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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/11/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies ultimo comma e 281 terdecies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3609 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 svoltasi con rito semplificato di cognizione e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michelangelo Mirabello, giusta procura speciale da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Brivadi di Ricadi (VV) alla via Virgilio Sabel snc
- ATTORE -
E
(p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore dott. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Alberto Segreti, giusta procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
Giugliano in Campania (NA) alla via Salvatore Nullo n. 78/16
- CONVENUTA –
NONCHE'
(p.i. ), in persona del proprio Controparte_3 P.IVA_2 procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. Ivana Controparte_4
Fortunato in virtù di mandato alle liti da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Napoli alla via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Isola E7
- ALTRA CONVENUTA -
1 OGGETTO: azione di risarcimento dei danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.10.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per l'attore (conclusioni rassegnate all'udienza di discussione): “L'avv. Mirabello preliminarmente insiste nelle eccezioni sollevate con riferimento alla CTU svoltasi ex art. 696 bis cpc. Rileva che nelle note conclusive è stata per mero errore richiesta la liquidazione delle spese di CTP, ma in realtà la richiesta deve intendersi riferita alle spese di CTU del procedimento ex art. 696 bis cpc. Si riporta nel resto a tutti i propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate”;
Per la convenuta (conclusioni rassegnate nelle note conclusive e CP_5 richiamate all'udienza di discussione): “Voglia l'Onorevole Giudice adito: nel merito, respingere la domanda avanzata dal sig. , in quanto Parte_1 infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti, accertando e dichiarando
l'insussistenza di ogni nesso di causalità tra la condotta del personale della CP_5
ed i postumi lamentati dalla ricorrente;
dichiarare, di conseguenza, che il
[...] personale della di è esente da qualsivoglia profilo di colpa in CP_5 CP_5 relazione ai fatti dedotti in giudizio;
In estremo subordine, premessi sempre tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali del caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale, accertare e dichiarare che le somme derivanti dagli eventi per cui è causa, pari esclusivamente ad 2% di D.B. e
20 gg di ITP, andranno calcolate secondo i criteri risarcitori di cui all'art. 139 del
Codice delle Assicurazioni, cui rinvia l'articolo 7 comma 4 della legge n. 24/2017,
c.d. , valutando eventuale corresponsabilità ex art. 1227 c.c. dell'attore CP_6 nella produzione del danno iatrogeno, per non aver seguito le prescrizioni dei sanitari ricevute all'atto delle dimissioni. Vinte le spese, con attribuzione ex art. 93
c.p.c.”.
Per (conclusioni rassegnate nelle note conclusive e richiamate Controparte_7 all'udienza di discussione): “Voglia l'Onorevole Giudice adito: preliminarmente, dichiarare inammissibile il presente procedimento presentato anche nei confronti della , per i motivi e le eccezioni tutte dedotte con relativa Controparte_3 condanna alle spese dell'odierno ricorrente con attribuzione ex art. 93 c.p.c. In ogni caso, nel merito, respingere la domanda avanzata dal sig. , in Parte_1
2 quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti. Dichiarare il personale dell' esente da qualsivoglia profilo di colpa in Controparte_1 relazione ai fatti dedotti in giudizio;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse qualsiasi tipo di responsabilità a carico dell' Controparte_1
e vi fosse a carico di quest'ultima una condanna, accertare e dichiarare
[...] che, in base a tutto quanto ampiamente esposto in narrativa, tale condanna venga posta a carico esclusivo dell' e non dell Controparte_1 [...]
, limitando l'obbligazione indennitaria della accertando Controparte_3 CP_3 che quest'ultima è tenuta a garantire e manlevare l' Controparte_1 solo ove l'importo dell'eventuale risarcimento dovesse superare € 150.000,00; in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui fosse condannata al CP_3 pagamento in favore del ricorrente di tutto il danno imputabile all'
[...]
, accertare e dichiarare il diritto di di ripetere in Controparte_1 CP_3 via di regresso dalla tutte le somme eventualmente Controparte_1 eccedenti i limiti di polizza che fosse tenuta a pagare al ricorrente in forza dell'emananda sentenza, incluse le spese legali;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio, da porsi in capo alla parte soccombente o a colui che ha evocato in giudizio la convenuta compagnia”.
