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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/08/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
n. 5633 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.7.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
8 Agosto 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 8/08/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5633/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: cambio appalto e clausola sociale;
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Parisi;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di CP_1 procura in atti, dall'avv. Alessandro Cortese.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 novembre 2024, il ricorrente in epigrafe ha formulato domanda volta ad accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere assunto alle dipendenze della CP_1
In particolare ha rappresentato che, in data 4.10.2023, era stato assunto dalla Società CP_2 con contratto part-time a tempo determinato, con la qualifica di Addetto Mensa, Livello 6 del CCNL per i Dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e
Turismo, precisando che dopo svariate proroghe il contratto era stato trasformato a tempo indeterminato con decorrenza dal 15.07.2024,
Sostenendo di avere svolto le sue mansioni presso i Presidi Ospedalieri “Riuniti” e “Morelli” di
Reggio Calabria, in quanto la Società si era aggiudicata la gara d'appalto indetta dal CP_2 di Reggio Calabria per il servizio di ristorazione, ha evidenziato che in data 5.09.2025 il Pt_2
G.O.M., prendendo atto della sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva disposto l'aggiudicazione della predetta gara d'appalto alla aveva formalizzato sia l'avvenuta efficacia della CP_1 nuova aggiudicazione al 4 Settembre 2024, sia il subentro di nell'appalto a far data dall'1 CP_1
Ottobre 2024.
Ha affermato che nell'ambito dell'incontro tra le parti tenutasi il 24.9.2025, la società resistente aveva manifestato l'intenzione di non assumerlo a tempo indeterminato rilevando che successivamente, in data 30.09.2024, gli aveva proposto un contratto a tempo determinato della durata di un mese.
Sostenendo l'illegittima condotta della resistente in quanto avrebbe agito in violazione degli artt.
225, 226, 227, 228, 230 e 231 del CCNL Aziende Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva,
Commerciale e Turismo, nonché della clausola sociale e di salvaguardia, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso la CP_1 con la qualifica e le mansioni precedentemente rivestite presso la nel posto CP_2 precedentemente occupato presso il di Reggio Calabria e, per l'effetto, di condannare la Pt_2 predetta società all'istaurazione del rapporto di lavoro subordinato alle sue dipendenze, oltre al pagamento delle differenze retributive anche a titolo di risarcimento del danno quantificato nella misura delle retribuzioni non percepite dall'1.10.2024 alla data di effettiva assunzione, in base alla clausola sociale prevista nel capitolato di appalto e nel CCNL di categoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o a quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, ha chiesto la condanna alla sua assunzione alle dipendenze dalla CP_1 con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Si è costituita in giudizio la società la quale, in via preliminare, ha eccepito CP_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, ha rilevato l'infondatezza del ricorso affermando che il ricorrente non avrebbe diritto all'assunzione pretesa non rientrando nel bacino dei lavoratori addetti all'appalto a cui si applica la clausola sociale, essendo stato assunto dopo la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d'appalto; peraltro, al momento del subentro nell'appalto, risultava ancora in essere il rapporto di lavoro, motivo per il quale la società subentrante non avrebbe in ogni caso potuto assumerlo.
Ha inoltre evidenziato di avere formalizzato al ricorrente una proposta di assunzione per un mese a tempo determinato che era stata rifiutata, sottolineando che, in caso di assunzione, non avrebbe comunque avuto alcun obbligo di stipulare un contratto a tempo indeterminato secondo il CCNL di categoria.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
****
In via preliminare non può essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società resistente.
Va osservato che in materia di domande dirette alla costituzione del rapporto, la giurisprudenza della Suprema Corte si è recentemente orientata nel ritenere che, anche rispetto alla domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione, operano in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall'art. 413 cod. proc. civ., dovendosi stabilire un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale (Cass. Sez. U,
11043/2001; conf. Cass. 16536/2002).
Più specificamente, nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione.
Sul punto la Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 33212/2023 del 9 novembre 2023, n. 23984/2024 del 19 settembre 2024) – ha recentemente stabilito: “Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere. Consegue che per le controversie promosse dal lavoratore che non venga successivamente assunto, competente a decidere
è il giudice del lavoro individuato secondo i tre criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c., con riferimento al luogo di lavoro già costituito, stante il collegamento funzionale fra i due rapporti in questione” (cfr. Cass. sentenza n. 2152/15 del 5 febbraio 2015).
