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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8377/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Virginia ON Presidente dott. Eleonora Da Cortà Fumei Giudice relatore dott. Stefania Caparello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8377/2022 promossa da:
(C.F. ), residente in S. Martino Buon Parte_1 C.F._1
Albergo (VR), rappresentato e difeso dall'avv.DAL FIOR THOMAS, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona via Scalzi n. 20
ATTORE contro
(C.F. ), con sede in VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA, in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
RI AN, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VERONA VIA
C. BATTISTI, 19
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio conclusioni depositato telematicamente.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da memoria di costituzione del
13.4.23.
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. nel testo attuale esonerano l'estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto.
La controversia trae origine dal giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Verona, in funzione di Giudice della Previdenza rubricato al n.211/2022 RG. Lav., nell'ambito del quale l'odierno querelante, , aveva proposto Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 42220210001882614000 emesso dall' di Verona con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma CP_1
complessiva di € 23.571,81 per mancato pagamento di contributi IVS, adducendo la mancata notifica dell'avviso di addebito.
A seguito della produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata n.
64974296119-5 con cui era stata effettuata la notifica, il ricorrente veniva autorizzato alla proposizione della querela di falso dal Giudice del Lavoro con provvedimento del 25/10/2022.
Con atto di citazione notificato in data 24/11/2022 l'attore ha quindi proposto querela di falso affinchè fosse accertata la falsità della notifica dell'avviso bonario n. 900027277631AB201712 in ragione della non riconducibilità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. pagina 2 di 9 64974296119-5 a sé o a un componente del proprio nucleo familiare, l'esclusione del detto avviso di ricevimento dalle fonti probatorie introdotte da nel CP_1
procedimento RG. Lav. n. 211/2022 e la menzione dell'emananda sentenza sul documento dichiarato falso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 226 c.p.c.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto della querela in quanto infondata in fatto CP_1
e in diritto e chiedendo in via preliminare che fosse fissata altra udienza per consentire l'integrazione del contraddittorio e/o la chiamata in causa di
[...]
Controparte_2
Rigettata la domanda di chiamata di terzo, in quanto tardivamente proposta ed in ogni caso non integrante i presupposti di cui agli artt. 107 e 270 c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica grafologica e, ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa andava in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Si rileva che nel giudizio di falso la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale.
L'insufficienza della prova, la sua incertezza o la sua ambiguità comportano il rigetto della domanda, non essendo stato adempiuto l'onere generale di provare in modo adeguato il fatto costitutivo della domanda, integrato dalla falsità dell'atto oggetto di querela (Cass.civ.n.2126 del 24/01/2019; Cass. Civ. n. 21841 del 29/7/2025).
Nella fattispecie, dall'esame delle risultanze istruttorie non è emersa la prova della falsità dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. pagina 3 di 9 64974296119-5 con cui è stato notificato l'avviso di addebito n.
42220210001882614000.
La ctu svolta ha evidenziato infatti che la firma apposta sull'avviso di ricevimento
è riconducibile con probabilità all'attore.
La consulente evidenzia innanzitutto che dall'analisi del grafismo dell'attore emerge che il tracciato grafico relativo alla firma X oggetto di indagine non è esito di riproduzioni strumentali o meccaniche ma proviene direttamente dall'azione grafica prodotta da mano scrivente.
Quanto alla compatibilità della firma riprodotta nel documento indagato con il grafismo autografo delle scritture di comparazione, si osserva che l'indagine grafologica è stata condotta attraverso il raffronto diretto tra X e le scritture di comparazione, esaminando prima i caratteri relativi alla firma indagata, siglata X
e oggetto di verifica, ossia quella collocata sull'avviso di ricevimento della raccomandata e successivamente quelli delle scritture del signor Parte_1
(comparative autografe A) effettuando la simultanea comparazione.
Da tale raffronto sono emerse delle significative somiglianze compatibili con il range della variabilità grafica delle comparative A e che riguardano gli aspetti peculiari del grafismo.
