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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 471/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3342/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005358147000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005358147000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005358147000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005358147000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005358147000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130018764874000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140007665109000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160000344452000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160029187792000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180023412357000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180023412357000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato alla C.G.T. di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^, notificato/ spedito il 29.1.2023 alla AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE di Reggio Calabria, Ricorrente_1
C.F. CF_Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla Indirizzo_1, impugnava la intimazione di pagamento n. 09420229005358147000, notificata in data 30/11/2022 dell'importo complessivo di
€ 35.785,43 (per la parte di competenza della Corte) nonché le sottese cartelle: - n.
09420130018764874000 e contestuale ruolo notificata in data 02/12/2013, avente ad oggetto “Diritti
Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2008) dell'importo di euro 298,54; -
n.09420140007665109000 e contestuale ruolo notificata in data 16.09.2014, avente ad oggetto “Diritti
Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2010) dell'importo di euro 386,45; - n.
09420160000344452000 e contestuale ruolo notificata in data 24/03/2016, avente ad oggetto “Diritti
Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2013) dell'importo di euro 152,09; -
09420160029187792000 e contestuale ruolo notificata in data 25/02/2017, avente ad oggetto “Diritti
Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2014) dell'importo di euro 148,89; -
09420180023412357000 e contestuale ruolo notificata in data 01/01/2019, avente ad oggetto “Diritti
Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2015/2016) dell'importo di euro 111,81;
Eccepiva in via preliminare la mancata notifica degli atti prodromici, l'infondatezza della pretesa per avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, la prescrizione e decadenza dei diritti camerali rivendicati, mancanza di motivazione per il calcolo degli interessi e delle sanzioni;
sosteneva di essere venuto a conoscenza dei debiti portati dalle cartelle solo in occasione della notifica dell'atto impugnato e che nessuna cartella o atto a queste prodromico è mai stato notificato dall'Agenzia e dall'Ente creditore;
Concludeva chiedendo a questa Corte, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione, invocando in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la regolare notifica degli atti prodromici, eccepiva il difetto di legittimazione passiva per i dedotti vizi nel merito della pretesa, contestava l'invocata prescrizione, concludendo nel resto per il rigetto del ricorso per infondatezza.
Si costituiva la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Reggio Calabria ribadendo la legittimità della pretesa riferita al pagamento dei diritti camerali anni 2008-2010 per impresa individuale cod. REA
155711 e anni fino al 2019 per l'impresa individuale cod. REA 187512, rilevando che nel caso di specie non ricorre l'annullamento automatico trattandosi di ruolo affidato all'agente della riscossione dop il
31.12.2010, l'inesistenza di obbligo di preventiva notifica di atti prodromici per i diritti camerali in quanto dovuti per legge in base alla sola iscrizione al registro delle imprese, e contestava la dedotta prescrizione che nel caso di specie è di anni dieci.
All'udienza del 13.9.2024, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229005358147000, notificata in data 30/11/2022 afferente – a parte le cartelle per cui difetta la giurisdizione del giudice tributario- le cartelle n. 09420130018764874000 e contestuale ruolo notificata in data 02/12/2013, avente ad oggetto
“Diritti Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2008) dell'importo di euro
298,54; - n.09420140007665109000 e contestuale ruolo notificata in data 16.09.2014, avente ad oggetto
“Diritti Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2010) dell'importo di euro
386,45; - n. 09420160000344452000 e contestuale ruolo notificata in data 24/03/2016, avente ad oggetto
“Diritti Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2013) dell'importo di euro
152,09; - 09420160029187792000 e contestuale ruolo notificata in data 25/02/2017, avente ad oggetto
“Diritti Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2014) dell'importo di euro
148,89; - 09420180023412357000 e contestuale ruolo notificata in data 01/01/2019, avente ad oggetto
“Diritti Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2015/2016) dell'importo di euro
111,81;
La Corte rileva come a fronte delle numerose cartelle riportate nell'intimazione impugnata, il contribuente denuncia con motivo diretto la mancata notifica delle stesse.