Ebbene, nella specie, oggetto del ricorso è precipuamente l'accertamento del diritto del ricorrente all'assunzione da parte della società convenuta all'esito della procedura di cambio appalto, laddove il rapporto di lavoro precedentemente instaurato con l'azienda “uscente”, seppur cessato, si configura come “presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto”.
Ne discende che la domanda di costituzione del rapporto alle dipendenze del nuovo datore di lavoro subentrante nell'appalto radica il collegamento funzionale tra il primo rapporto di lavoro esistente e quello successivo da costituire determinando, quale criterio per l'individuazione del giudice territorialmente competente, quello della sede di lavoro alla quale il lavoratore da ultimo era addetto, secondo un'interpretazione maggiormente conforme alla ratio dell'art. 413 c.p.c., sì da consentire la celebrazione del processo nel luogo più prossimo allo svolgimento del rapporto di lavoro, con conseguente radicamento della competenza dinanzi all'Intestato Tribunale.
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente sostiene l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla alla CP_1 luce di quanto disposto dagli artt. 225, 226, 227, 228, 230 e 231 del CCNL Aziende Pubblici Esercizi,
Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo, applicabile al rapporto di lavoro in esame.
La società, infatti, si è rifiutata di assumere in continuità il lavoratore nel momento in cui dal Parte primo ottobre 2024 ha ottenuto la gestione dell'appalto di ristorazione del di Reggio Calabria, presso il quale il lavoratore già svolgeva la sua attività di lavoro per conto della società precedentemente titolare dell'appalto, CP_2
Il thema decidendum del giudizio attiene, dunque, alla legittimità di tale rifiuto.
Nello specifico, in punto di diritto, viene principalmente in rilievo l'articolo 226 del predetto
CCNL che prevede: “La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferito all'unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti dei lavoratori”.
Il requisito - previsto dalla norma del CCNL - dei sei mesi di regolare iscrizione al Lul era in possesso del ricorrente (il dato non è espressamente contestato da parte resistente), al momento del cambio di gestione dell'appalto, momento cui deve farsi riferimento. Orbene la società resistente, a sostegno della tesi secondo cui il diritto all'assunzione della ricorrente non sussisterebbe, ha richiamato l'articolo 30 (clausola sociale), comma 3) del Capitolato
d'oneri di gara predisposto dalla stazione appaltante (cfr. doc. 5 prod.ne ricorrente) secondo cui “Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente riportato nell'Allegato 7 della documentazione di gara”.
Sul punto la citata società ha sostenuto che il ricorrente non era incluso in tale elenco tanto da legittimarne l'esclusione dalle procedure di assunzione.
L'assunto non è condivisibile.
Anche a voler ritenere questa argomentazione fondata, è evidente che tale disposizione vada interpretata e applicata alla luce delle vicende che hanno caratterizzato la procedura di gara, non potendosi non considerare che – per effetto del contenzioso amministrativo – il cambio di appalto è avvenuto a notevole distanza di tempo dallo svolgimento della procedura di gara, al punto da aver presumibilmente costretto l'azienda titolare dell'appalto ad assumere nuovo personale, certamente non incluso nell'elenco originario, ma nondimeno in possesso di un'anzianità dei 6 mesi.
Né può sostenersi che la disposizione del CCNL vada interpretata nel senso che l'obbligo di assunzione abbia come termine di riferimento temporale il momento di svolgimento della gara, giacché tale interpretazione non è autorizzata dalla lettera della norma, che puramente e semplicemente stabilisce: “La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL”, da intendersi al momento del subentro.
Una lettura, avente riflessi escludenti, condurrebbe – come nel caso di specie – a effetti tali da tradire la ratio della norma, che è quella di offrire stabilità lavorativa a chi ha un minimo di anzianità di servizio.
Al più il predetto elenco, in base al quale la partecipante alla gara aveva modulato l'offerta, poteva essere ritenuto vincolante in ordine al numero dei lavoratori da assumere in esso compresi, che nel caso in esame risultano 23.
