CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7274 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL AL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Iacopo Viola che ha chiesto accogliersi il ricorso, rilevando in ogni caso l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia, pronunciata con sentenza del Tribunale di Bologna in data 16 febbraio 2018, nei confronti di ER AN, in ordine al reato di truffa aggravata, oltre che la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Coswell s.p.a e L.C. Advisory s.r.I.. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7274 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 15/12/2022 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione, per manifesta illogicità e insufficienza, in relazione al giudizio di responsabilità; lamenta il ricorrente l'errata valutazione degli indizi raccolti, la sommaria considerazione di elementi decisivi (quali la disciplina giuridica degli enti in diritto anglosassone e la prassi commerciale riguardante le operazioni di investimento finanziario); reputa "insufficiente" la motivazione in relazione alla fondamentale circostanza che le somme, indicate come profitto dell'ipotizzata condotta fraudolenta, fossero state movimentate dal ricorrente operando sul conto riferito alla società ABS, senza alcun coinvolgimento nei fatti di asserito rilievo penale della società e di altri soggetti;
ritiene superficiale la valutazione dell'attendibilità dei testi escussi. 2.1. Con il secondo motivo si deduce l'illogicità e l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla misura della disposta provvisionale, posta quale condizione per la concessione del benefico ex art. 163 cod. pen. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Con il primo motivo di ricorso vengono reiterate le questioni già sollevate con l'atto di appello, denunciando d'un lato vizi che non possono formare oggetto di censura in sede di legittimità (come la dedotta "insufficienza" della motivazione), in altra parte la violazione delle norme processuali che regolano lo statuto della prova indiziaria, finendo però per sollecitare una rinnovata lettura dei fatti storici, nella prospettiva di una differente ricostruzione delle vicende oggetto di esame da parte dei giudici di merito. In questi termini, il motivo non si conforma al regime previsto dall'art. 606 cod. proc. pen., poiché evoca vizi della motivazione non indicati dalla lett. e) della norma ricordata, contemporaneamente omettendo di confrontarsi con gli elementi ritenuti decisivi dalla sentenza impugnata (così come da quella di primo grado), come per il dato inconfutabile della macchinazione predisposta dal ricorrente, attraverso la stesura di una missiva - in apparenza redatta da una potenziale sottoscrittrice del prestito obbligazionario - attestante l'affidamento di un'operazione per la quale l'ER aveva assunto l'incarico di selezionare e indicare investitori interessati a sottoscrivere le obbligazioni, mediante l'indicazione di ulteriori investitori risultati del tutto inesistenti. Rispetto all'accertamento del carattere fraudolento di tali condotte, il ricorrente ripropone temi che attengono a fasi successive rispetto all'induzione in errore portata a termine dal ricorrente (l'accredito delle somme fraudolentemente ottenute sui conti della società ABS, l'esistenza di altri soggetti potenzialmente coinvolti nella medesima vicenda, l'imputazione parziale del profitto conseguito) senza però intaccare il nucleo della tesi di accusa. 1.2. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile poiché, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 0; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486 - 0). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
il ricorrente va inoltre condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio, in favore delle parti civili, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili LC Advisory s.r.l. Coswell S.p.a. e GU MI che liquida in complessivi euro 6.350,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 15/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL AL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Iacopo Viola che ha chiesto accogliersi il ricorso, rilevando in ogni caso l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia, pronunciata con sentenza del Tribunale di Bologna in data 16 febbraio 2018, nei confronti di ER AN, in ordine al reato di truffa aggravata, oltre che la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Coswell s.p.a e L.C. Advisory s.r.I.. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7274 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 15/12/2022 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione, per manifesta illogicità e insufficienza, in relazione al giudizio di responsabilità; lamenta il ricorrente l'errata valutazione degli indizi raccolti, la sommaria considerazione di elementi decisivi (quali la disciplina giuridica degli enti in diritto anglosassone e la prassi commerciale riguardante le operazioni di investimento finanziario); reputa "insufficiente" la motivazione in relazione alla fondamentale circostanza che le somme, indicate come profitto dell'ipotizzata condotta fraudolenta, fossero state movimentate dal ricorrente operando sul conto riferito alla società ABS, senza alcun coinvolgimento nei fatti di asserito rilievo penale della società e di altri soggetti;
ritiene superficiale la valutazione dell'attendibilità dei testi escussi. 2.1. Con il secondo motivo si deduce l'illogicità e l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla misura della disposta provvisionale, posta quale condizione per la concessione del benefico ex art. 163 cod. pen. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Con il primo motivo di ricorso vengono reiterate le questioni già sollevate con l'atto di appello, denunciando d'un lato vizi che non possono formare oggetto di censura in sede di legittimità (come la dedotta "insufficienza" della motivazione), in altra parte la violazione delle norme processuali che regolano lo statuto della prova indiziaria, finendo però per sollecitare una rinnovata lettura dei fatti storici, nella prospettiva di una differente ricostruzione delle vicende oggetto di esame da parte dei giudici di merito. In questi termini, il motivo non si conforma al regime previsto dall'art. 606 cod. proc. pen., poiché evoca vizi della motivazione non indicati dalla lett. e) della norma ricordata, contemporaneamente omettendo di confrontarsi con gli elementi ritenuti decisivi dalla sentenza impugnata (così come da quella di primo grado), come per il dato inconfutabile della macchinazione predisposta dal ricorrente, attraverso la stesura di una missiva - in apparenza redatta da una potenziale sottoscrittrice del prestito obbligazionario - attestante l'affidamento di un'operazione per la quale l'ER aveva assunto l'incarico di selezionare e indicare investitori interessati a sottoscrivere le obbligazioni, mediante l'indicazione di ulteriori investitori risultati del tutto inesistenti. Rispetto all'accertamento del carattere fraudolento di tali condotte, il ricorrente ripropone temi che attengono a fasi successive rispetto all'induzione in errore portata a termine dal ricorrente (l'accredito delle somme fraudolentemente ottenute sui conti della società ABS, l'esistenza di altri soggetti potenzialmente coinvolti nella medesima vicenda, l'imputazione parziale del profitto conseguito) senza però intaccare il nucleo della tesi di accusa. 1.2. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile poiché, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 0; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486 - 0). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
il ricorrente va inoltre condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio, in favore delle parti civili, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili LC Advisory s.r.l. Coswell S.p.a. e GU MI che liquida in complessivi euro 6.350,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 15/12/2022