Il concessionario della riscossione, e la Camera di Commercio costituitisi in giudizio, onerati di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento di rispettiva spettanza, hanno depositato le relate di notifica e l'avviso di ricevimento relativi. Notifiche eseguite ex art. 26 del DPR 602/1973 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mani del destinatario ed in parte con deposito presso la casa comunale per irreperibilità e adempimenti conseguenti;
e mediante mailpec;
sulla regolarità della notifica avvenuta a mezzo servizio postale nazionale e a mezzo mail pec (pienamente legittima) si rimanda alla documentazione allegata dalle parti convenute, per cui va dichiarata l'inammissibilità del ricorso relativamente a dette cartelle.
Le cartelle di cui sopra non rientrano nell'annullamento automatico di cui al D.L. 119/2018 dato che i relativi ruoli sono stati affidati ad Agenzia Entrate Riscossione dopo il 31 dicembre 2010, per cui le somme oggetto del presente ricorso sono state legittimamente iscritte a ruolo, senza obbligo di preventiva notifica di atti presupposti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 (iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione).
Rispetto a tali atti pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile perché divenuti definitivi ed esecutivi per mancata impugnazione.
Sulla eccepita prescrizione va detto che la notifica regolare degli atti sopra indicati ha interrotto i termini di legge, per cui l'eccezione va rigettata per infondatezza, trovando peraltro applicazione il termine quinquennale di prescrizione come di recente affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.
34890/2023), in applicazione dell'art. 2948 comma 1 n. 4 del codice civile inerente a “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Il diritto camerale che ogni impresa è tenuta a versare alla camera di commercio (art. 18 della L. n. 580 del 1993) ha scadenza il 30 giugno di ogni anno, data coincidente con il termine di versamento del saldo e del 1°acconto delle imposte.
Analoga infondatezza va dichiarata per la questione dell'illegittimità degli interessi moratori in quanto gli stessi vengono calcolati in base a disposizioni ministeriali e secondo modelli allo scopo predisposti, per cui i ruoli risultano redatti dagli enti accertatori e trasmessi all'ente della riscossione.
Non sussiste la dedotta prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione da parte degli enti impositori in quanto, ai termini di cui sopra, nel computo, va applicata l'estensione di cui all'articolo 12 del D.Lgs.
159/2015 fino al 31.12.2022, per cui i termini prescrizionali o decadenziali riferito all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione in scadenza nel 2020 slittano automaticamente al 31.12.2022.
Per cui si rileva l'inammissibilità del ricorso avverso tali atti per regolare notifica degli stessi e mancata impugnazione, quindi definitività dell'accertamento in questi rappresentato.
Non sussiste il dedotto, invero solo genericamente, vizio di motivazione dell'intimazione in quanto l'atto è conforme alle disposizioni ministeriali ex art. 7 L.212/2000. Inoltre, dal ricorso si evince che la parte ha pienamente compreso il contenuto dell'avviso e ciò evidenzia che l'atto ha raggiunto il suo scopo. Ogni altra questione da ritenersi assorbita nelle precedenti valutazioni.
L'intervenuta regolarità della notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento comportano il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in quanto il termine ordinario è stato interrotto dalla notifica degli atti prodromici.
Per il principio di soccombenza, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022, come in dispositivo in considerazione dell'oggetto, del valore della lite, del numero delle parti coinvolte, delle fasi della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^: dichiara la inammissibilità del ricorso. rigetta nel resto il ricorso con ogni effetto conseguenziale.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 complessivi (400,00 per ciascuna parte resistente costituita) in favore dei resistenti in persona del loro legale rappresentante pro tempore, oltre IVA e CPA come per legge se dovute.