Tuttavia, già in sede di Incontro per cambio gestione (cfr. doc. 10 produzione ricorrente) tenuto il 24 settembre 2024, la aveva dichiarato che avrebbe assunto solo 22 lavoratori, CP_1 lasciando fuori il ricorrente.
In quella sede, il rappresentante della società resistente aveva evidenziato che il ricorrente era stato assunto a tempo determinato e il contratto era stato trasformato a tempo indeterminato in data
15.7.2024 dalla società ovvero successivamente alla pubblicazione della sentenza del CP_2
Consiglio di Stato.
L'argomento, ribadito da parte resistente anche negli atti di causa, è privo di pregio. Il CCNL richiede, infatti, un solo requisito, ovvero l'anzianità di sei mesi al momento del cambio di appalto sicchè le vicende caratterizzanti in precedenza il rapporto di lavoro di ciascun dipendente non rivestono alcun rilievo ai fini del passaggio alla società subentrante, senza escludere
– anche solo per ipotesi – che la trasformazione del contratto a tempo indeterminato possa essere avvenuta in applicazione di disposizioni di legge.
Si aggiunga che l'obbligo di assunzione a carico dell'azienda nasceva anche dal CP_1
Piano di assorbimento di eventuale personale in esubero (mai comunque rappresentato), rispondente e compatibile con la clausola sociale, previsto dalle linee guida Anac (n° 13 del 13.2.2019); piano che la stessa ha dovuto presentare a pena di esclusione dalla gara di appalto secondo quanto previsto dal Capitolato d'oneri della gara d'appalto (punti 16 e 30).
Sul punto giova osservare come il predetto capitolato all'art.30 (clausola sociale) prevedesse:
“Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,
l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente”.
Pertanto la proposta di assunzione per un mese - dal 1° al 31 ottobre 2024, formulata il 25 settembre 2024 dalla non può certo rappresentare ed essere considerata come CP_1 adempimento dell'onere di assunzione del personale in forza alla società uscente, tale da esonerare il resistente dall'obbligo di assunzione.
Al più l'azienda subentrante avrebbe potuto allegare difficoltà organizzative o economico finanziare (appalto in perdita), alla luce dell'offerta proposta in sede di gara, per tentare di sottrarsi all'obbligo di assumere, con specifico riferimento al servizio appaltato, alcuni dei lavoratori regolarmente iscritti per almeno sei mesi al Libero unico di lavoro;
così come non ha allegato di aver assunto un numero di lavoratori superiore a quelli previsti dal citato allegato 7.
Infine la circostanza secondo cui il ricorrente al momento del cambio d'appalto (1.10.2024) fosse ancora in forza, come dipendente, alla società uscente non può costituire causa di impossibilità all'assunzione giacché in sede di incontro di cambio d'appalto, come detto, la società resistente aveva già preannunciato di non volere assumere il ricorrente così da impedire o inibire, anche solo astrattamente, una risoluzione del rapporto di lavoro con la CP_2
Conclusivamente, il ricorso è fondato e va dichiarato il diritto del lavoratore ad essere assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società resistente a far data dal momento del cambio di appalto avvenuto il primo ottobre 2024 e l'obbligo della società resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni quantificato nella misura delle retribuzioni globali di fatto non percepite dal 15 ottobre 2024 all'effettiva assunzione.
In base applicazione dell'art. 429, comma 3 cpc sulla stessa vanno calcolati gli interessi legali, dalla maturazione al soddisfo.
Tenuto conto che il ricorrente sino al 14 ottobre 2024 ha lavorato per la la decorrenza CP_2 dell'obbligo di assunzione deve essere fissata al 15 ottobre 2024.
3. In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese, l'epilogo del giudizio importa la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e dei valori minimi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale).
Le stesse vanno distratte a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente ad essere assunto dalla società a CP_1 far data dal 15 ottobre 2024.
Condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente una somma pari al trattamento retributivo globale di fatto dovuto dal 15 ottobre 2024 alla data di effettiva riassunzione, oltre interessi dal momento della maturazione sino al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi di lite a favore del ricorrente che si liquidano nella misura di euro 2.540,00, oltre spese documentate e accessori come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 8/08/2025
Il Giudice
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.7.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
8 Agosto 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 8/08/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5633/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: cambio appalto e clausola sociale;
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Parisi;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di CP_1 procura in atti, dall'avv. Alessandro Cortese.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 novembre 2024, il ricorrente in epigrafe ha formulato domanda volta ad accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere assunto alle dipendenze della CP_1
In particolare ha rappresentato che, in data 4.10.2023, era stato assunto dalla Società CP_2 con contratto part-time a tempo determinato, con la qualifica di Addetto Mensa, Livello 6 del CCNL per i Dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e
Turismo, precisando che dopo svariate proroghe il contratto era stato trasformato a tempo indeterminato con decorrenza dal 15.07.2024,
Sostenendo di avere svolto le sue mansioni presso i Presidi Ospedalieri “Riuniti” e “Morelli” di
Reggio Calabria, in quanto la Società si era aggiudicata la gara d'appalto indetta dal CP_2 di Reggio Calabria per il servizio di ristorazione, ha evidenziato che in data 5.09.2025 il Pt_2
G.O.M., prendendo atto della sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva disposto l'aggiudicazione della predetta gara d'appalto alla aveva formalizzato sia l'avvenuta efficacia della CP_1 nuova aggiudicazione al 4 Settembre 2024, sia il subentro di nell'appalto a far data dall'1 CP_1
Ottobre 2024.
Ha affermato che nell'ambito dell'incontro tra le parti tenutasi il 24.9.2025, la società resistente aveva manifestato l'intenzione di non assumerlo a tempo indeterminato rilevando che successivamente, in data 30.09.2024, gli aveva proposto un contratto a tempo determinato della durata di un mese.
Sostenendo l'illegittima condotta della resistente in quanto avrebbe agito in violazione degli artt.
225, 226, 227, 228, 230 e 231 del CCNL Aziende Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva,
Commerciale e Turismo, nonché della clausola sociale e di salvaguardia, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso la CP_1 con la qualifica e le mansioni precedentemente rivestite presso la nel posto CP_2 precedentemente occupato presso il di Reggio Calabria e, per l'effetto, di condannare la Pt_2 predetta società all'istaurazione del rapporto di lavoro subordinato alle sue dipendenze, oltre al pagamento delle differenze retributive anche a titolo di risarcimento del danno quantificato nella misura delle retribuzioni non percepite dall'1.10.2024 alla data di effettiva assunzione, in base alla clausola sociale prevista nel capitolato di appalto e nel CCNL di categoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o a quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, ha chiesto la condanna alla sua assunzione alle dipendenze dalla CP_1 con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Si è costituita in giudizio la società la quale, in via preliminare, ha eccepito CP_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, ha rilevato l'infondatezza del ricorso affermando che il ricorrente non avrebbe diritto all'assunzione pretesa non rientrando nel bacino dei lavoratori addetti all'appalto a cui si applica la clausola sociale, essendo stato assunto dopo la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d'appalto; peraltro, al momento del subentro nell'appalto, risultava ancora in essere il rapporto di lavoro, motivo per il quale la società subentrante non avrebbe in ogni caso potuto assumerlo.
Ha inoltre evidenziato di avere formalizzato al ricorrente una proposta di assunzione per un mese a tempo determinato che era stata rifiutata, sottolineando che, in caso di assunzione, non avrebbe comunque avuto alcun obbligo di stipulare un contratto a tempo indeterminato secondo il CCNL di categoria.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
****
In via preliminare non può essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società resistente.
Va osservato che in materia di domande dirette alla costituzione del rapporto, la giurisprudenza della Suprema Corte si è recentemente orientata nel ritenere che, anche rispetto alla domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione, operano in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall'art. 413 cod. proc. civ., dovendosi stabilire un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale (Cass. Sez. U,
11043/2001; conf. Cass. 16536/2002).
Più specificamente, nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione.
Sul punto la Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 33212/2023 del 9 novembre 2023, n. 23984/2024 del 19 settembre 2024) – ha recentemente stabilito: “Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere. Consegue che per le controversie promosse dal lavoratore che non venga successivamente assunto, competente a decidere
è il giudice del lavoro individuato secondo i tre criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c., con riferimento al luogo di lavoro già costituito, stante il collegamento funzionale fra i due rapporti in questione” (cfr. Cass. sentenza n. 2152/15 del 5 febbraio 2015).