PREMESSO IN FATTO
La domanda introduttiva del presente giudizio è stata proposta da Parte_1
– inizialmente con rito ordinario - al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa delle condotte colpose dei sanitari che lo ebbero in cura presso l'Ospedale di
Cosenza per il trattamento di una “frattura biossea dell'avambraccio destro”, diagnosticatagli a seguito di una caduta accidentale verificatasi in data 24.4.2019.
L'attore, infatti, premesso di essere stato sottoposto in data 27.4.2019 a intervento chirurgico di “osteosintesi con fili di K” e di essere stato dimesso dal reparto di ortopedia e traumatologia il successivo 29.4.2019, rappresentava che la rx di controllo eseguita il 9.5.2019 presso l' Controparte_8
aveva evidenziato la scomposizione della frattura, con conseguente
[...] necessità di nuovo intervento chirurgico di osteosintesi, a cui faceva seguito un terzo intervento per la frattura della placca di osteosintesi e la presenza di infezione da
“Staphylococcus epidermis”. Il medesimo attore ipotizzava, quindi, una condotta negligente dei medici dell' sia nella tecnica di esecuzione CP_5 dell'intervento a cui veniva sottoposto il 27.4.2019 (per l'applicazione di chiodo
3 endomidollare e filo di Kirschner, in luogo di un utilizzo più consono di osteosintesi con applicazione di placca e viti), sia negli stessi esiti dell'intervento, permanendo a conclusione di esso una scomposizione radiale che esponeva il paziente ad una viziosa consolidazione che rendeva necessario un nuovo intervento chirurgico.
L'attore esponeva, altresì, di aver presentato, quale condizione di procedibilità della domanda, ricorso ex art. 696 bis cpc, eccependo, tuttavia, la nullità della consulenza redatta in quella sede, sia in difetto del prescritto tentativo di conciliazione, sia per la lacunosità e contraddittorietà dei contenuti. Chiedeva, pertanto, in via istruttoria ammettersi nuova CTU medico/legale affidata a diversi professionisti. Con Resisteva alla domanda , compagnia di assicurazione dell' di Controparte_7 all'epoca dei fatti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1 rispetto alla domanda dell'attore, per non avere quest'ultimo azione diretta nei suoi confronti in mancanza di adeguamento dei contratti di assicurazione in essere ai decreti attuativi dell'art. 12 l. 24/2017. Nel merito, la convenuta evidenziava, comunque, la mancanza di profili di responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura l'attore per il trattamento della frattura riportata, invocando comunque, in caso di condanna della struttura sanitaria, la franchigia contrattualmente pattuita.
Resisteva, altresì, l' , chiedendo in via preliminare il Controparte_1 mutamento del rito (da ordinario a semplificato di cognizione, facendo seguito la domanda a ricorso ex art. 696 bis cpc) e deducendo, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, anche sulla base della CTU depositata nel procedimento ex art. 696 bis cpc svoltosi ante causam.
Disposto il mutamento del rito in semplificato di cognizione (decreto ex art. 171 bis cpc dell'11.3.2025), la causa, acquisito il fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis cpc svoltosi ante causam e disattesa ogni diversa istanza istruttoria, era decisa all'esito di discussione orale, con riserva del termine per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sulla qualificazione giuridica della domanda e sugli oneri probatori incombenti sulle parti.
L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni sofferti per effetto dell'errato trattamento, da parte dei sanitari dell'Ospedale di della frattura da lui CP_1 riportata a seguito di caduta accidentale verificatasi in data 24.4.2019.
4 Corretto appare l'inquadramento della domanda in termini di responsabilità contrattuale, alla luce del rapporto negoziale (contratto di spedalità) intervenuto tra le parti, incontestabile alla luce della documentazione presente in atti, nonché del chiaro disposto dell'art. 7, comma 1, l. 24/2017.
Tale inquadramento giuridico ha, poi, degli importanti risvolti sugli oneri probatori gravanti sulle parti.
In applicazione, infatti, della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2001, n.
13533); inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass., Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 577). Sarà, invece, il debitore della prestazione, nel caso di specie la struttura sanitaria, a dover provare, per andare esente da responsabilità che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile (Cass. 14 luglio 2004, n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08 cit.)
Tali oneri probatori, (cfr. Cass. 24791/2008; 22222/2014), restano fermi anche ove l'intervento sia stato di speciale difficoltà, in quanto l'esonero di responsabilità di cui all'art. 2236 cod. civ. non incide sui criteri di riparto dell'onere della prova ma costituisce soltanto parametro della valutazione della diligenza tenuta dal medico o dalla struttura sanitaria nell'adempimento, in forza del combinato disposto con l'art. 1176, comma 2, c.c.. Costituisce, quindi, onere del medico, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, avendo egli osservato, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione. Inoltre, la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista dall'art. 2236 c.c. quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non trova applicazione se la condotta del medico è stata negligente o imprudente (Cass. 1 marzo 2007, n. 4797; Cass. 19 aprile 2006, n. 9085).