Reggio Calabria, 13.9.2024
IL GIUDICE
Dott. Eugenio FACCIOLLA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3342/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005358147000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005358147000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005358147000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005358147000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420229005358147000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130018764874000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140007665109000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160000344452000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160029187792000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180023412357000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180023412357000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato alla C.G.T. di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^, notificato/ spedito il 29.1.2023 alla AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE di Reggio Calabria, Ricorrente_1
C.F. CF_Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla Indirizzo_1, impugnava la intimazione di pagamento n. 09420229005358147000, notificata in data 30/11/2022 dell'importo complessivo di
€ 35.785,43 (per la parte di competenza della Corte) nonché le sottese cartelle: - n.
09420130018764874000 e contestuale ruolo notificata in data 02/12/2013, avente ad oggetto “Diritti
Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2008) dell'importo di euro 298,54; -
n.09420140007665109000 e contestuale ruolo notificata in data 16.09.2014, avente ad oggetto “Diritti
Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2010) dell'importo di euro 386,45; - n.
09420160000344452000 e contestuale ruolo notificata in data 24/03/2016, avente ad oggetto “Diritti
Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2013) dell'importo di euro 152,09; -
09420160029187792000 e contestuale ruolo notificata in data 25/02/2017, avente ad oggetto “Diritti
Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2014) dell'importo di euro 148,89; -
09420180023412357000 e contestuale ruolo notificata in data 01/01/2019, avente ad oggetto “Diritti
Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2015/2016) dell'importo di euro 111,81;
Eccepiva in via preliminare la mancata notifica degli atti prodromici, l'infondatezza della pretesa per avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, la prescrizione e decadenza dei diritti camerali rivendicati, mancanza di motivazione per il calcolo degli interessi e delle sanzioni;
sosteneva di essere venuto a conoscenza dei debiti portati dalle cartelle solo in occasione della notifica dell'atto impugnato e che nessuna cartella o atto a queste prodromico è mai stato notificato dall'Agenzia e dall'Ente creditore;
Concludeva chiedendo a questa Corte, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione, invocando in via preliminare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la regolare notifica degli atti prodromici, eccepiva il difetto di legittimazione passiva per i dedotti vizi nel merito della pretesa, contestava l'invocata prescrizione, concludendo nel resto per il rigetto del ricorso per infondatezza.
Si costituiva la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Reggio Calabria ribadendo la legittimità della pretesa riferita al pagamento dei diritti camerali anni 2008-2010 per impresa individuale cod. REA
155711 e anni fino al 2019 per l'impresa individuale cod. REA 187512, rilevando che nel caso di specie non ricorre l'annullamento automatico trattandosi di ruolo affidato all'agente della riscossione dop il
31.12.2010, l'inesistenza di obbligo di preventiva notifica di atti prodromici per i diritti camerali in quanto dovuti per legge in base alla sola iscrizione al registro delle imprese, e contestava la dedotta prescrizione che nel caso di specie è di anni dieci.
All'udienza del 13.9.2024, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229005358147000, notificata in data 30/11/2022 afferente – a parte le cartelle per cui difetta la giurisdizione del giudice tributario- le cartelle n. 09420130018764874000 e contestuale ruolo notificata in data 02/12/2013, avente ad oggetto
“Diritti Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2008) dell'importo di euro
298,54; - n.09420140007665109000 e contestuale ruolo notificata in data 16.09.2014, avente ad oggetto
“Diritti Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2010) dell'importo di euro
386,45; - n. 09420160000344452000 e contestuale ruolo notificata in data 24/03/2016, avente ad oggetto
“Diritti Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2013) dell'importo di euro
152,09; - 09420160029187792000 e contestuale ruolo notificata in data 25/02/2017, avente ad oggetto
“Diritti Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2014) dell'importo di euro
148,89; - 09420180023412357000 e contestuale ruolo notificata in data 01/01/2019, avente ad oggetto
“Diritti Camera Commercio”, comprensiva di interessi e sanzioni (anno 2015/2016) dell'importo di euro
111,81;
La Corte rileva come a fronte delle numerose cartelle riportate nell'intimazione impugnata, il contribuente denuncia con motivo diretto la mancata notifica delle stesse.