Più precisamente dalla comparazione tra A e X, tenuto conto della variabilità grafica, della complessità e dell'immediatezza, sono emerse delle somiglianze che hanno interessato gli aspetti e le modulazioni del grafismo, quali l'energia scrittoria (“tratti uniformemente marcati, alternanza chiaro/scuri, maggior inchiostrazioni lungo il tracciato e lasciti rotondeggianti in prossimità dei risvolti e in particolare la modalità rilevata del tratto discendente che inizialmente leggero pagina 4 di 9 con esitazioni/tremolii e nella progressione diventa teso e uniformemente marcato”); la gestualità grafica (“ascendente; iniziale di parola che interseca il rigo di riferimento e poi si solleva;
calibro di tipo medio;
movenze angolose;
poco spazio tra parole;
inclinazione a sinistra;
lo sviluppo delle spinte espansive in estensione e nella progressione verso l'orizzontalità; alternanza di tratti attaccati con stacchi e giustapposizioni;
tratti tesi e velocizzati nella parte terminali con dei trascinamenti e tratti concavi verso l'alto; tratti iniziali e finali ispessiti;
prolungamento filoso iniziale;
tratto finale in estensione acuminato e sfumato;
tratto finale acuminato in flessione”); la gestualità fuggitiva (“ganci iniziali e finali;
inizio tratto occhiellato;
punti per collocazione (zona media e in corrispondenza corpo lettera), ubicazione (alla stessa altezza) e posizionamento
(in corrispondenza della finale del tratto), e forma a tratto orizzontale e coda di rondine;
lettere “E-F” con tratti orizzontali eseguiti in progressiva sequenza estensiva (dal basso verso l'alto); lettera “V” angolosità basale, tratto iniziale occhiellato, tratto terminale apicale con risvolto in flessione;
tratti verticalizzati con ganci iniziali e finali, deviazione a destra in prossimità della parte basale”; il dinamismo “triangolato” concavo verso il basso.
A fronte delle descritte somiglianze, la ctu evidenzia la sussistenza di alcune differenze che tuttavia sono solo apparenti e in alcuni casi costituiscono dei mancati riscontri.
In ordine al primo aspetto la consulente evidenzia che le differenze inizialmente rilevate dalla comparazione delle scritture sono state successivamente ritenute apparenti, essendosi rivelate dei dinamismi correlati e affini che rientrano nel grafismo dell'attore. pagina 5 di 9 Quanto ai mancati riscontri, la consulente afferma che vi sono delle caratteristiche grafiche presenti in A che non sono state riscontrate in X per il limite dato dal fatto che la firma indagata si sviluppa su un'unica riga (trattandosi di firma) e con un tracciato pressoché orizzontale, e che altre caratteristiche grafo-motorie rilevate nelle comparative A non hanno trovato corrispondenza nella firma X, ma non possono essere considerate differenze poiché è stato accertato che il range della variabilità soggettiva emerso dall'analisi delle A è più ampio e complesso rispetto a quello rilevato in X per la presenza di dinamismi.
La ctu evidenzia inoltre che altre differenze tra X e A sono dovute alla non genuinità della firma apposta su X, essendosi l'attore rivelato in grado di modulare in modo sinergico la coppia muscolare dell'arto scrivente.
Afferma la consulente che la grafia e le firme del signor hanno Parte_1
evidenziano un'alta abilità grafomotoria e un'ampia automatizzazione del gesto scrittorio, con diversificazione e personalizzazione dei grafemi.
La non genuinità del documento si evince sia dal tratto inziale leggero nelle prime lettere delle prime parole di X (modalità che non ha trovato riscontro in A) che è asinergico con il resto del tracciato, che dal tratto esitante delle prime lettere delle prime parole in X (che non ha trovato riscontro in A) in contrasto con il tracciato successivo che è teso.
Tali caratteristiche hanno consentito al Ctu di affermare che “la firma indagata sia stata vergata in un ambito di scarsa immediatezza, poca naturalezza e in assenza di spontaneità, ossia la conferma che nel tratto iniziale sia stato messo in atto un attento controllo esecutivo che ha creato attenuazione dell'energia scrittoria con esitazioni e tremolii nel tratto, e che nella progressione della stesura pagina 6 di 9 della firma che è venuto a meno (il controllo, per la presenza del tratto teso e marcato) tanto che il tratto finale ha evidenziato maggior immediatezza e spontaneità (acuminato e sfumato)”.