Ebbene, nella specie, oggetto del ricorso è precipuamente l'accertamento del diritto del ricorrente all'assunzione da parte della società convenuta all'esito della procedura di cambio appalto, laddove il rapporto di lavoro precedentemente instaurato con l'azienda “uscente”, seppur cessato, si configura come “presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto”.
Ne discende che la domanda di costituzione del rapporto alle dipendenze del nuovo datore di lavoro subentrante nell'appalto radica il collegamento funzionale tra il primo rapporto di lavoro esistente e quello successivo da costituire determinando, quale criterio per l'individuazione del giudice territorialmente competente, quello della sede di lavoro alla quale il lavoratore da ultimo era addetto, secondo un'interpretazione maggiormente conforme alla ratio dell'art. 413 c.p.c., sì da consentire la celebrazione del processo nel luogo più prossimo allo svolgimento del rapporto di lavoro, con conseguente radicamento della competenza dinanzi all'Intestato Tribunale.
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente sostiene l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla alla CP_1 luce di quanto disposto dagli artt. 225, 226, 227, 228, 230 e 231 del CCNL Aziende Pubblici Esercizi,
Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo, applicabile al rapporto di lavoro in esame.
La società, infatti, si è rifiutata di assumere in continuità il lavoratore nel momento in cui dal Parte primo ottobre 2024 ha ottenuto la gestione dell'appalto di ristorazione del di Reggio Calabria, presso il quale il lavoratore già svolgeva la sua attività di lavoro per conto della società precedentemente titolare dell'appalto, CP_2
Il thema decidendum del giudizio attiene, dunque, alla legittimità di tale rifiuto.
Nello specifico, in punto di diritto, viene principalmente in rilievo l'articolo 226 del predetto
CCNL che prevede: “La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferito all'unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti dei lavoratori”.
Il requisito - previsto dalla norma del CCNL - dei sei mesi di regolare iscrizione al Lul era in possesso del ricorrente (il dato non è espressamente contestato da parte resistente), al momento del cambio di gestione dell'appalto, momento cui deve farsi riferimento. Orbene la società resistente, a sostegno della tesi secondo cui il diritto all'assunzione della ricorrente non sussisterebbe, ha richiamato l'articolo 30 (clausola sociale), comma 3) del Capitolato
d'oneri di gara predisposto dalla stazione appaltante (cfr. doc. 5 prod.ne ricorrente) secondo cui “Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente riportato nell'Allegato 7 della documentazione di gara”.
Sul punto la citata società ha sostenuto che il ricorrente non era incluso in tale elenco tanto da legittimarne l'esclusione dalle procedure di assunzione.
L'assunto non è condivisibile.
Anche a voler ritenere questa argomentazione fondata, è evidente che tale disposizione vada interpretata e applicata alla luce delle vicende che hanno caratterizzato la procedura di gara, non potendosi non considerare che – per effetto del contenzioso amministrativo – il cambio di appalto è avvenuto a notevole distanza di tempo dallo svolgimento della procedura di gara, al punto da aver presumibilmente costretto l'azienda titolare dell'appalto ad assumere nuovo personale, certamente non incluso nell'elenco originario, ma nondimeno in possesso di un'anzianità dei 6 mesi.
Né può sostenersi che la disposizione del CCNL vada interpretata nel senso che l'obbligo di assunzione abbia come termine di riferimento temporale il momento di svolgimento della gara, giacché tale interpretazione non è autorizzata dalla lettera della norma, che puramente e semplicemente stabilisce: “La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL”, da intendersi al momento del subentro.
Una lettura, avente riflessi escludenti, condurrebbe – come nel caso di specie – a effetti tali da tradire la ratio della norma, che è quella di offrire stabilità lavorativa a chi ha un minimo di anzianità di servizio.
Al più il predetto elenco, in base al quale la partecipante alla gara aveva modulato l'offerta, poteva essere ritenuto vincolante in ordine al numero dei lavoratori da assumere in esso compresi, che nel caso in esame risultano 23.
