Art. 12.
L'organico o del personale di ruolo, degli uffici locali e' determinato per ciascuna, carriera, e qualifica dal numero dei posti istituiti con le modalita' stabilite dalla presente legge.
Con decreto ministeriale sara' determinata per ciascuna carriera la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.
L'organico o del personale di ruolo, degli uffici locali e' determinato per ciascuna, carriera, e qualifica dal numero dei posti istituiti con le modalita' stabilite dalla presente legge.
Con decreto ministeriale sara' determinata per ciascuna carriera la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.