Versione
15 marzo 1989
15 marzo 1989
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15.141 milioni per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli anni medesimi recata dall' articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all' art. 3:
La legge n. 67/1988 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all' art. 3:
La legge n. 67/1988 reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Catania, sez. III, decreto decisorio 17/05/2012, n. 3005Provvedimento: N. 02728/1994 REG.RIC. N. 03005/2012 REG.PROV.PRES. N. 02728/1994 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 2728 del 1994, proposto da: LL TT, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado V. Giuliano, con domicilio eletto presso NO LA in Catania, viale Ionio, 30; contro - Prefettura di Siracusa, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; - Comune di Avola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo …Leggi di più...