Tuttavia, già in sede di Incontro per cambio gestione (cfr. doc. 10 produzione ricorrente) tenuto il 24 settembre 2024, la aveva dichiarato che avrebbe assunto solo 22 lavoratori, CP_1 lasciando fuori il ricorrente.
In quella sede, il rappresentante della società resistente aveva evidenziato che il ricorrente era stato assunto a tempo determinato e il contratto era stato trasformato a tempo indeterminato in data
15.7.2024 dalla società ovvero successivamente alla pubblicazione della sentenza del CP_2
Consiglio di Stato.
L'argomento, ribadito da parte resistente anche negli atti di causa, è privo di pregio. Il CCNL richiede, infatti, un solo requisito, ovvero l'anzianità di sei mesi al momento del cambio di appalto sicchè le vicende caratterizzanti in precedenza il rapporto di lavoro di ciascun dipendente non rivestono alcun rilievo ai fini del passaggio alla società subentrante, senza escludere
– anche solo per ipotesi – che la trasformazione del contratto a tempo indeterminato possa essere avvenuta in applicazione di disposizioni di legge.
Si aggiunga che l'obbligo di assunzione a carico dell'azienda nasceva anche dal CP_1
Piano di assorbimento di eventuale personale in esubero (mai comunque rappresentato), rispondente e compatibile con la clausola sociale, previsto dalle linee guida Anac (n° 13 del 13.2.2019); piano che la stessa ha dovuto presentare a pena di esclusione dalla gara di appalto secondo quanto previsto dal Capitolato d'oneri della gara d'appalto (punti 16 e 30).
Sul punto giova osservare come il predetto capitolato all'art.30 (clausola sociale) prevedesse:
“Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,
l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente”.
Pertanto la proposta di assunzione per un mese - dal 1° al 31 ottobre 2024, formulata il 25 settembre 2024 dalla non può certo rappresentare ed essere considerata come CP_1 adempimento dell'onere di assunzione del personale in forza alla società uscente, tale da esonerare il resistente dall'obbligo di assunzione.
Al più l'azienda subentrante avrebbe potuto allegare difficoltà organizzative o economico finanziare (appalto in perdita), alla luce dell'offerta proposta in sede di gara, per tentare di sottrarsi all'obbligo di assumere, con specifico riferimento al servizio appaltato, alcuni dei lavoratori regolarmente iscritti per almeno sei mesi al Libero unico di lavoro;
così come non ha allegato di aver assunto un numero di lavoratori superiore a quelli previsti dal citato allegato 7.
Infine la circostanza secondo cui il ricorrente al momento del cambio d'appalto (1.10.2024) fosse ancora in forza, come dipendente, alla società uscente non può costituire causa di impossibilità all'assunzione giacché in sede di incontro di cambio d'appalto, come detto, la società resistente aveva già preannunciato di non volere assumere il ricorrente così da impedire o inibire, anche solo astrattamente, una risoluzione del rapporto di lavoro con la CP_2
Conclusivamente, il ricorso è fondato e va dichiarato il diritto del lavoratore ad essere assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società resistente a far data dal momento del cambio di appalto avvenuto il primo ottobre 2024 e l'obbligo della società resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni quantificato nella misura delle retribuzioni globali di fatto non percepite dal 15 ottobre 2024 all'effettiva assunzione.
In base applicazione dell'art. 429, comma 3 cpc sulla stessa vanno calcolati gli interessi legali, dalla maturazione al soddisfo.
Tenuto conto che il ricorrente sino al 14 ottobre 2024 ha lavorato per la la decorrenza CP_2 dell'obbligo di assunzione deve essere fissata al 15 ottobre 2024.
3. In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese, l'epilogo del giudizio importa la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e dei valori minimi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale).
Le stesse vanno distratte a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente ad essere assunto dalla società a CP_1 far data dal 15 ottobre 2024.
Condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente una somma pari al trattamento retributivo globale di fatto dovuto dal 15 ottobre 2024 alla data di effettiva riassunzione, oltre interessi dal momento della maturazione sino al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi di lite a favore del ricorrente che si liquidano nella misura di euro 2.540,00, oltre spese documentate e accessori come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 8/08/2025
Il Giudice
Francesco De Leo