Il concessionario della riscossione, e la Camera di Commercio costituitisi in giudizio, onerati di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento di rispettiva spettanza, hanno depositato le relate di notifica e l'avviso di ricevimento relativi. Notifiche eseguite ex art. 26 del DPR 602/1973 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mani del destinatario ed in parte con deposito presso la casa comunale per irreperibilità e adempimenti conseguenti;
e mediante mailpec;
sulla regolarità della notifica avvenuta a mezzo servizio postale nazionale e a mezzo mail pec (pienamente legittima) si rimanda alla documentazione allegata dalle parti convenute, per cui va dichiarata l'inammissibilità del ricorso relativamente a dette cartelle.
Le cartelle di cui sopra non rientrano nell'annullamento automatico di cui al D.L. 119/2018 dato che i relativi ruoli sono stati affidati ad Agenzia Entrate Riscossione dopo il 31 dicembre 2010, per cui le somme oggetto del presente ricorso sono state legittimamente iscritte a ruolo, senza obbligo di preventiva notifica di atti presupposti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 (iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione).
Rispetto a tali atti pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile perché divenuti definitivi ed esecutivi per mancata impugnazione.
Sulla eccepita prescrizione va detto che la notifica regolare degli atti sopra indicati ha interrotto i termini di legge, per cui l'eccezione va rigettata per infondatezza, trovando peraltro applicazione il termine quinquennale di prescrizione come di recente affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.
34890/2023), in applicazione dell'art. 2948 comma 1 n. 4 del codice civile inerente a “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Il diritto camerale che ogni impresa è tenuta a versare alla camera di commercio (art. 18 della L. n. 580 del 1993) ha scadenza il 30 giugno di ogni anno, data coincidente con il termine di versamento del saldo e del 1°acconto delle imposte.
Analoga infondatezza va dichiarata per la questione dell'illegittimità degli interessi moratori in quanto gli stessi vengono calcolati in base a disposizioni ministeriali e secondo modelli allo scopo predisposti, per cui i ruoli risultano redatti dagli enti accertatori e trasmessi all'ente della riscossione.
Non sussiste la dedotta prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione da parte degli enti impositori in quanto, ai termini di cui sopra, nel computo, va applicata l'estensione di cui all'articolo 12 del D.Lgs.
159/2015 fino al 31.12.2022, per cui i termini prescrizionali o decadenziali riferito all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione in scadenza nel 2020 slittano automaticamente al 31.12.2022.
Per cui si rileva l'inammissibilità del ricorso avverso tali atti per regolare notifica degli stessi e mancata impugnazione, quindi definitività dell'accertamento in questi rappresentato.
Non sussiste il dedotto, invero solo genericamente, vizio di motivazione dell'intimazione in quanto l'atto è conforme alle disposizioni ministeriali ex art. 7 L.212/2000. Inoltre, dal ricorso si evince che la parte ha pienamente compreso il contenuto dell'avviso e ciò evidenzia che l'atto ha raggiunto il suo scopo. Ogni altra questione da ritenersi assorbita nelle precedenti valutazioni.
L'intervenuta regolarità della notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento comportano il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in quanto il termine ordinario è stato interrotto dalla notifica degli atti prodromici.
Per il principio di soccombenza, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022, come in dispositivo in considerazione dell'oggetto, del valore della lite, del numero delle parti coinvolte, delle fasi della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^: dichiara la inammissibilità del ricorso. rigetta nel resto il ricorso con ogni effetto conseguenziale.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 complessivi (400,00 per ciascuna parte resistente costituita) in favore dei resistenti in persona del loro legale rappresentante pro tempore, oltre IVA e CPA come per legge se dovute.
Reggio Calabria, 13.9.2024
IL GIUDICE
Dott. Eugenio FACCIOLLA