Per quanto sopra, la consulente ha affermato che trova conferma l'ipotesi che l'attore abbia voluto nascondere la propria identità grafo-motoria facendo finta di essere un'altra persona.
Conseguentemente l'assenza di divergenze sostanziali tra A e X, la non genuinità del tracciato (in X) con mascheramento degli elementi distintivi, la non complessità della firma in verifica X con un tracciato semplificato ed elementare
(ossia carente di elementi che possono essere distintivi e individualizzanti), le significative somiglianze degli aspetti grafo-motori tra X e A e la compatibilità della firma in X nell'ambito dell'ampio range di variabilità soggettiva evidenziato dalle comparative A, hanno condotto ad un giudizio tecnico di probabilità che la firma X sia autografa.
Appaiono infondate le domande dell'attore in ordine alla rinnovazione della ctu per difetto del contradditorio (in quanto secondo parte attrice, nonostante il ctu avesse ottenuto la proroga del termine per il deposito della relazione peritale, aveva trasmesso alle parti la bozza il 28 dicembre 2024 assegnando come termine per le osservazioni il 7.1.2025, periodo di festività natalizie durante il quale l'attività lavorativa è ridotta, con conseguente ingiustificata compressione del tempo utile per un compiuto esame dell'elaborato peritale e per la redazione di osservazioni) e per assenza di motivazione.
In ordine al primo aspetto si richiama quanto già evidenziato nell'ordinanza del
18.2.25, atteso che l'attore ha presentato tempestivamente le sue osservazioni pagina 7 di 9 nei 10 giorni successivi all'invio della bozza, e che la richiesta di nuovo termine appare del tutto ingiustificata stante l'assenza di sospensione dei termini nel periodo 28 dicembre -6 gennaio).
Quanto al difetto di motivazione, si rileva che la ctu ha risposto esaustivamente alle osservazioni attoree indicando compiutamente il percorso argomentativo svolto secondo metodi e criteri scientifici.
Il CTU evidenzia che la conclusione raggiunta è supportata direttamente dallo specifico descrittore nel rispetto delle indicazioni fornite da GD (Scientific
Working Group for Forensic Document Examination) e quale esito dell'accertamento tecnico espletato.
Ha argomentato con considerazioni formulate nel rispetto del rigore e dell'oggettività, così come richiesto dai criteri tecnici e della scientificità del metodo.
La consulente ha evidenziato invece che le contestazioni attoree sono basate su apparenze, intuizioni, supposizioni, percezioni e dunque su considerazioni soggettive, parziali e fuorvianti, carenti di tecnica scientifica.
Alla luce delle risultanze della CTU, il Collegio ritiene non rilevanti le prove orali formulate dall'attore.
Sulla scorta di tale congrua valutazione peritale, si ritiene non acquisita la prova certa sulla non attribuibilità della contestata sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.
Conseguentemente in mancanza di un pieno assolvimento dell'onere probatorio relativo all'addotta falsità, la domanda deve essere rigettata.
pagina 8 di 9 Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'attore nella misura di cui in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1) rigetta la querela di falso promossa da avverso l'avviso di Parte_1
ricevimento della raccomandata n. 64974296119-5 del 13.12.17;
2) condanna ai sensi dell'art. 226 co. 1 c.p.c. l'attore alla pena pecuniaria di €
15,00;
3) ordina la restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata n.
64974296119-5 del 13.12.17 disponendo, a cura della Cancelleria e dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, che sugli avvisi di ricevimento acquisiti in originale sia fatta menzione del fatto che, con la presente sentenza, è stato accertato che la firma apposta della parte relativa alla sottoscrizione del ricevente è stata apposta di proprio pugno da Parte_1
4) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto, spese che si liquidano in complessivi € 3.387,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa, e al pagamento delle spese già liquidate di ctu.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.25.
