Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9871 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' : IN NO MEDEL9871 / 01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavorc Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 13331/99 Dott. Massimo GENGHINI Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere con. 22474 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 21/05/01 Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PA NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato GISMONDI ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTUCCI LUCIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO, in persona rappresentante pro tempore, elettivamentedel legale presso lo domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 43, studio dell'avvocato FABRIZIO BISAGNI, rappresentato e 2001 difeso dall'avvocato DE LONGIS AUGUSTO, giusta delega 2436 in atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 249/97 del Tribunale di LATINA, depositata il 12/01/98 R.G.N. 6100/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato PARISI per delega DE LONGIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Latina, quale giudice del lavoro, ha respinto il ricorso di AR NI proposto per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di formazione e lavoro sottoscritto il 10 settembre 1991 con il Consorzio della Bonifica di Latina, per inadempimento del datore di lavoro agli obblighi formativi, con conseguente declaratoria della trasformazione dei contratto predetto in contratto a tempo indeterminato e con il risarcimento del danno. Avverso la sentenza ha proposto appello il lavoratore, lamentando l'omesso apprezzamento, da parte del primo XY Giudice, delle inadempienze datoriali al programma di formazione convenuto, sia in punto di addestramento teorico sia di addestramento pratico. Il Tribunale di Latina ha respinto l'appello, con sentenza 25 giugno 1997/12 gennaio 1998 n. 249, ritenendo corretto il giudizio di prime cure secondo cui il datore di lavoro aveva sostanzialmente adempiuto agli obblighi di formazione teorica. Il Tribunale ha rilevato in diritto che il contratto di formazione e lavoro si caratterizza per la causa giuridica mista consistente nello scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato all'acquisizione da parte del lavoratore della professionalità necessaria per immettersi nel mondo dei lavoro. 3 Ciò premesso, ha accertato che l'addestramento teorico si è svolto nella fattispecie in maniera quantitativamente inferiore rispetto alle prescrizioni contrattuali, ma ha ritenuto che tale circostanza, in presenza della prova dell'avvenuto, continuativo svolgimento di un addestramento teorico effettivo attraverso corsi appositamente istituiti, non fosse sufficiente a far ritenere violata l'obbligazione del datore di lavoro di impartire la formazione professionale. Quanto alla violazione degli obblighi relativi pratico, il Tribunale ha ritenutoall' addestramento infondato il motivo di appello perché accertato che nel азие corso del rapporto è stata impartita una formazione adeguata rispetto al conseguimento della qualifica in contratto prevista, ricordando la circostanza, riferita dai testi, secondo cui i giovani erano chiamati a risolvere anche pratiche complesse la cui evasione richiedeva 0 l'intervento dei сарф sezione 01 addirittura, la discussione in sede di corso teorico. Il Tribunale riconosceva che l'oggetto dell'obbligazione aggiuntiva del contratto di formazione e lavoro, correlata all' acquisizione di professionalità dei lavoratore, va determinata in base al regolamento contrattuale approvato dalle parti ed in particolare sulla base del tipo di progetto predisposto dalla parte datoriale, approvato dall'autorità amministrativa, ma affermava che tale 4 contenuto dell'obbligazione deve essere valutato tenendo conto dell'eterogeneità dei modi e dei tempi in cui il programma può attuarsi in funzione delle mansioni del prestatore, del settore e delle caratteristiche dell'azienda nonché del fatto che il rapporto si connota per l'intima correlazione tra lavoro e formazione. In sostanza il Tribunale riteneva che non ogni minima inosservanza degli obblighi può dar luogo alla sanzione di cui all'art. 3, comma, legge 19.12.1984, n.863: la 9 ° conseguenza giuridica stabilita dalla norma è infatti condizionata dall'accertamento della non scarsa importanza Asy dell'inadempimento in analogia con quanto stabilito dall'art. 1453 c.c.. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il AR, con due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Il Consorzio intimato si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo generica violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censura la sentenza impugnata per avere omesso di dichiarare la nullità del contratto di formazione e la conversione in rapporto indeterminato a frontea tempo dell' inadempimento dell'Ente convenuto agli obblighi formativi. 55 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per non avere correttamente e congruamente valutato le risultanze istruttorie in ordine alle dedotte inadempienze agli obblighi della formazione e ritenuto le stesse di minima importanza. I due motivi, da esaminare con giuntamente per la loro connessione, non sono fondati. Il principio di diritto posto dal Tribunale а base della propria decisione è corretto, e conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel contratto XY di formazione e lavoro una divergenza anche di non lieve entità fra gli obblighi contrattuali del datore di lavoro e il concreto svolgimento del rapporto non realizza inadempimento sanzionabile con la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato ove detto svolgimento avvenga con modalità tali da non compromettere la funzione questo, dell'indicato contratto;