Va, infine, osservato che in punto di causalità, compete al paziente (Cass,.
20812/2018; Cass. 21008/2018; Cass. 26700/2018; Cass. 27606/2019) provare, anche attraverso presunzioni, il nesso eziologico tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della
5 salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia). Il nesso di causalità va accertato attraverso un criterio necessariamente probabilistico - cd. regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11 gennaio 2008, n. 584 582, 581 e 576) - e sussiste qualora si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass. 21008/2018). Ove, pertanto, l'esistenza del nesso causale rimanga, all'esito del giudizio, assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 29315/2017).
2. Sull'an debeatur.
La vicenda clinica che interessava l'attore può essere così ricostruita sulla base della documentazione medica in atti e delle risultanze della CTU svoltasi nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc:
- Il 24 aprile 2019 il cadeva accidentalmente, riportando un trauma all'arto Parte_1 superiore di destra. Veniva, quindi, trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Civile di Vibo Valentia e da qui trasferito al Controparte_9 dove, eseguiti gli accertamenti del caso, gli veniva diagnosticata una
[...]
“frattura biossea dell'avambraccio destro”;
- L'attore era, pertanto, ricoverato presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di ed in data 27 aprile 2019 era sottoposto ad intervento CP_1 chirurgico di “Osteosintesi con fili di K.”;
- A distanza di due giorni dall'intervento il medesimo attore era sottoposto a controllo radiografico così refertato: ”Esiti di recente frattura poliframmentaria diafisaria distale di radio e ulna, con moncone ulnare allineato e stabilizzato con chiodo endomidollare, mentre il moncone radiale, pure stabilizzato con chiodo endomidollare appare ingranato con dislocazione ad latus del moncone prossimale.
Sono presenti frammenti ossei liberi nel contesto dei tessuti molli, focolaio di frattura, sia della faccia volare che della faccia dorsale dell'avambraccio”;
- Il paziente veniva, quindi, dimesso nella medesima data del 29.4.2019, con programmazione di un controllo successivo per il 27 maggio 2019;
6 - Il 9 maggio 2019 il medesimo eseguiva una visita specialistica presso Parte_1
l'Azienda Ospedaliera-Universitaria (di seguito AOU) , Controparte_8 oltre ad un RX di controllo che evidenziava la scomposizione della frattura del radio: al paziente veniva, pertanto, consigliato ricovero per intervento di riduzione ed osteosintesi con placca e viti;
- A tale intervento (di “rimozione dei chiodi endomidollari e posizionamento di placca e viti sia per la frattura radiale che per quella ulnare”) il era Parte_1 sottoposto il 13.5.2019 presso l'AOU di , da cui veniva dimesso il 15 CP_8 maggio successivo;
- In data 12 giugno 2019 il paziente rimuoveva il tutore ortopedico fino a quel momento portato;
per la presenza di una tumefazione all'avambraccio, egli decideva, tuttavia, di rivolgersi ad un chirurgo plastico, che il 19.7.2019 lo sottoponeva ad intervento di “asportazione di granuloma da corpo estraneo”;
- A seguito, tuttavia, dell'insorgere di tumefazione, all'arto operato, il paziente si sottoponeva in data 29.7.2019 a radiografia di controllo, la quale evidenziava la rottura della placca in precedenza impiantata presso l'AOU di : seguiva CP_8 nuovo intervento chirurgico eseguito il 1.8.2019 presso la medesima struttura sanitaria e nell'ambito del quale veniva rimossa la placca rotta, riposizionata una nuova placca e contemporaneamente eseguito un tampone che evidenziava la presenza di “Staphylococcus Epidermis”;
- Il paziente era, infine, dimesso e seguito a livello ambulatoriale fino all'11.10.2019, data in cui veniva dichiarato guarito con postumi permanenti (consistenti nella limitazione funzionale dell'avambraccio destro, in particolare, nella pronosupinazione e nella presenza di due cicatrici chirurgiche).
