Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15.141 milioni per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli anni medesimi recata dall' articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all' art. 3:
La legge n. 67/1988 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all' art. 3:
La legge n. 67/1988 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".