Sentenza 2 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di edilizia popolare ed economica, non può ritenersi legittimo il richiamo (in via di interpretazione estensiva ovvero di integrazione analogica), nell'applicazione della disciplina della revoca dell'assegnazione dell'alloggio di cui all'art. 17 della legge n. 1035 del 1972, alle disposizioni dettate dal precedente art. 11 in tema di decadenza dall'assegnazione stessa, atteso che quest'ultima norma, al comma tredicesimo, prevede un termine perentorio che, come tale, non può che ritenersi di stretta interpretazione. Ne consegue che, con riferimento alla fattispecie della revoca dell'assegnazione dell'alloggio popolare di cui al menzionato art. 17, non è predicabile l'esistenza di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione, la cui mancata previsione in seno alla norma citata non può ritenersi frutto di mera dimenticanza del legislatore, superabile con il ricorso all'analogia, attesa la diversità strutturale e funzionale degli istituti della decadenza e della revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/10/2003, n. 14694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14694 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso l'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO TAFURI, GI TAFURI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MALETTO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3179/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 07/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente l'Avvocato MAGNANO DI SAN LIO, che ha chiesto un rinvio o l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.1.1989 LU EL proponeva opposizione avanti al Pretore di Catania - sezione distaccata di Bronte - avverso la deliberazione del 24.10.1988, notificata il 12.11.1988, con cui la Giunta Municipale del Comune di Maletto aveva disposto, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 1035/72, la revoca della assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Maletto Corso Sicilia n.15, di cui egli era assegnatario in virtù del contratto di locazione con patto di futura vendita stipulato con l'I.A.C.P.. Deduce, fra l'altro, che l'immobile non poteva considerarsi abbandonato, essendo stato permanentemente abitato dal proprio nucleo familiare.
Disposta la comparizione delle parti, il Comune si costituiva in giudizio, deducendo la inammissibilità del ricorso per l'inosservanza dei termini previsti per la sua proposizione e, comunque, l'infondatezza nel merito.
Il Pretore, con sentenza del 10.10.1991, dichiarava inammissibile il ricorso, compensando le spese fra le parti.
Proponeva impugnazione l'EL ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva il Comune proponendo anche appello incidentale in relazione alla mancata condanna alle scese ed alla richiesta di cui all'art. 96 C.P.C., il Tribunale rigettava l'appello principale ed, in accoglimento di quello incidentale, condannava l'EL anche al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltre a quelle del giudizio d'appello.
Riteneva in primo luogo rituale la notifica del provvedimento dì revoca avvenuta ai sensi dell'art. 140 C.P.C., in quanto il messo comunale, oltre a dare atto con apposito verbale di aver consegnato copia al segretario comunale avendo trovato chiusa l'abitazione di Corso Sicilia n. 15, aveva, con altro verbale in pari data, integrato la notifica mediante deposito di copia nella casa comunale ed affissione dell'avviso dell'avvenuto deposito alla porta di detta abitazione che risultava il luogo di residenza dell'appellante, come da certificato di residenza in atti.
Rilevava altresì che l'interessato aveva provveduto al ritiro della copia - del decreto in data 16.11.1988, come risultava dal foglio prodotto.
Riteneva quindi che, essendo stato il ricorso presentato solo in data 13.1.1989, vale a dire oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 17 del D.P.R. 1035/72. Egli doveva considerarsi ormai decaduto e che la mancata indicazione nel decreto del termine entro cui impugnare e dell'Autorità alla quale il ricorso doveva essere presentato non configurava un errore scusabile per l'EL, non essendo prevista una tale ipotesi da alcuna norma.
Osservava poi, in ordine all'appello incidentale, che la pronuncia di inammissibilità del ricorso da parte del Pretore avrebbe dovuto comportare la condanna alle spese, mentre rigettava la richiesta relativa all'applicazione dell'art. 96 C.P.C., non essendo stata dimostrata l'effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'altra parte.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione LU EL, deducendo tre motivi di censura illustrati anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso LU EL denuncia violazione degli artt. 137, 139 e 140 C.P.C., nonché contraddittoria motivazione. Lamenta che il Tribunale non abbia rilevato la nullità della notifica del provvedimento di revoca, senza considerare che avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi dell'art. 139 comma 3, che avrebbe dovuto comunque essere integrata dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, che in ogni caso non avrebbe potuto essere integrata con un verbale successivo trattandosi di un atto formale inscindibile. Sostiene inoltre che erroneamente ha ritenuto sanata la notifica dal successivo ritiro del provvedimento sia perché il termine decorre solo dalla rituale notifica essendo indifferente la piena conoscenza dell'atto e sia perché il Tribunale ha fatto riferimento a tal fine solo "al foglio prodotto" senza indicare la data e chi lo avesse ritirato e sottoscritto. La censura è fondata per quanto di ragione. Certamente invalida e, come tale, priva di effetti giuridici è la notifica del provvedimento di revoca, effettuata, come da atto l'impugnata sentenza, con l'espresso richiamo dell'art. 140 C.P.C., ma con la consegna, in realtà, della copia al segretario comunale per essere stata trovata chiusa la porta dell'abitazione del destinatario, vale a dire con modalità del tutto estranee alla previsione dell'indicata norma e comunque alla disciplina sulle notificazioni regolata dal codice di procedura civile (artt. 137-151).
