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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1852 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PUGLIESE GIUSEPPINA, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. RONCA MARTINA, giusta delega in Controparte_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dall'attore volta ad ottenere la revoca, o in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile posto a suo carico con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data
16.02.2023, attualmente pari ad euro 700,00 mensili, è infondata e deve essere respinta.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto di aver cessato la propria attività lavorativa a far data dal giugno 2023, percependo, da tale momento, unicamente la pensione di vecchiaia, pari a circa euro 1.200,00 mensili.
Tuttavia, il peggioramento della situazione economica del non risulta dimostrato in Parte_1
giudizio ed, anzi, dalla documentazione economica versata in atti pare potersi evincere la perdurante disponibilità in capo all'attore di redditi ulteriori rispetto all'introito pensionistico.
In primo luogo, si osserva che nulla è stato prodotto in giudizio relativamente alla dedotta chiusura del negozio di bigiotteria precedentemente gestito dal e dal 2023 asseritamente riaperto Parte_1
ER dal figlio Parte ricorrente, infatti – sul quale gravava il relativo onere – non ha depositato in atti né documentazione relativa all'eventuale titolarità di diritti reali su beni immobili, né
documentazione relativa ad un'eventuale cessione di azienda.
Giova, poi, precisare che le dichiarazioni dei redditi poste alla base della decisione emessa nell'anno 2023 dal Tribunale di Milano non paiono significativamente superiori a quelle depositate nella presente causa: infatti, per gli anni di imposta 2020, 2019 e 2018 il ha dichiarato un Parte_1
reddito imponibile pari, rispettivamente, ad euro 7.692,00, ad euro 393,00 e ad euro 4.708,00,
mentre il reddito complessivo dichiarato negli anni di imposta 2021 e 2022 risulta pari,
rispettivamente, ad euro 1.703,00 e ad euro 518,00. Pertanto, il reddito dichiarato dal nel Parte_1
periodo in cui lo stesso, pacificamente, prestava attività lavorativa risulta addirittura inferiore rispetto a quanto percepito a titolo di pensione dall'odierno ricorrente.
Ad ogni modo, come sopra accennato, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente pare potersi evincere la perdurante disponibilità in suo capo di ulteriori risorse, non dichiarate, che rendono contraddittorio il quadro complessivo e che pertanto ostano all'accoglimento della domanda avanzata.
Il infatti, ha depositato gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso Bper Parte_1
Banca con saldo attivo alla data del 31.12.2024 pari ad euro 496,47. Ebbene, da tale conto corrente risultano incassi relativi all'attività lavorativa del ricorrente anche in data successiva al giugno 2023
(e, segnatamente nel mese di luglio 2023 si registrano incassi pos e diversi versamenti di denaro contante, mentre nel periodo agosto-dicembre 2023 si rinvengono versamenti di denaro contante per complessivi euro 2.000,00). Sempre nel periodo luglio-dicembre 2023, per ciò che attiene ai movimenti in uscita, si rinviene un unico prelevamento di denaro contante (in data 06.12.2023 per l'importo di Euro 1.000,00), mentre non si registra alcun pagamento relativo alle normali esigenze della vita quotidiana, ma unicamente pagamenti di bollette ed utenze, versamenti effettuati in favore della resistente per importi variabili e sporadici pagamenti in favore di terzi (peraltro in tali occasioni si rinvengono corrispondenti versamenti di denaro, evidentemente allo scopo di creare provvista sul conto corrente). Relativamente all'anno 2024 il conto corrente in parola risulta alimentato quasi esclusivamente dalla pensione percepita dal ricorrente, pari a circa euro 1.240,00
mensili, oltre che da un versamento di denaro contante effettuato in data 23.10.2024 pari ad Euro
800,00; in uscita si registrano, invece, solo pagamenti di bollette ed utenze, oltre che il versamento di somme in favore dell'odierna resistente (di importi variabili e comunque assolutamente inferiori alla somma di Euro 700,00), mentre non si rinvengono nel corso dell'interno anno prelievi di denaro contante (ad eccezione di un prelevamento effettuato in data 23.12.2024 per l'importo di
Euro 700,00), né pagamenti relativi alle normali esigenze della vita quotidiana (es. pagamenti per generi alimentari, farmacia, ecc.). Risulta, pertanto, evidente dalla movimentazione del conto corrente in oggetto che il – il quale interrogato dal Giudice relatore ha dichiarato di non Parte_1
avere altri rapporti bancari, né investimenti di alcun genere – disponga di ulteriori risorse non dichiarate, atteso che appare evidente che il ricorrente debba necessariamente provvedere quantomeno al proprio mantenimento e, tuttavia, dalle movimentazioni del conto corrente in oggetto ciò non risulta. Né la scarsità dei movimenti in uscita del suddetto conto corrente può