Tanto premesso in fatto, l'attore deduce un duplice profilo di colpa in capo ai sanitari che lo ebbero in cura in occasione del ricovero presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di tra il 24 e il 27 aprile 2019, vale a dire la CP_1 tecnica scelta per l'esecuzione della frattura (mediante applicazione di chiodo endomidollare e filo di Kirschner, in luogo di un più consono utilizzo di osteosintesi con applicazione di placca e viti) e la non corretta esecuzione dell'intervento stesso,
a cui conseguiva una viziosa consolidazione della frattura che rendeva necessari nuovi interventi chirurgici, a loro volta fonte di pregiudizio per la sua persona.
Il primo profilo di colpa ha trovato riscontro nella CTU svoltasi nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc. Anche gli ausiliari nominati in quella sede infatti –
7 medico/legale e specialista in ortopedia – hanno riconosciuto, con il supporto di ampia letteratura scientifica – che la metodica chirurgica più indicata per il tipo di frattura riportata dal paziente era quella che prevede l'utilizzo di una placca con viti e, nel caso specifico, il fissaggio con vite singola di frammento ossei o la loro asportazione se di piccole dimensioni, al fine di evitare il sequestro osseo dei frammenti non sintetizzati che può essere causa di calcificazioni eterotopiche che possono determinare una limitazione funzionale specie in prono-supinazione. Hanno osservato, in particolare, i CTU che “la sintesi con chiodi endomidollari negli adulti non è consigliabile a causa dell'alto tasso di mancata consolidazione (pseudartrosi)
a cui espone per la sua scarsa stabilità e poi per l'impossibilità di eseguire la fisioterapia e le mobilizzazioni precoci, dovuto al fatto che bisogna necessariamente confezionare un apparecchio gessato subito dopo l'intervento chirurgico da tenere comunque fino a guarigione delle ossa. Questo in ultima analisi può tradursi in rigidità, complicanza temibile che con una osteosintesi mediante placche e viti è sicuramente ridotta”. Su tale presupposto, gli ausiliari hanno ritenuto causalmente riconducibile all'errata scelta chirurgica il fallimento dell'intervento svoltosi presso l'Ospedale di Cosenza, che rendeva necessario un intervento “correttivo” presso l' (con conseguente determinarsi di un periodo di ITA di 20 giorni, Controparte_10 tra la data della frattura e quella del secondo intervento correttivo). I medesimi CTU hanno, tuttavia, osservato che i postumi permanenti residuati nel paziente (e direttamente constatati nel corso delle operazioni peritali) solo in parte potevano ricondursi all'errata scelta chirurgica dei sanitari dell'Ospedale di Cosenza, posto che, se anche la frattura fosse stata correttamente trattata secondo le modalità più opportune, sarebbero comunque esitate delle conseguenze permanenti, solo lievemente aggravate dall'evidenziato profilo di colpa, sia in punto di allungamento del periodo di ITA (nei termini sopra detti), sia in punto di limitazione funzionale, con maggior danno stimato dai consulenti nella misura del 2%.
Le conclusioni a cui i CTU sono pervenuti, frutto di metodo di indagine serio e razionale e dell'attenta disamina degli atti di causa, vanno certamente recepite in questa sede, in quanto immuni da qualsiasi censura di ordine logico o tecnico. Non colgono, di contro, nel segno le eccezioni di parte attrice. Alcuna conseguenza ha, anzitutto, il fatto che i CTU non abbiano dato atto dell'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, non collegando l'art. 696 bis cpc (che, peraltro, prevede il tentativo di conciliazione prima del deposito dell'elaborato solo “ove possibile”)
8 alcuna nullità all'inadempimento di simile formalità e avendo il procedimento di cui all'art. 696 bis cpc anche funzione di istruzione preventiva, sulla base della quale le parti avrebbero potuto autonomamente valutare la possibilità di una conciliazione. Le eccezioni appaiono, altresì, infondate con riferimento alla pretesa lacunosità e contraddittorietà del contenuto dell'elaborato, in quanto i CTU rispondevano compiutamente ai quesiti loro posti e prendevano posizione sulle censure del CT di parte attrice, confermando la valutazione del danno biologico residuato in capo all'attore (pari al 7% anche sulla base dei baremes prospettati dal consulente di parte)
e la necessità di tenere conto del “danno differenziale” ai fini dell'individuazione del pregiudizio risarcibile, non potendo, all'evidenza, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria tradursi in un'indebita locupletazione a vantaggio del danneggiato.
