Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2001, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
E N O I Trefor e e Z r A o R T t S a I , e G i c I E l i L R t L REPUBBLICA ITALIANA i 0 165 1/0 1 O A s c D B u n E A i IN NOME DEL P OLO MALIA o T D N C G E E S LA CORTE E Oggetto Opposizione a decreto SEZIONE TERZA CIVILE ingiuntivo del conciliatore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Silvio Coco Presidente R.G.N. 10144/98 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Cron. 3507 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI Consigliere Rep. Ud. 02/06/00 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente LIRE 1500 383177: CANCELLERIA SENTENZA ------ XX sul ricorso proposto da: ALLOGGIO MARTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMANO NOIZY DEI MILLE 41, presso lo studio dell'avvocato 0 2 1 6 9 0 2 MARIA VIRGINIA, difesa dall'avvocato DE FILIPPIS CORTE SUPREMA CASSAZIONE LUIGI, giusta delega in atti;
UFFICIC E Richiesta copia studio
- ricorrente -
IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 contro il 16 FEB. 2001 CAVALIERI NICOLA, domiciliato in ROMA presso LA CORTE IL CANCELLIERE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato DE PALMA GREGORIO, giusta delega in atti;
controricorrente - 2000 avversO la sentenza n. 65/97 del Giudice conciliatore 1096 di BARI, emessa il 17/4/1997 depositata il 22/04/97; зни RG.1364/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/06/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dep. il 22.4.1997 il giudice conci- liatore di Bari rigettava la opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 1° settembre 1994, con il quale RT LL era stata condannata a pagare a OL RI la somma di lire 280.213 a titolo di canone di locazione relativo ad immobile sito in Bi- tritto alla via Caduti sul lavoro. Il giudice conciliatore sulla eccezione prelimi- nare dell'opponente di nullità del giudizio siccome svoltosi dinanzi all'ufficio di conciliazione con la parte ricorrente per ingiunzione difesa dall'avvocato Gregorio De Palma vice-conciliatore nello stesso uffi- cio - considerava che, in proposito, per il difensore non sussisteva il divieto di patrocinio, già previsto dall'art. 27 dell'ordinamento giudiziario, essendo sta- ta intanto detta normativa abrogata. Nel merito, rile- vava che il decreto ingiuntivo era stato emesso giu- 2 stamente sulla scorta della documentazione prodotta;
che le eccezioni dell'opponente non avevano valido fondamento;
che le altre questioni circa la misura del canone non potevano essere trattate innanzi ad esso giudice conciliatore. Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- corso RT LL, la quale affida la impugnazione a quattro motivi. Resiste con controricorso OL RI. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di doglianza la ricorrente, in relazione all'art. 360, 1° co., nn. 3 e 5 c.p.c., dedu- ce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt.27 dell'ordinamento giudiziario e 82 e 152 c.p.c. nonché vizio di motivazione sul punto, poiché il creditore opposto, nel procedimento per ingiunzione e nel conseguente giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. era stato rappresentato da avvocato vice- conciliatore del medesimo ufficio di conciliazione in- : nanzi al quale si era svolto il procedimento nel suo complesso. Il motivo di impugnazione è fondato. Data la indubbia natura proibitiva della norma di 3 frer cui all'art. 27 del R.d. 30 gennaio 1941, n.12, sull'ordinamento giudiziario secondo cui l'avvocato, rivestitoil procuratore legale ed il patrocinatore, delle funzioni di giudice conciliatore о vice- conciliatore non può prestare assistenza, direttamente о indirettamente, alle parti, né può rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione al quale appar- tiene questa Corte, conseguentemente, ha già ritenu- to (Cass., 6.9.1994, n. 7673; Cass., 18.8.1997, n. 7684) che l'inosservanza del divieto, analoga a quella del patrocinio "extra territorium" ( art.82c.p.c.), deve essere disciplinata in modo simile, nel senso che gli atti processuali compiuti sono nulli, a causa dell'irregolare costituzione del contraddittorio per difetto di rappresentanza giudiziale, e che detta nul- lità travolge l'intero giudizio, qualora una delle parti sia stata difesa da procuratore legale o avvoca- to vice-conciliatore nello stesso ufficio. La norma suddetta è stata disattesa dal concilia- tore di Bari nella considerazione che essa risultava Ma intanto abrogata;
il rilievo è del tutto ininfluente nel caso in esame, giacchè, seppure vero che l'art. 47, 2° comma, della legge 374 del 1991 ha proce- duto ad abrogare l'intero capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, il giudice di merito 4 зил avrebbe dovuto tener conto del fatto che, nonostante la soppressione degli uffici di conciliazione, era fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti innanzi al conciliatore, che do- vrebbe decidere secondo le norme anteriormente vigen- ti, delle quali, perciò, era assicurata la ultrattivi- tà, giusta la disposizione dell'art. 43 della stessa legge n. 374 del 1991. Confermata, dunque, la operatività della norma di cui all'art. 27 dell'ordinamento giudiziario per la controversia in questione, conseguente a ricorso per ingiunzione ed a successiva opposizione a decreto in- giuntivo emesso dal Conciliatore di Bari in data 1° settembre, e poiché non Occorre altro accertamento circa l'appartenenza dell'avvocato Gregorio De Palma all'ufficio medesimo nella qualità di vice- conciliatore (al momento del compimento dell'atto in- troduttivo della litispendenza e successivamente nel procedimento ex art.645 c.p.c.) risultando la circo- stanza dalla sentenza impugnata, è dato a questa Cor- te, non essendo necessarie altre indagini in fatto (art. 384,1° co., c.p.c.), definire il giudizio anche nel merito, con il rilievo della nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo emesso. In accoglimento, perciò, del primo motivo del ri- 5 zu corso ed assorbitifgli altri tre (riguardanti la ecce- pita incompetenza del conciliatore in tema di
contro
- versia relativa a rapporto di locazione immobiliare nonché la violazione di legge circa la disciplina re- lativa alla maggiorazione del canone e circa l'attualità del debito del conduttore, con motivazione sul punto viziata), deve essere cassata senza rinvio la impugnata sentenza, con declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto essendo radicalmente nulli il ricorso per ingiunzione e tutti gli altri atti del procedimento. Le spese del presente giudizio di cassazione, li- quidate come in dispositivo, vengono poste a carico del soccombente OL RI, sussistendo giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spe- se del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto per nullità del ricorso per ingiun- zione;
condanna il resistente OL RI alle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in lire 50.000 oltre lire 700.000 (settecentomila) per onorario. 6 ے ھ ج م Così deciso in Roma il 2 IL CONSIGLIERE EST. заши лули IL CANCELLIERE C1 TA EN 7 giugno 2000 IL PRESIDENTE Depositata in Cancelleria 6 FEB. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE 01 E TA EN N IO Z A R T IS G E R I L A L D O B E T A N D E S E E