. aveva immotivatamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni del teste ET CH e degli altri testi;
3.4. essendo certo il diritto, la sentenza impugnata aveva poi omesso di disporre la richiesta consulenza tecnica contabile, e, comunque, di liquidare equitativamente le differenze dovute per il lavoro straordinario. Con il controricorso, rilevandosi che la procura era nulla in quanto priva dei requisiti della specialità (in relazione alla “fase” processuale di legittimità) e della posteriorità (in relazione al provvedimento impugnato), si eccepisce pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso. E' pregiudiziale l'esame di questa eccezione. Come è stato affermato (Cass. S.U. 10 marzo 1998 n. 2646), la procura zileseiata a margine del ricorso deve considerarsi rilasciata per il giudizio di cassazione, ed è pertanto valida, salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario. E, nel caso in esame, l'ampia formula recata dall'atto ("ed ogni altra fase") non solo non consente di rilevare che la procura non sia stata rilasciata per il giudizio di cassazione, bensì comprende espressamente questo giudizio. Né 6 · sussistono (né sono stati specificamente eccepiti) elementi che consentono di escludere la posteriorità dell'atto. Nel merito, i motivi del ricorso, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Poiché oggetto dell'impugnazione è la sentenza del Tribunale, l'eccepita erroneità della decisione pretorile è irrilevante. La richiesta di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni блого superiori, anche se non presuppone l'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore livello corrispondente alle mansioni superiori (che esige la presenza di ulteriori specifiche condizioni, previste dall'art. 2103 cod. civ.), presuppone la qualificazione del livello cui corrispondono le mansioni materialmente svolte. E l'accertamento del diritto a queste differenze si snoda attraverso l'accertamento dell'aspetto giuridico (le mansioni normativamente previste nel superiore livello), dell'aspetto materiale (le mansioni effettivamente svolte), e della corrispondenza di questo al primo aspetto. Ciò il Tribunale ha fatto. Accertando che il ricorrente “svolgeva proprio le mansioni del suo inquadramento di operaio di fiducia, in quanto quando giungeva in azienda un ordine, si recava in magazzino per prelevare materialmente i medicinali e metterli sul carrello, firmava le bolle di consegna, controllando che la merce indicata in arrivo corrispondesse a quella consegnata, tutti compiti compatibili con la sua qualifica di appartenenza”, il Tribunale ha escluso il fondamento stesso del diritto alle differenze retributive: lo svolgimento di mansioni superiori. E le ulteriori affermazioni del Tribunale, relative all'inesistenza del diritto “all'invocato 7 inquadramento” (“il settimo livello è quello che compete al ricorrente in base ai compiti effettivamente svolti"; "non competendo la pretesa maggiore qualifica": sentenza, pp. 6, 7, 8), restano irrilevanti. Per mera esigenza di completezza è da osservare che il diritto al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori presuppone che questo svolgimento non sia normativamente richiesto al dipendente nel quadro della sua attività, come (ad esempio) contingente sostituzione del superiore assente;
ed invero, il carattere vicario delle mansioni svolte preclude non solo il diritto del sostituto all'inquadramento nella qualifica del superiore (Cass. 17 febbraio 1997 n. 1438), bensì, poiché l'attività è normativamente prevista come obbligo del sostituto, anche il diritto a differenze retributive per lo svolgimento del lavoro di superiore livello;
l'esistenza di questo obbligo non è causa di estinzione, bensì limite strutturale dell'indicato diritto;
e, simmetricamente, l'inesistenza dell'obbligo è parte integrante del diritto stesso: e pertanto, in base all'art. 2697 primo comma cod. civ., colui che invoca il diritto ha l'onere di indicare l'inesistenza di questo obbligo. Nel caso in esame, non essendo stati indicati gli aspetti giuridici e materiali che escludessero questo Много specifico obbligo del dipendente, il ricorso non è autosufficiente. e, Irrilevante e poi, la censura avente per oggetto la qualificazione data dal Tribunale, come operaio di fiducia: resta determinante la giudicante affermazione della corrispondenza delle mansioni svolte al livello assegnatogli (“in definitiva, il settimo livello è quello che compete al ricorrente in base ai compiti effettivamente svolti"). 0 0 Come è noto, colui che deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico le risultanze e gli elementi di causa, dei quali lamenti omessa od insufficiente valutazione (Cass. 25 maggio 1995 n. 5748), in modo completo ed idoneo a consentire, attraverso lo stesso ricorso e senza rendere necessario il ricorso agli atti del хиого processo, la loro chiara e completa cognizione (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), specificando la loro esistenza e consistenza, la loro pregressa indicazione (in sede di merito), e la loro rilevanza (come potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione). E pertanto nel caso in esame, la censura con cui si lamenta che al settimo livello corrisponderebbero mansioni di pulizia ed equivalenti, in assenza di specificazioni (degli aspetti normativi e materiali che caratterizzavano la situazione in controversia), resta priva di autosufficienza. La quantificazione delle differenze retributive attraverso strumenti istruttori (come la consulenza tecnica di ufficio) o per equitativa determinazione (art. 432 cod. proc. civ.), presuppone l'esistenza del diritto: e pertanto l'accertata esistenza del fatto che ne è il fondamento. Nel caso in esame, l'accertata inesistenza di questo fatto (inesistente svolgimento di mansioni superiori) escludeva l'ipotizzabilità di questa quantificazione. Ciò è a dire anche per la domanda avente per oggetto differenze per lo svolgimento di lavoro straordinario. Come questa Corte ha affermato (Cass. 27 dicembre 1997 n. 13045), “la deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della controversia, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza 9 logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità Нико dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Ne consegue che il vizio di motivazione può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato od insufficiente esame di aspetti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione". Ciò è a dirsi, in particolare, per il significato motivatamente attribuito dal giudice di merito alle parole del testimone;
poiché queste sono da valutare nel complesso della frase ed eventualmente attraverso altre dichiarazioni, la censura diretta all'interpretazione data dal giudicante deve esporre uno spazio idoneo a manifestare la pretesa illogicità. Nel caso in esame, il giudice di merito, indicando le fonti del proprio convincimento, ha motivatamente svalutato le risultanze testimoniali, analiticamente specificandone le ragioni;
e la ricorrente censura, relativa all'accertamento del lavoro straordinario, esprime solo la diversa non argomentata valutazione di questi elementi. Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. 10
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 22000 oltre a lire 3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, l'11 ottobre 2000. Il Consigliere estensore болью Сколо engliche Inaud IL PRESIDENTE Stillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I D -5 GEN. 2001 A , S 0 oggi, O S 1 3 L A . L 3 T IL COLABORATORE T 5 MA O , R B E DI CANCELLERIA A . R A I S ' P N E U D L P L S 3 A E I 7 T D - S N I 8 O G - S P O 1 N 1 M E A I S D E I A E A G D , G O E O R E T T T L T N S I E I R S A I G E E L D R L E O D 11