Le conclusioni dei CTU permettono, altresì, di respingere, senza la necessità di un ausilio tecnico, le ulteriori censure del CT di parte attrice, involgenti questioni di ordine giuridico: non essendovi, infatti, elementi per ritenere che l'infezione nosocomiale diagnosticata in data 4.8.2019 sia stata contratta in occasione dell'intervento presso l'Ospedale di piuttosto che in occasione del secondo CP_1
Contr intervento presso l' di , come peraltro appare maggiormente CP_8 verosimile (anche nella prospettazione della stessa parte attrice, per come chiaramente esposto nel verbale del 25.11.2022 del procedimento ex art. 696 bis cpc), non può trovare applicazione il principio giuridico della solidarietà nei confronti di entrambe le strutture sanitarie, posto che la contrazione di infezione nosocomiale non
è conseguenza necessaria di un ricovero, postulando comunque una colpa in capo alla struttura sanitaria (ove, quindi, l'infezione sia stata contratta in occasione del secondo Contr ricovero presso l' alcuna responsabilità di ciò può avere l' CP_8 [...]
non potendosi l'infezione considerare conseguenza necessaria CP_5 dell'intervento a cui il paziente si sottoponeva per correggere gli errori del primo trattamento). Non può, analogamente, ascriversi alla responsabilità dell'
[...]
Contr la rottura della placca impiantata presso l' di , in mancanza, CP_5 CP_8 anche in questo caso, di qualsiasi elemento che metta in relazione tale rottura con l'incongrua scelta chirurgica operata in prima battuta dai sanitari dell' CP_5
Solo, conclusivamente, nei limiti indicati dai CTU può trovare accoglimento la domanda di parte attrice.
Appare, di contro, infondata rispetto al profilo di colpa individuato, l'eccezione di parte convenuta volta ad ipotizzare un concorso di responsabilità dell'attore in ordine
9 al prodursi del danno, discorrendosi di errore “a monte” della struttura sanitaria nella scelta del trattamento chirurgico della frattura riportata dall'attore.
3. Sul quantum debeatur.
Venendo alla quantificazione del pregiudizio sofferto e iniziando dal danno non patrimoniale, i CTU nominati in corso di causa hanno quantificato nel 2% il danno biologico “differenziale” sofferto dall'attore per effetto dell'incongruo trattamento della frattura da parte dei sanitari dell'Ospedale di Cosenza. Anche per quanto riguarda il periodo di ITA causalmente riconducibile ai fatti oggetto di giudizio i CTU hanno effettuato una valutazione differenziale, osservando che il corretto iter chirurgico avrebbe ridotto di 20 giorni l'inabilità assoluta (pari al tempo intercorrente Contr tra il giorno della frattura e quello dell'intervento correttivo presso l' di
). CP_8
Passando alla liquidazione delle individuate conseguenze risarcitorie, deve osservarsi che avendo i CCTTUU, con valutazione recepita nella presente sentenza, constatato una lesione micropermanente, la stessa va monetizzata sulla base dei criteri di cui agli artt. 138 e 139 c.d.a., sulla base di quanto disposto dall'art. 7, comma 4, della l.
n. 24 del 2017, già in vigore al momento del fatto oggetto di giudizio e comunque applicabile, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente a tale momento (Cass. 28990/2019)
Applicando, conseguentemente, l'ultimo aggiornamento di cui al D.M. 18.7.2025 e considerandosi l'età dell'attore al momento dell'errato trattamento chirurgico (46 anni), il danno biologico va quantificato in euro 1.737,97 (punto base euro 963,40).
Ad esso va aggiunto un danno da inabilità temporanea parziale di euro 1.123,60 (euro
56,18 per ogni giorno di inabilità assoluta). Non vi sono margini né per un'ulteriore personalizzazione del danno, posto che la maggiorazione dei parametri tabellari postula che il caso concreto abbia presentato conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari rispetto a quelle normalmente associabili a lesioni della stessa entità. Va ribadita la valutazione di inammissibilità e irrilevanza dei capitoli oggetto della prova per testi articolata dall'attore, in particolare alla luce delle considerazioni del CTU secondo cui, anche ove la frattura fosse stata congruamente trattata, il danneggiato avrebbe avuto postumi permanenti, che gli avrebbero, pertanto, impedito le attività oggetto dei capitoli di prova, indipendentemente dalla colpa dei sanitari.
Non vi sono, altresì i presupposti per il riconoscimento di un danno morale, neppure
10 presumibile in ragione della modesta entità del danno riconosciuto (e del fatto che lo stesso è stato stimato, come più volte detto, in termini differenziali rispetto a conseguenze che comunque sarebbero derivate al paziente anche in caso di corretto trattamento chirurgico della frattura dovuta a caduta accidentale).