La giudice relatrice La Presidente
Eleonora Da Cortà Fumei Virginia ON
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Virginia ON Presidente dott. Eleonora Da Cortà Fumei Giudice relatore dott. Stefania Caparello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8377/2022 promossa da:
(C.F. ), residente in S. Martino Buon Parte_1 C.F._1
Albergo (VR), rappresentato e difeso dall'avv.DAL FIOR THOMAS, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona via Scalzi n. 20
ATTORE contro
(C.F. ), con sede in VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA, in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
RI AN, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VERONA VIA
C. BATTISTI, 19
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio conclusioni depositato telematicamente.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da memoria di costituzione del
13.4.23.
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. nel testo attuale esonerano l'estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto.
La controversia trae origine dal giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Verona, in funzione di Giudice della Previdenza rubricato al n.211/2022 RG. Lav., nell'ambito del quale l'odierno querelante, , aveva proposto Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 42220210001882614000 emesso dall' di Verona con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma CP_1
complessiva di € 23.571,81 per mancato pagamento di contributi IVS, adducendo la mancata notifica dell'avviso di addebito.
A seguito della produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata n.
64974296119-5 con cui era stata effettuata la notifica, il ricorrente veniva autorizzato alla proposizione della querela di falso dal Giudice del Lavoro con provvedimento del 25/10/2022.
Con atto di citazione notificato in data 24/11/2022 l'attore ha quindi proposto querela di falso affinchè fosse accertata la falsità della notifica dell'avviso bonario n. 900027277631AB201712 in ragione della non riconducibilità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. pagina 2 di 9 64974296119-5 a sé o a un componente del proprio nucleo familiare, l'esclusione del detto avviso di ricevimento dalle fonti probatorie introdotte da nel CP_1
procedimento RG. Lav. n. 211/2022 e la menzione dell'emananda sentenza sul documento dichiarato falso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 226 c.p.c.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto della querela in quanto infondata in fatto CP_1
e in diritto e chiedendo in via preliminare che fosse fissata altra udienza per consentire l'integrazione del contraddittorio e/o la chiamata in causa di
[...]
Controparte_2
Rigettata la domanda di chiamata di terzo, in quanto tardivamente proposta ed in ogni caso non integrante i presupposti di cui agli artt. 107 e 270 c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica grafologica e, ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa andava in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Si rileva che nel giudizio di falso la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale.
L'insufficienza della prova, la sua incertezza o la sua ambiguità comportano il rigetto della domanda, non essendo stato adempiuto l'onere generale di provare in modo adeguato il fatto costitutivo della domanda, integrato dalla falsità dell'atto oggetto di querela (Cass.civ.n.2126 del 24/01/2019; Cass. Civ. n. 21841 del 29/7/2025).
Nella fattispecie, dall'esame delle risultanze istruttorie non è emersa la prova della falsità dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. pagina 3 di 9 64974296119-5 con cui è stato notificato l'avviso di addebito n.
42220210001882614000.
La ctu svolta ha evidenziato infatti che la firma apposta sull'avviso di ricevimento
è riconducibile con probabilità all'attore.
La consulente evidenzia innanzitutto che dall'analisi del grafismo dell'attore emerge che il tracciato grafico relativo alla firma X oggetto di indagine non è esito di riproduzioni strumentali o meccaniche ma proviene direttamente dall'azione grafica prodotta da mano scrivente.
Quanto alla compatibilità della firma riprodotta nel documento indagato con il grafismo autografo delle scritture di comparazione, si osserva che l'indagine grafologica è stata condotta attraverso il raffronto diretto tra X e le scritture di comparazione, esaminando prima i caratteri relativi alla firma indagata, siglata X
e oggetto di verifica, ossia quella collocata sull'avviso di ricevimento della raccomandata e successivamente quelli delle scritture del signor Parte_1
(comparative autografe A) effettuando la simultanea comparazione.
Da tale raffronto sono emerse delle significative somiglianze compatibili con il range della variabilità grafica delle comparative A e che riguardano gli aspetti peculiari del grafismo.
