TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17363 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
IA BR e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 57477/2022 R.G. avverso la sentenza n. 13595/2022 del
Giudice di Pace di Roma
promosso da
(C.F. E P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via G. Sanfelice n.
24, presso l'Avv. Silvio Piantanida che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
– appellante–
contro
Controparte_1
-appellato contumace-
nonché
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Gabriella Bozzone dell'Avvocatura Capitolina, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio Dott. , rep. 22013, racc. n. 11730 del 4 Persona_1 agosto 2022, e presso lo stesso elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21
-appellata-
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 13595/2022 (R.N.
19303/2020) pubblicata in data 13.07.2022 relativa alla causa iscritta a RGN 19303/2020; codice della strada.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02.12.2025 che qui si richiama.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_1 opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 097200209000041732000 notificato il
04.03.2020 in riferimento alle sottostanti cartelle di pagamento n. 09720180105348811000 e n. 09720190091587319000 deducendo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei sottesi verbali.
2. costituitasi in giudizio, contestava l'autonoma Controparte_3 impugnabilità dell'atto opposto, eccepiva l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento a mezzo pec ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/1973, depositando le ricevute di avvenuta consegna, nonché il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure relative al merito della pretesa impositiva.
3. Costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto dell'opposizione contestando CP_2 tutto quanto dedotto dall'opponente e dando prova dell'avvenuta notifica dei verbali di accertamento di violazione del codice della strada sottesi alle cartelle di pagamento.
4. Con sentenza n. 13595/2022, depositata in data 13.07.2022, il Giudice di Pace, considerata la domanda nel suo complesso, riteneva di qualificarla come opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. e la accoglieva sull'assunto della mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento di cui al sollecito di pagamento opposto con condanna di
[...]
e di al pagamento delle spese di lite, in solido tra Controparte_3 CP_2 loro, considerando assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
5. Avverso tale sentenza l' proponeva appello ritenendo Parte_2 che il Giudice di prime cure fosse incorso in errore per non avere considerato l'intervenuta notificazione delle cartelle di pagamento. Risultava, infatti, dagli atti del giudizio di primo grado che le cartelle di pagamento erano state notificate da a mezzo pec. Contestava CP_4 anche il capo di condanna alle spese di lite, non essendo titolare del credito portato dalle citate cartelle di pagamento
6. Dopo alcuni rinvii, mutato il Giudice titolare del ruolo, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 02.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
7. Preliminarmente si impone la dichiarazione di contumacia di . Controparte_1
Passando al merito, l'appello è fondato e merita di essere accolto.
2 8. Deve osservarsi che l'opponente – in primo grado- ha dedotto l'omessa notifica dei verbali presupposti nonché delle cartelle di pagamento a cui erano sottese.
Sotto questo aspetto la opposizione era stata proposta come opposizione recuperatoria ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 e ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per l'omessa notifica delle cartelle di pagamento. Infatti, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili, come ricordato anche dal giudice di primo grado: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (cfr Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565; Cass. Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3035; Cass. Sez. I, 7 maggio 2004, n.
8695; Cass. Sez. I, 4 agosto 2000, n. 10270), determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez.
II, 22 febbraio 2010, n. 4139; Cass. Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9180).
9. Il Giudice di Pace, che ha qualificato l'impugnazione proposta dal come CP_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. sebbene l'eccezione relativa alla validità della notifica dell'atto opposto o di atto prodromico allo stesso attenga alla valutazione del Giudice dell'esecuzione ex art. 617 c.p.c., ha ritenuto che non vi fosse la prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese al sollecito di pagamento opposto tanto da accogliere l'opposizione con annullamento delle cartelle di pagamento n° 097 2018 0105348811 e n°
097 2019 0091587319, assorbito ogni altro motivo.
In tale caso, il rimedio esperibile avverso la citata sentenza è quello dell'appello.
A tal riguardo si rammenta che ai fini dell'operatività del cd. principio dell'apparenza, è necessario che il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica, con la
3 conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. 18214/2023).
10. Ciò posto, dalla documentazione prodotta si evince, invece, che la cartella pagamento n° 097 2018 0105348811 è stata notificata il 16.11.2018 e la cartella n° 097 2019 0091587319 il
21.03.2019, come da ricevute di consegna delle pec prodotte in primo grado da
[...]
. Controparte_3
Al riguardo, deve infatti rilevarsi che la notifica a mezzo Pec di una cartella esattoriale è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'articolo 26 del D.P.R. n.
602/73, il quale prevede che “…la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN.-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'IN.-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La norma in esame, che pure prevede che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dal registro INI-PEC ovvero che tale indirizzo sia indicato dal destinatario stesso, nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;
né il d.P.R. n. 68/2005 - le cui disposizioni sono richiamate dall'art. 60 del d.P.R. 600/73 e che indica le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC - detta specifiche prescrizioni in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
Deve concludersi che, stante il chiaro disposto dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, quanto alle cartelle esattoriali, è possibile la notificazione telematica a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale del mittente, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, 1. n. 53/94 con riguardo alle sole notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati, norma che non
è applicabile al caso di specie, stante la diversa disciplina positiva individuata dal legislatore.
