Cass. civ., sez. I, sentenza 02/10/2003, n. 14694
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Sentenza 2 ottobre 2003

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In tema di edilizia popolare ed economica, non può ritenersi legittimo il richiamo (in via di interpretazione estensiva ovvero di integrazione analogica), nell'applicazione della disciplina della revoca dell'assegnazione dell'alloggio di cui all'art. 17 della legge n. 1035 del 1972, alle disposizioni dettate dal precedente art. 11 in tema di decadenza dall'assegnazione stessa, atteso che quest'ultima norma, al comma tredicesimo, prevede un termine perentorio che, come tale, non può che ritenersi di stretta interpretazione. Ne consegue che, con riferimento alla fattispecie della revoca dell'assegnazione dell'alloggio popolare di cui al menzionato art. 17, non è predicabile l'esistenza di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione, la cui mancata previsione in seno alla norma citata non può ritenersi frutto di mera dimenticanza del legislatore, superabile con il ricorso all'analogia, attesa la diversità strutturale e funzionale degli istituti della decadenza e della revoca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/10/2003, n. 14694
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14694
    Data del deposito : 2 ottobre 2003

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