Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 2326 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 04/03/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo per altre malattie professionali giudizialmente riconosciute, ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare l'insorgere della ulteriore malattia professionale: “ernie cervicali multiple”, inutilmente denunciata in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire un maggiore indennizzo, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento del dovuto maturato e maturando nell'ammontare CP_1
previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisite le prove orali rese in altro giudizio tra le medesime parti e con i medesimi testi indicati nel ricorso introduttivo ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Tuttavia, a parere del consulente, l'attività svolta non può ritenersi etiologicamete correlata all'insorgere delle patologie lamentate.
Il CTU ha precisato, infatti, che dalla documentazione esaminata, dal ricorso introduttivo e dalle prove testimoniali, non emergono elementi tali da potere correlare con elevata probabilità le patologie accertate all'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Per tali motivi, il CTU ha concluso (anche a seguito delle osservazioni formulate da parte ricorrente) ritenendo NON sussistere il nesso causale tra la patologia denunciata ed il lavoro svolto, che, pertanto, è da considerarsi di origine comune.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
La domanda attorea, quindi, non può ritenersi fondata.
Spese compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 3.4.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)