Più precisamente dalla comparazione tra A e X, tenuto conto della variabilità grafica, della complessità e dell'immediatezza, sono emerse delle somiglianze che hanno interessato gli aspetti e le modulazioni del grafismo, quali l'energia scrittoria (“tratti uniformemente marcati, alternanza chiaro/scuri, maggior inchiostrazioni lungo il tracciato e lasciti rotondeggianti in prossimità dei risvolti e in particolare la modalità rilevata del tratto discendente che inizialmente leggero pagina 4 di 9 con esitazioni/tremolii e nella progressione diventa teso e uniformemente marcato”); la gestualità grafica (“ascendente; iniziale di parola che interseca il rigo di riferimento e poi si solleva;
calibro di tipo medio;
movenze angolose;
poco spazio tra parole;
inclinazione a sinistra;
lo sviluppo delle spinte espansive in estensione e nella progressione verso l'orizzontalità; alternanza di tratti attaccati con stacchi e giustapposizioni;
tratti tesi e velocizzati nella parte terminali con dei trascinamenti e tratti concavi verso l'alto; tratti iniziali e finali ispessiti;
prolungamento filoso iniziale;
tratto finale in estensione acuminato e sfumato;
tratto finale acuminato in flessione”); la gestualità fuggitiva (“ganci iniziali e finali;
inizio tratto occhiellato;
punti per collocazione (zona media e in corrispondenza corpo lettera), ubicazione (alla stessa altezza) e posizionamento
(in corrispondenza della finale del tratto), e forma a tratto orizzontale e coda di rondine;
lettere “E-F” con tratti orizzontali eseguiti in progressiva sequenza estensiva (dal basso verso l'alto); lettera “V” angolosità basale, tratto iniziale occhiellato, tratto terminale apicale con risvolto in flessione;
tratti verticalizzati con ganci iniziali e finali, deviazione a destra in prossimità della parte basale”; il dinamismo “triangolato” concavo verso il basso.
A fronte delle descritte somiglianze, la ctu evidenzia la sussistenza di alcune differenze che tuttavia sono solo apparenti e in alcuni casi costituiscono dei mancati riscontri.
In ordine al primo aspetto la consulente evidenzia che le differenze inizialmente rilevate dalla comparazione delle scritture sono state successivamente ritenute apparenti, essendosi rivelate dei dinamismi correlati e affini che rientrano nel grafismo dell'attore. pagina 5 di 9 Quanto ai mancati riscontri, la consulente afferma che vi sono delle caratteristiche grafiche presenti in A che non sono state riscontrate in X per il limite dato dal fatto che la firma indagata si sviluppa su un'unica riga (trattandosi di firma) e con un tracciato pressoché orizzontale, e che altre caratteristiche grafo-motorie rilevate nelle comparative A non hanno trovato corrispondenza nella firma X, ma non possono essere considerate differenze poiché è stato accertato che il range della variabilità soggettiva emerso dall'analisi delle A è più ampio e complesso rispetto a quello rilevato in X per la presenza di dinamismi.
La ctu evidenzia inoltre che altre differenze tra X e A sono dovute alla non genuinità della firma apposta su X, essendosi l'attore rivelato in grado di modulare in modo sinergico la coppia muscolare dell'arto scrivente.
Afferma la consulente che la grafia e le firme del signor hanno Parte_1
evidenziano un'alta abilità grafomotoria e un'ampia automatizzazione del gesto scrittorio, con diversificazione e personalizzazione dei grafemi.
La non genuinità del documento si evince sia dal tratto inziale leggero nelle prime lettere delle prime parole di X (modalità che non ha trovato riscontro in A) che è asinergico con il resto del tracciato, che dal tratto esitante delle prime lettere delle prime parole in X (che non ha trovato riscontro in A) in contrasto con il tracciato successivo che è teso.
Tali caratteristiche hanno consentito al Ctu di affermare che “la firma indagata sia stata vergata in un ambito di scarsa immediatezza, poca naturalezza e in assenza di spontaneità, ossia la conferma che nel tratto iniziale sia stato messo in atto un attento controllo esecutivo che ha creato attenuazione dell'energia scrittoria con esitazioni e tremolii nel tratto, e che nella progressione della stesura pagina 6 di 9 della firma che è venuto a meno (il controllo, per la presenza del tratto teso e marcato) tanto che il tratto finale ha evidenziato maggior immediatezza e spontaneità (acuminato e sfumato)”.
