Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2002, n. 6268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6268 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
0626 8 /02 AULA "B" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 22561/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Bruno D'Angelo Presidente Cron. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Dott. Donato Figurelli Consigliere Rep. 7 marzo Dott. Aldo De Matteis Consigliere 2002 : Dott. Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente: Слои 18103 SE N TENZA sul ricorso proposto da: CU ES, elettivamente domiciliata in Roma, Cancelleria Civile della Corte Suprema di Cassazione, presso l'avv. Francesco Lopez che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro 1023 Ministero dell'Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
controricorrente - 1 avverso la sentenza n. 948/99, decisa il 17 maggio 1999 e pubbli- cata il 13 settembre 1999, resa dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento n. 1770/96 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, ha concluso per il rigetto del ri- corso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 9 gennaio 1995, CU ES conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'Interno al fine di otte- nere pensione o assegno di invalidità civile. Resisteva l'Amministrazione convenuta. Il Giudice adito, con sentenza n. 276/96 in data 12 aprile 1996, accoglieva la domanda e riconosceva il diritto al beneficio con decorrenza dal gennaio 1992. Interponeva appello il Ministero dell'Interno e in esito il Tribu- nale di Catanzaro, con sentenza n. 948/99, emessa in data 17 mag- gio - 13 settembre 1999, in accoglimento del gravame, respingeva la domanda di parte attrice. A sostegno della decisione Osservava che la consulenza tecnica espletata in grado di appello aveva consentito di verificare una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50%, ampia- mente inferiore al minimo richiesto dalla legge. 2 Avverso la sentenza, notificata in data 25 settembre 1999, propone ricorso per cassazione CU ES, con atto notificato in data 18 novembre 1999, sulla base di due motivi. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso notificato in data 23 dicembre 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 secondo comma del Decreto legislativo 23 novembre 1998 n. 509, nel testo risul- tante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui a sentenza n. 209 dell'anno 1995 nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si Osserva che non è dato verificare a quale tabella abbia fatto riferimento il CTU, pur se nel corso del giudizio di appello era stata avanzata apposita censura. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 149 disposizioni attuazione cpc nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, in- sufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto es- senziale della controversia. Si fa presente, trascrivendosi all'uopo il documento nelle parti rilevanti al fine di sostenere la censura e dimostrarne la decisi- vità, che, sempre nel corso del giudizio di appello, era stato prodotto un referto di dimissione da struttura ospedaliera pubbli- ca, da cui si evince la sopravvenienza di uno stato patologico del 3 tutto nuovo i cui sintomi devono formare oggetto di apposita inda- gine al fine di stabilirne l'eziologia. Si Osserva che la denunciata sentenza non contiene alcun rilievo in ordine a tale evenienza, relativa a malattie sopravvenute. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome volti a cen- surare l'incompleto esame delle risultanze acquisite. Le censure appaiono fondate, nei termini che di seguito si preci- sano. Si premette che il riferimento alla documentazione medica prodotta nel giudizio di appello, relativa ad aggravamento dello stato di salute in corso di causa, di cui si deve tener conto come dispone l'art. 149 disposizioni attuazione cpc, nonché il rilievo che il Tribunale non si è pronunciato in ordine a tali specifiche risul- tanze, integrano la denuncia di un error in procedendo. Invero "in sede di giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenta l'omesso esame di una domanda da quel- la in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi о esclusi alcuni aspetti della con- troversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte;
nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione del- l'art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura tipicamente pro- cessuale, per risolvere il quale la corte di cassazione ha il po- tere dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisi- re gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronunzia;
nel secondo caso, poiché l'interpretazione della domanda e l'ap- 4 Л prezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito, alla corte di legittimità è solo riservato il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata" (Cass., sez. III, 24-03-2000, n. 3538, conf. Cass., sez. lav., 04-07-2000, n. 8946, Cass., sez. lav., 20-01-1997, n. 551, Cass., sez. I, 19-09-1997, n. 9314, Cass., sez. II, 24-02- 1995, n. 2113, Cass., sez. lav., 18-02-1993, n. 1988). È quindi consentito al Collegio il diretto esame della certifica- zione rilasciata dall'Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma in data 24 giugno 1998 da cui emerge un quadro che doveva essere va- lutato dal Collegio di merito e se del caso sottoposto alla veri- fica da parte dell'ausiliare già officiato in grado di appello. Risulta così evidente il vizio di omessa pronuncia che impone la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altro giudice in grado di appello il quale procederà a nuova valutazione del caso, con riferimento alle risultanze della sopra richiamata certifica- zione medica, eventualmente con richiesta di chiarimenti o di sup- plemento di indagine peritale. La verifica da compiersi in ordine al quadro patologico consentirà altresì l'apprezzamento da parte del giudice di merito dell'incidenza invalidante in relazione alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità. Il dubbio prospettato circa l'errore dell'ausiliario del giudice con l'adozione di tabella operante per le sole domande presentate 5 Л dopo il 12 marzo 1992 non può infatti trovare ingresso in sede di legittimità poiché l'incertezza in ordine al quadro patologico non consente di ravvisare la decisività della censura così prospetta- ta. Appare opportuno demandare al giudice di rinvio la pronuncia in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. IL PRESIDENTE Ah Roma, 7 marzo 2002 Alla IL CONSIGLIERE ESTENSORE Atle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -2 MAG 2002. IL CANCELLIERE 6