Nè una tale notifica può ritenersi validamente integrata dal verbale in pari data con cui lo stesso messo di conciliazione ha provveduto al deposito di una copia nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso di deposito alla porta di abitazione. Ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo perché l'avvenuta notifica deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 C.P.C., senza possibilità di integrazioni con altre successive dichiarazioni od attestazioni (fra le tante Cass. 5305/99). In secondo luogo perché, in ogni caso, mancherebbe pur sempre, per il perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 C.P.C., una delle formalità richieste., costituita dalla spedizione della raccomandata, la cui omissione ne comporta la nullità (fra le tante Cass. 4307/99). Osserva però ulteriormente il Tribunale che "dal foglio prodotto sia evince altresì che l'interessato ha proceduto al ritiro della copia del decreto in data 16.11.1988". Non si precisa in verità se tale ritiro sia avvenuto come effetto della notifica che, seppure invalida, avrebbe raggiunto così il suo scopo ovvero per un comportamento dell'interessato del tutto autonomo da essa, ne' può dubitarsi della rilevanza di una tale circostanza essendo collegata solo alla notifica la decorrenza del termine di giorni trenta di cui al combinato disposto degli artt. 11 e 17 del D.P.R. 1035/72 applicato dal Tribunale. Ma, al di là di tale lacuna che questa Corte non può colmare - pur nell'ambito dei poteri esercitabili in presenza del dedotto vizio di ordine processuale in cui si risolve in definitiva il giudizio sulla tempestività dell'azione - per mancanza negli atti del "foglio" cui fa riferimento il Tribunale, va rilevato che la richiamata normativa, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, non contiene, per l'ipotesi in esame di revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare disciplinata dall'art. 17, un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione, termine che non è ricavabile nemmeno attraverso un richiamo a quello espressamente previsto a tal fine dall'art. 11 per la diversa ipotesi di decadenza dall'assegnazione.
La sua mancata previsione non può ritenersi infatti priva di significato o frutto di mera dimenticanza superabile con il ricorso all'analogia sia perché l'art. 17, pur richiamando l'art. 11, fa riferimento unicamente al comma dodicesimo, che riguarda il riconoscimento di titolo esecutivo del provvedimento del Presidente dell'Istituto, e non anche al successivo comma tredicesimo che il termine invece prevede e sia perché i due articoli disciplinano ipotesi distinte (decadenza e revoca) che si è inteso evidentemente disciplinare diversamente per quanto riguarda i termini per l'esercizio dell'azione.
Che trattasi di due ipotesi non assimilabili è stato affermato del resto, sia pure ad altri fini, da questa Corte con riferimento proprio agli artt. 11 tredicesimo comma e 17 del D.P.R. 1035/72. Si è ritenuto infatti che la giurisdizione del giudice ordinario, che l'art. 11 comma 13 del D.P.R. 1035/72 contempla, con disposizione speciale, in relazione all'opposizione dell'assegnatario avverso il provvedimento di decadenza Previsto dalla norma medesima, non è estensibile alla diversa ipotesi di opposizione avverso i provvedimenti di annullamento o revoca, rispetto alla quale il riparto della giurisdizione resta regolato dai principi generali in base alla posizione soggettiva dedotta in giudizio (vedi Sez. Un. 4185/90; Sez. Un. 3252/90; Sez. Un. 5762/89 e, sia pure con riferimento all'art. 18, Sez. Un. 1908/89), superandosi in tal modo la precedente giurisprudenza che, agli stessi fini della giurisdizione del giudice ordinario, aveva ritenuto invece applicabile l'art. 11 comma 13 anche nella ipotesi di revoca di cui all'art. 17 sul rilievo che detto art. 11 costituisce espressione di un principio generale (Sez. Un. 1556/86; Sez. Un. 7615/86; Sez. Un. 6000/82; Sez. Un. 2581/79).
La diversità delle ipotesi previste dalle due norme, chiaramente espressa ai fini del riparto della giurisdizione, non può non avere una ricaduta anche ad altri fini e non giustificare quindi la enunciazione del principio in base al quale non è consentito richiamare, in via di interpretazione, nell'applicazione della disciplina della revoca di cui all'art. 17, le disposizioni dell'art. 11 riguardanti la decadenza dalla assegnazione. Ciò tanto più se si consideri che è in discussione l'applicabilità di termini perentori (art. 11 comma 13), la cui previsione non può che essere di stretta interpretazione.
L'accoglimento, sia pure per quanto di ragione, del presente motivo di ricorso, comportando l'ammissibilità della domanda (da considerarsi non sottoposta al termine di trenta giorni per il suo esercizio), determina l'assorbimento degli altri due motivi riguardanti la scusabilità del ritardo (il secondo) e la pronuncia di condanna alle spese processuali (il terzo).
L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catania a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 19.2.1998 n. 51 ed in adesione alla prevalente Giurisprudenza (Cass. 12836/99; Cass. 750/00; Cass. 6120/00; contra Cass. 2231/00), trattandosi di sentenza di appello emessa dal Tribunale.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso. Dichiara
assorbiti gli altri due. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, sezione alla Corte d'Appello di Catania. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2003