Per quanto sopra, la consulente ha affermato che trova conferma l'ipotesi che l'attore abbia voluto nascondere la propria identità grafo-motoria facendo finta di essere un'altra persona.
Conseguentemente l'assenza di divergenze sostanziali tra A e X, la non genuinità del tracciato (in X) con mascheramento degli elementi distintivi, la non complessità della firma in verifica X con un tracciato semplificato ed elementare
(ossia carente di elementi che possono essere distintivi e individualizzanti), le significative somiglianze degli aspetti grafo-motori tra X e A e la compatibilità della firma in X nell'ambito dell'ampio range di variabilità soggettiva evidenziato dalle comparative A, hanno condotto ad un giudizio tecnico di probabilità che la firma X sia autografa.
Appaiono infondate le domande dell'attore in ordine alla rinnovazione della ctu per difetto del contradditorio (in quanto secondo parte attrice, nonostante il ctu avesse ottenuto la proroga del termine per il deposito della relazione peritale, aveva trasmesso alle parti la bozza il 28 dicembre 2024 assegnando come termine per le osservazioni il 7.1.2025, periodo di festività natalizie durante il quale l'attività lavorativa è ridotta, con conseguente ingiustificata compressione del tempo utile per un compiuto esame dell'elaborato peritale e per la redazione di osservazioni) e per assenza di motivazione.
In ordine al primo aspetto si richiama quanto già evidenziato nell'ordinanza del
18.2.25, atteso che l'attore ha presentato tempestivamente le sue osservazioni pagina 7 di 9 nei 10 giorni successivi all'invio della bozza, e che la richiesta di nuovo termine appare del tutto ingiustificata stante l'assenza di sospensione dei termini nel periodo 28 dicembre -6 gennaio).
Quanto al difetto di motivazione, si rileva che la ctu ha risposto esaustivamente alle osservazioni attoree indicando compiutamente il percorso argomentativo svolto secondo metodi e criteri scientifici.
Il CTU evidenzia che la conclusione raggiunta è supportata direttamente dallo specifico descrittore nel rispetto delle indicazioni fornite da GD (Scientific
Working Group for Forensic Document Examination) e quale esito dell'accertamento tecnico espletato.
Ha argomentato con considerazioni formulate nel rispetto del rigore e dell'oggettività, così come richiesto dai criteri tecnici e della scientificità del metodo.
La consulente ha evidenziato invece che le contestazioni attoree sono basate su apparenze, intuizioni, supposizioni, percezioni e dunque su considerazioni soggettive, parziali e fuorvianti, carenti di tecnica scientifica.
Alla luce delle risultanze della CTU, il Collegio ritiene non rilevanti le prove orali formulate dall'attore.
Sulla scorta di tale congrua valutazione peritale, si ritiene non acquisita la prova certa sulla non attribuibilità della contestata sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.
Conseguentemente in mancanza di un pieno assolvimento dell'onere probatorio relativo all'addotta falsità, la domanda deve essere rigettata.
pagina 8 di 9 Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'attore nella misura di cui in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1) rigetta la querela di falso promossa da avverso l'avviso di Parte_1
ricevimento della raccomandata n. 64974296119-5 del 13.12.17;
2) condanna ai sensi dell'art. 226 co. 1 c.p.c. l'attore alla pena pecuniaria di €
15,00;
3) ordina la restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata n.
64974296119-5 del 13.12.17 disponendo, a cura della Cancelleria e dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, che sugli avvisi di ricevimento acquisiti in originale sia fatta menzione del fatto che, con la presente sentenza, è stato accertato che la firma apposta della parte relativa alla sottoscrizione del ricevente è stata apposta di proprio pugno da Parte_1
4) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto, spese che si liquidano in complessivi € 3.387,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa, e al pagamento delle spese già liquidate di ctu.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.25.
La giudice relatrice La Presidente
Eleonora Da Cortà Fumei Virginia ON
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