In favore dell'attore va, quindi, riconosciuta la somma complessiva di euro 2.861,57.
Trattandosi di liquidazione fatta all'attualità, non andrà computata la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi sulla somma devalutata all'anno 2019 e annualmente rivalutata alla data della presente decisione (e oltre interessi successivi dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo).
4. Sul rapporto tra l'attore e . CP_7
L'attore ha chiesto condannarsi in solido la e al CP_5 Controparte_7 risarcimento del danno sofferto a causa dei fatti oggetto di citazione, ritenendo evidentemente di avere azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiante ai sensi dell'art. 12 l. 24/2017. La norma in questione, invero, dispone che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie
e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”. Il decreto attuativo di cui all'art. 6, comma 10, è stato emanato in data 1.3.2024 e ha previsto un termine di
24 mesi per l'adeguamento delle polizze in essere alle nuove previsioni, non ancora scaduto alla data odierna (né, a fortiori, alla data di instaurazione del giudizio). Deve, quindi, stabilirsi se la previsione dell'azione diretta sia applicabile anche quando, a fondamento di essa, sia invocata una polizza anteriore al decreto 232/2023 non ancora conformata ai suoi requisiti minimi, in pendenza di termine per l'adeguamento: ritiene questo giudice che la risposta debba essere negativa, sia in ragione della stessa previsione di un termine per l'adeguamento stabilito dalla normativa secondaria (che non avrebbe avuto ragione di esistere in caso di immediata operatività dell'azione diretta all'entrata in vigore del regolamento attuativo), sia sulla base del disposto del secondo comma dell'art. 12 l. 24/2017 (ai sensi del quale “non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2”). Appare, infatti, evidente che pur mirando la nuova disciplina normativa
11 a rafforzare la tutela del danneggiato, essa postula, anche a fini di difesa delle convenute compagnie di assicurazione, delle polizze adeguate al DM 232/2023, assumendo in tale prospettiva natura sostanziale. In mancanza di domanda riconvenzionale “trasversale” da parte della a fini di manleva rispetto CP_5 agli esborsi derivanti dalla presente sentenza, superflua diviene ogni delibazione sulla sussistenza dei presupposti per la garanzia, alla luce della franchigia contrattualmente stabilita.
5. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in relazione al “decisum” – risultato essere significativamente inferiore al “disputatum” – e in applicazione dei medi tabellari, che appaiono congrui rispetto alla materia oggetto di giudizio.
L'accoglimento, tuttavia, in minima parte della domanda dell'attore e l'infondatezza delle eccezioni sollevate avverso la CTU svoltasi ex art. 696 bis cpc, giustificano la compensazione delle spese in misura di metà, ponendosi solo la restante metà a carico dell' Le spese sono, invece, interamente compensate nel rapporto tra CP_5
l'attore e , stante la complessità e controvertibilità della questione Controparte_7 dell'operatività dell'azione diretta verso la compagnia di assicurazione in pendenza di termine per l'adeguamento delle polizze assicurative previgenti. Quanto alle spese di CTU oggetto di liquidazione nel procedimento ex art. 696 bis cpc (e di cui l'attore ha chiesto la rifusione nel presente giudizio) deve osservarsi, in coerenza ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che “le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate” (Cass.
30854/2023; Cass. 13385/2025). Non avendo, pertanto, la parte documentato l'esborso legato alla CTU svoltasi nel procedimento ex art. 696 bis cpc, nulla si dispone sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
12 1. Accerta la responsabilità dell'azienda ospedaliera convenuta in ordine ai danni riportati dall'attore - nei limiti individuati in motivazione - e per l'effetto condanna l' in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale in favore di nella Parte_1 misura complessiva di euro 2.861,57, oltre interessi da computarsi come descritto in motivazione;
2. Dichiara inammissibile l'azione diretta esercitata dall'attore nei confronti della convenuta compagnia di assicurazione;
3. Condanna l' convenuta, in persona del l.r.p.t, alla rifusione Controparte_1 della metà delle spese e competenze di lite, che si quantificano in euro 132,00 (su euro 264,00) per esborsi ed euro 1.276,00 (su euro 2.552,00) per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
4. Dichiara le spese compensate per la restante metà nel rapporto tra l'attore e l' ; Controparte_1
5. Dichiara le spese integralmente compensate nel rapporto tra l'attore e
[...]
; CP_7
6. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 07/11/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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