Sotto tale profilo, deve aggiungersi che l'estraneità dell'indirizzo del mittente rispetto ai pubblici registri non inficia, di per sé, la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente che ne
4 evidenzia ictu oculi la provenienza. Le considerazioni sopra richiamate trovano peraltro conforto nella più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. SSUU sent. n.
15979/2022, e, con specifico riferimento alla notifica di cartelle di pagamento, Cass. ordinanze nn. 6015/2023 e 18684/2023).
Con riguardo alle cartelle di pagamento, la Suprema Corte ha recentemente affermato che la notifica può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), dove il concessionario della riscossione provvede a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato
PDF (portable document format) - cioè il formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta (cass. civ. 39513/2021).
Va esclusa, dunque, la denunciata omessa notifica della cartella di pagamento, che è stata invece eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che è nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogica (cfr Cass. 30948/2019 e Cass 6417/2019). Inoltre, nessuna norma di legge Contr impone che la copia su supporto informatico del o della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale. Né appare necessaria l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3, come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
La ritualità della notifica è, poi, garantita sia dal file con estensione p7m che dal file con estensione pdf. In base a tale principio, enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza a
Sezioni Unite n. 10266 del 2018, la CTR ha ribaltato la decisione dei giudici di Pt_3 primo grado ricordando il richiamo della Corte di cassazione al diritto dell'Unione europea, secondo cui le firme digitali di tipo Cades, ossia p7m, oppure di tipo Pades, ossia pdf, sono tra loro equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezioni.
Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 3 del DPR 68/2005” il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende
5 consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.
La prova, ovvero la certificazione dell'invio del messaggio di posta, avviene tramite l'invio al mittente stesso di un messaggio di ricevuta accettazione da parte del gestore del mittente, contenente gli estremi del messaggio, tra cui la data e l'ora, ma non fornisce prova della consegna al destinatario. Tale prova si avrà solo una volta che, arrivato il messaggio nella casella del destinatario, il suo gestore di PEC invierà al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, anche in questo caso con l'indicazione di data ed orario.
La certificazione di tali passaggi è di fondamentale importanza poiché la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio PEC è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione (art. 6, comma 3, DPR 68/2005).
L'iter sopra delineato, è opportuno sottolinearlo, avviene indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. L'art. 6, comma 5, del D. Lgs
68/2005 prevede espressamente che “la ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario”.
Spetterà eventualmente al destinatario dimostrare le cause di forza maggiore che gli hanno impedito di venire a conoscenza del contenuto del messaggio pervenuto presso il proprio domicilio digitale.
Detta prova nel caso in esame non è stata allegata.
11. Quanto all' ulteriore motivo di opposizione contenuto nell'atto introduttivo del primo grado e non riproposto in questa sede (omessa notifica dei verbali di accertamento della violazione), stante la contumacia del , va precisato che in ordine a tutto ciò che non CP_1 ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione, deve intendersi rinunciato ex art. 346 c.p.c. e non più riesaminabile.
A tal riguardo si rammenta che l'art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza
6 attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole.
Le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.),
a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado (Sez. U, Sent. n. 7940 del 2019; Cass. civ. 34906
2021 “Il principio sancito dall'art. 346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole" (Sez. 3, Sent. n. 28454 del 2013).
Deve comunque evidenziarsi che ha depositato, nel giudizio di primo CP_2 giudizio, la documentazione attestante la notifica dei verbali di accertamento della violazione sottesi alle cartelle di pagamento.
11. Alla luce di quanto detto, la sentenza di primo grado merita, dunque, di essere riformata e rigettata l'opposizione per evidente infondatezza.
12. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 ratione temporis applicabile per ciascun grado di giudizio (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto del valore della causa e con esclusione della fase istruttoria perché non svolta.
Nulla per le spese per il giudizio di primo grado in relazione a costituita a CP_2 mezzo di proprio funzionario.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Controparte_3 di Pace di Roma n. n. 13595/2022 pubblicata in data 13.07.2022 relativa alla causa iscritta a
RGN 19303/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione e conferma la validità e l'efficacia del sollecito di pagamento n.
097200209000041732000 in riferimento alle sottostanti cartelle di pagamento n.
09720180105348811000 e n. 09720190091587319000
- condanna a rifondere ad Controparte_1 Controparte_3
le spese del primo grado che si liquidano in € 436,00 oltre spese generali
[...] al 15%, IVA e CPA;
- nulla per le spese per il giudizio di primo grado in relazione a CP_2 costituita a mezzo di proprio funzionario;
- condanna a rifondere ad Controparte_1 Controparte_3
e a le spese del presente grado di giudizio che si
[...] CP_2 liquidano per ciascuno in € 852,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 10.12.2025
Il Giudice
IA BR
8