diversamente dall'apprendistato, tende non già alla mera acquisizione della professionalità ma all'attuazione di una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro. Le suddette modalità di addestramento, inoltre, non possono non tener conto della natura e delle caratteristiche dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggior o minore rilievo a seconda che si 6 tratti di lavori di elevata professionalità o di semplici prestazione di mera esecuzione, e potendo altresì modularsi con anticipazione della fase teorica rispetto a quelle pratica:TRECEREB o viceversa, in relazione alle caratteristiche della prestazione lavorativa, con conseguente legittimità di un insegnamento teorico impartito anche solo nella fase terminale del contratto, quando al lavoratore sia già stata comunicata la cessazione del rapporto (Cass. 1 agosto 1998 n. 7554; Cass. 9 febbraio 2001 n. 190 né contrasta con i principi contenuti in tali pronunce la sent. 30 agosto 2000 11412, che ha confermato la sentenza del giudice del n. merito che aveva ritenuto inadempimento essenziale, XY trasformazione del rapporto di sanzionabile con la formazione e lavoro in uno a tempo indeterminato, in una fattispecie di totale omissione della formazione). Costituisce altresì jus receptum che la valutazione dell'adeguatezza dello svolgimento della formazione resa ad attuare lo scopo del contratto è rimessa al giudice di censurabile in sede di legittimità merito e non è se congruamente motivata (Cass. 10 aprile 2000 n. 4524; Cass. 7554/1998 e 1907/2001 cit.). Quanto ai vizi di motivazione, si deve premettere che il Tribunale ha argomentato che la prova testimoniale espletata aveva accertato in modo univoco che per sei mesi, а giorni alterni, al AR ed agli altri giovani, assunti pure con c.f.l., vennero impartite lezioni tecniche 7 dal geom. Abolle, саро sezione dell'Ufficio catasto. Le lezioni avevano come principale oggetto la struttura del Consorzio, i suoi organi ed i suoi fini istituzionali, i contatti con i concessionari, i rapporti con i proprietari consorziati, il servizio di sportello e l'istruttoria amministrativa delle pratiche del catasto (dichiarazioni dei teste Abolle), nonché l'esame di casi pratici in relazione ai quali gli allievi avevano incontrato difficoltà nel corso dei lavoro. Allo stesso geom. Abolle, inoltre, i neo assunti si rivolgevano, nel corso della prestazione lavorativa e sin dall'inizio dei rapporto, per XY risolvere le difficoltà che via via si presentavano. Al termine di tale periodo, nei mesi di luglio e di settembre il AR frequentò il corso appositamente istituito dal Consorzio presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Latina, e tenuto dallo stesso Direttore di tale Ufficio, e che all'esito al AR fu rilasciata una dichiarazione di buon esito da parte dei docenti. Il giudizio conclusivo che il Tribunale ha tratto di sostanziale adempimento agli obblighi formativi, da una parte, appare correttamente formulato con il principio della scarsa importanza dell'inadempimento, dall'altra risulta motivato in maniera esaustiva, senza vizi logici e giuridici. E' opportuno al riguardo ricordare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso 8 per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni -- svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, maggiormente idonee aquelle ritenute dimostrare la Asy veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno о all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, il profilo della insufficienza, sotto omissione, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (0 insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti 0 rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire complessivamente - giuridico postol'identificazione del procedimento logico a base della decisione (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). 9 Nessuno di tali vizi risulta sussistente nella sentenza come risulta dalla motivazione di essa sopra impugnata, riportata. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 21000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 21000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 21 maggio 2001. Il Presidente Лижитии резній Il Consigliere Estensore Aldo De Marcin IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 20 LUG. 2001 A M E oggi,. R P U S IL CANCELLIERE T R O C I D , O L L O B I D A S A S T A S 0 T O 1 , 3 P 3 . A T 5 S E R . P A 'A S N D I L L N E 3 T 2 DE Lav\cfl-obblighi formativi -7 EN 8 - S 0 1 E RG 1331/1999 1 1 3 10