ER giustificarsi con il fatto che il conviva con il figlio specificamente interrogato dal Parte_1
Giudice relatore all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., infatti, il ricorrente ha affermato che il figlio
“contribuisce” alle spese di casa, non che lo stesso si faccia integralmente carico del mantenimento del padre, il quale, evidentemente, dispone di denaro contante per far fronte alle sue esigenze di vita. Dunque, la documentazione economica depositata dal ricorrente risulta opaca, impedendo l'esatta ricostruzione della situazione economico-reddituale del ricorrente. Non vi è prova, pertanto,
del dedotto peggioramento delle condizioni economico-reddituali del ricorrente, sul quale gravava il relativo onere. Né può darsi rilievo alla consistente esposizione debitoria del nei Parte_1
confronti dell'Agenzia delle Entrate: trattasi, infatti, di sanzioni irrogate per il mancato pagamento di imposte e contravvenzioni che nulla hanno a che vedere con i bisogni della famiglia e che,
pertanto, non possono ricadere in danno dell'odierna resistente. Parimenti nessun rilievo può
accordarsi all'esposizione debitoria del nei confronti della stessa resistente, atteso che ciò Parte_1
deriva, in parte, dal mancato pagamento nel tempo degli assegni di mantenimento ed in parte dalla condanna al pagamento di euro 50.000,00 emessa dalla Corte di Appello di Milano relativamente alla vendita della gioielleria avvenuta nell'anno 2010, prezzo integralmente trattenuto dal ricorrente:
trattasi, dunque, di questioni ulteriori e diverse, entrambe addebitabili al ricorrente e che non possono, pertanto, ricadere in danno della resistente, anche considerato il mancato pagamento dei predetti importi da parte del Parte_1
D'altra parte, anche a voler considerare unicamente l'importo pensionistico percepito dal ricorrente
(pari a circa euro 1.240,00 mensili), si osserva che tale importo consente il pagamento, da parte del ricorrente, dell'assegno divorzile nella somma già fissata dal Tribunale di Milano, tenuto conto, allo stato, dell'assenza di oneri alloggiativi in capo al ricorrente e del contributo fornito dal figlio
ER convivente lle spese della vita quotidiana.
Viceversa, in relazione alla posizione della resistente si osserva che non sono state neppure dedotte sopravvenienze rispetto alla situazione di bisogno già rappresentata nella sentenza di divorzio: la resistente, di anni 68, non ha un'occupazione lavorativa ed, a seguito della vendita all'asta della ex casa coniugale, vive in un alloggio in locazione, per il quale peraltro pende procedura di sfratto per morosità.
La domanda avanzata dal ricorrente deve, pertanto, essere respinta.
Passando alla domanda proposta in via riconvenzionale principale dalla resistente, la stessa è
inammissibile. L'uso turnario del bene in comproprietà, infatti, è rimesso alla volontà dei comproprietari e non può essere disposto dall'Autorità Giudiziaria in assenza del consenso degli stessi, residuando in capo al comproprietario estromesso dal godimento del bene la possibilità di richiedere il pagamento di un'indennità di occupazione.
Deve infine respingersi la domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'aumento dell'assegno divorzile posto a carico del dagli attuali euro 700,00 ad euro 900,00 mensili, non essendo Parte_1
state dedotte sopravvenienze che giustifichino tale aumento: la necessità per la EN di reperire un immobile in locazione, infatti, risultava sussistente già alla data di emissione della sentenza di divorzio, che, infatti, dava già atto di tale esigenza. Né il recente sfratto subito dalla resistente pare modificare il quadro preesistente.
Attesa la soccombenza prevalente e visto il comportamento processuale tenuto dal ricorrente che ha fornito informazioni ed ha effettuato produzioni documentali inesatte ed incomplete, sussistono le ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del 50% (pari ad euro 1.904,50), ponendo il restante 50% (pari ad euro 1.904,50) - liquidato come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, attesa l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia – ai sensi dell'art- 473bis.18 c.p.c. a carico del ricorrente, con distrazione in favore dell'Erario in caso di definitiva ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* respinge la domanda avanzata dal ricorrente;
* respinge le domande avanzate in via riconvenzionale dalla resistente;
* condanna al pagamento del 50% delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
che liquida in euro 1.904,50 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura
[...]
del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario in caso di definitiva ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato.
Savona, 20.05.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo