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Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 14857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14857 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PU AR nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/01/2026 della Corte d'appello di Genova. Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da AR PU alias TI KO, per il periodo di carcerazione sofferto tra il 12/04/2023 e il 09/05/2023. La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen., ha premesso che – sulla base della prospettazione difensiva – lo stato detentivo era stato determinato dalla notifica, avvenuta il 12/04/2023, di un provvedimento emesso il 06/05/2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, attinente all’esecuzione di due sentenze irrevocabili recanti condanne alla pena complessiva di anni cinque di reclusione;
che, con provvedimento del 09/05/2023, lo stesso Procuratore della Repubblica aveva ordinato l’immediata liberazione del PU, se non detenuto per altra causa, rilevando che la seconda Penale Sent. Sez. 4 Num. 14857 Anno 2026 Presidente: AG RE Relatore: RI TT Data Udienza: 14/04/2026 2 sentenza era stata emessa nei confronti di altra persona omonima;
che, pertanto, era stato chiesto il riconoscimento dell’indennizzo per i ventotto giorni di indebita detenzione. Il giudice della riparazione ha osservato che tutte le circostanze dedotte dal ricorrente erano da ritenersi comprovate sulla base della documentazione agli atti e che, quindi, il periodo di detenzione suddetta dovesse ritenersi non giustificato, in quanto legato all’errore commesso in sede di esecuzione;
ha, peraltro, ritenuto che, in ragione del principio di fungibilità dettato dall’art.657 cod.proc.pen., lo stesso configura – in combinato con l’art.314, comma 4, cod.proc.pen. – una riparazione in forma specifica per l’ingiusta privazione della libertà personale, che prevale sulla monetizzazione di cui allo stesso art. 314 cod.proc.pen.; ha quindi osservato che i ventotto giorni di ingiusta detenzione erano stati scomputati da quella da eseguire in relazione all’altra condanna pronunciata nei confronti del ricorrente e che, d’altra parte, non era riconoscibile un importo a titolo di perdita di chances derivante dalla possibilità, del tutto eventuale, di fruire di una misura alternativa alla detenzione in rapporto alle condanna medesima. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto istante, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in relazione all’art.657 cod.proc.pen., per manifesta illogicità della motivazione. Ha argomentato che non sarebbe stato possibile liquidare la detenzione ingiustamente sofferta attraverso il solo scomputo del periodo dalla pena effettiva, poiché il ricorrente non avrebbe mai dovuto fare ingresso in carcere, in quanto il titolo di reato prevedeva la necessaria sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, come poi risultante dall’ordine riemesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 3 2. Va premesso che, con sentenza n.310 del 25 luglio 1996, la Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo l’art.314 cod.proc.pen. nella parte in cui non prevedeva il diritto al riconoscimento all’equa riparazione anche in caso di erroneo ordine di esecuzione della pena, fattispecie corrispondente a quella dedotta nel caso di specie. Mentre la giurisprudenza di questa Corte ha specificato che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Rv. 271689 – 01; in senso conforme, tre le altre, Sez. 4 n.13543 del 30/01/2025, Rv. 287737 – 01). 3. In riferimento alle argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata, va quindi osservato che la Corte territoriale ha accertato l’effettiva illegittimità dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa in relazione al reato indicato sub 2) nell’ordine di esecuzione del 06/05/2022 e attinente alla pena di anni di tre di reclusione ed € 1.000,00 di multa, irrogata per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod.pen.; ritenendo, peraltro, con un’implicita dichiarazione di carenza di interesse a ricorrere, che l’indennizzo non fosse riconoscibile in quanto il periodo sofferto in carcere per il predetto reato era stato scomputato da quello da eseguire per il reato sub 1), indicato originariamente in anni due di reclusione ed € 5.167,00 di multa, per il reato previsto dall’art.648 cod.pen.. 4. La Corte territoriale ha quindi richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in base al quale, in tema di ingiusta detenzione, mentre nella determinazione della pena da eseguire occorre tener conto (a fini di scomputo) di tutti i periodi di custodia cautelare, relativi ad altri fatti, in precedenza sofferti dal condannato, compresi quelli per cui abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione, si deve, per altro verso, escludere - in forza della inderogabile applicazione del principio di fungibilità della detenzione - l'esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario, di cui all'art. 314 cod. proc. pen., e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta (principio espresso da Sez. U, n. 31416 del 10/07/2008, Cascio, Rv. 240113 – 01 e poi ribadito, tra le altre, da Sez. 4, n. 50327 del 24/10/2018, Rv. 274051 – 01; Sez. 4, n. 33671 del 14/06/2016, Rv. 267443 – 01); essendo stato rilevato che il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. 4 proc. pen., improntato al favor libertatis, configura, in combinato disposto con il comma 4 dell'art. 314 cod. proc. pen., una "riparazione in forma specifica" per l'ingiusta privazione della libertà personale che prevale rispetto alla monetizzazione di cui al medesimo art. 314, introducendo una forma di "compensazione" per il periodo di detenzione ingiustamente subito, secondo un meccanismo che è compatibile con l'art. 5 CEDU, il quale opera soltanto in caso di violazione delle prescrizioni da esso poste ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, e che non può essere oggetto di disapplicazione per contrasto con l'art. 6 della Carta di Nizza, in assenza di collegamento tra la materia in oggetto e il diritto dell'Unione Europea (Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Rv. 282857 – 01; Sez. 3, n. 43453 del 17/09/2014, Rv. 260328 – 01). 5. Va peraltro osservato che tale principio deve essere letto in combinato con quello predetto, in forza del quale sussiste il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione anche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata a vicende successive alla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena, derivi da un errore dell'autorità che emette l'ordine di esecuzione, al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato. In particolare, tra le pronunce che hanno fissato tale principio, può essere citata la parte motiva di Sez. 4, n. 42632 del 29/10/2024, Rv. 287112 – 01; nella quale è stato rilevato che, ai fini del riconoscimento della riparazione, il relativo presupposto può essere perfezionato dall’emissione di un ordine di esecuzione determinato da un’erronea applicazione della legge processuale (nel caso in esame, si verteva in una fattispecie di accertata illegittimità di un ordine di esecuzione emesso in violazione dell’art.656 cod.proc.pen., per erronea applicazione retroattiva delle modifiche introdotte rispetto all’art.656, comma 9, lett.a), cod.proc.pen.).. 6. Ritiene quindi questa Corte che, nel caso in esame, si verta specificamente in ipotesi di emissione di un ordine di esecuzione in violazione del disposto della legge processuale e, per l’effetto, valutabile ai fini del riconoscimento della riparazione. Difatti, come accertato dalla stessa Corte territoriale, con provvedimento del 9 maggio 2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha disposto lo scioglimento del cumulo delle pene in ragione dell’accertata insussistenza del titolo sub 2); mentre, con contestuale provvedimento emesso in pari data, è stato disposto ordine di esecuzione recante lo scomputo, in riferimento alla rimanente pena detentiva, del periodo di ventotto giorni sofferto in ragione del precedente ordine di esecuzione, ma con applicazione della contestuale 5 sospensione dell’esecuzione medesima;
atteso che la pena da espiare rientrava nel limite previsto dall’art.656, comma 5, cod.proc.pen. e che il reato per il quale era stata emessa condanna non rientrava tra quelli ostativi di cui all’art.656, comma 9, cod.proc.pen.. 7. Ne consegue che il titolo in forza del quale è stata sofferta la carcerazione derivava da una violazione del combinato degli stessi commi 5 e 9 dell’art.656 cod.proc.pen., in quanto – se le disposizioni processuali fossero state correttamente applicate – l’odierno ricorrente non avrebbe potuto essere originariamente ristretto, in ragione dell’obbligatorietà della sospensione dell’esecuzione imposta al pubblico ministero procedente. D’altra parte, in riferimento alle argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata, non assume rilievo il dato per il quale la definitiva sospensione dell’esecuzione della detenzione carceraria doveva intendersi conseguente al dato, solo eventuale, dell’accoglimento dell’istanza di applicazione di una delle misure alternative alla detenzione medesima. Difatti, proprio sulla base degli arresti prima citati (e, in particolare, delle sentenze n.9721/2022 e 42632/2024) deve ricavarsi il principio per cui la mancata sospensione dell’ordine di esecuzione imposta dall’art.656, comma 5, cod.proc.pen. costituisce presupposto generativo del diritto al riconoscimento della riparazione, indipendentemente dall’esito della richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione;
e fatto salvo, proprio in ragione del citato principio di fungibilità e in caso di esito negativo del relativo procedimento, l’incidenza dell’eventuale previo riconoscimento dell’indennizzo sulla misura della pena da espiare. 8. Per l’effetto di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova, la quale procederà alla rivalutazione della domanda del ricorrente sulla base dei predetti principi. Al giudice del rinvio va altresì rimessa la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. 6
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TT RI RE AG
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da AR PU alias TI KO, per il periodo di carcerazione sofferto tra il 12/04/2023 e il 09/05/2023. La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen., ha premesso che – sulla base della prospettazione difensiva – lo stato detentivo era stato determinato dalla notifica, avvenuta il 12/04/2023, di un provvedimento emesso il 06/05/2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, attinente all’esecuzione di due sentenze irrevocabili recanti condanne alla pena complessiva di anni cinque di reclusione;
che, con provvedimento del 09/05/2023, lo stesso Procuratore della Repubblica aveva ordinato l’immediata liberazione del PU, se non detenuto per altra causa, rilevando che la seconda Penale Sent. Sez. 4 Num. 14857 Anno 2026 Presidente: AG RE Relatore: RI TT Data Udienza: 14/04/2026 2 sentenza era stata emessa nei confronti di altra persona omonima;
che, pertanto, era stato chiesto il riconoscimento dell’indennizzo per i ventotto giorni di indebita detenzione. Il giudice della riparazione ha osservato che tutte le circostanze dedotte dal ricorrente erano da ritenersi comprovate sulla base della documentazione agli atti e che, quindi, il periodo di detenzione suddetta dovesse ritenersi non giustificato, in quanto legato all’errore commesso in sede di esecuzione;
ha, peraltro, ritenuto che, in ragione del principio di fungibilità dettato dall’art.657 cod.proc.pen., lo stesso configura – in combinato con l’art.314, comma 4, cod.proc.pen. – una riparazione in forma specifica per l’ingiusta privazione della libertà personale, che prevale sulla monetizzazione di cui allo stesso art. 314 cod.proc.pen.; ha quindi osservato che i ventotto giorni di ingiusta detenzione erano stati scomputati da quella da eseguire in relazione all’altra condanna pronunciata nei confronti del ricorrente e che, d’altra parte, non era riconoscibile un importo a titolo di perdita di chances derivante dalla possibilità, del tutto eventuale, di fruire di una misura alternativa alla detenzione in rapporto alle condanna medesima. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto istante, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in relazione all’art.657 cod.proc.pen., per manifesta illogicità della motivazione. Ha argomentato che non sarebbe stato possibile liquidare la detenzione ingiustamente sofferta attraverso il solo scomputo del periodo dalla pena effettiva, poiché il ricorrente non avrebbe mai dovuto fare ingresso in carcere, in quanto il titolo di reato prevedeva la necessaria sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, come poi risultante dall’ordine riemesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 3 2. Va premesso che, con sentenza n.310 del 25 luglio 1996, la Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo l’art.314 cod.proc.pen. nella parte in cui non prevedeva il diritto al riconoscimento all’equa riparazione anche in caso di erroneo ordine di esecuzione della pena, fattispecie corrispondente a quella dedotta nel caso di specie. Mentre la giurisprudenza di questa Corte ha specificato che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Rv. 271689 – 01; in senso conforme, tre le altre, Sez. 4 n.13543 del 30/01/2025, Rv. 287737 – 01). 3. In riferimento alle argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata, va quindi osservato che la Corte territoriale ha accertato l’effettiva illegittimità dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa in relazione al reato indicato sub 2) nell’ordine di esecuzione del 06/05/2022 e attinente alla pena di anni di tre di reclusione ed € 1.000,00 di multa, irrogata per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod.pen.; ritenendo, peraltro, con un’implicita dichiarazione di carenza di interesse a ricorrere, che l’indennizzo non fosse riconoscibile in quanto il periodo sofferto in carcere per il predetto reato era stato scomputato da quello da eseguire per il reato sub 1), indicato originariamente in anni due di reclusione ed € 5.167,00 di multa, per il reato previsto dall’art.648 cod.pen.. 4. La Corte territoriale ha quindi richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in base al quale, in tema di ingiusta detenzione, mentre nella determinazione della pena da eseguire occorre tener conto (a fini di scomputo) di tutti i periodi di custodia cautelare, relativi ad altri fatti, in precedenza sofferti dal condannato, compresi quelli per cui abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione, si deve, per altro verso, escludere - in forza della inderogabile applicazione del principio di fungibilità della detenzione - l'esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario, di cui all'art. 314 cod. proc. pen., e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta (principio espresso da Sez. U, n. 31416 del 10/07/2008, Cascio, Rv. 240113 – 01 e poi ribadito, tra le altre, da Sez. 4, n. 50327 del 24/10/2018, Rv. 274051 – 01; Sez. 4, n. 33671 del 14/06/2016, Rv. 267443 – 01); essendo stato rilevato che il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. 4 proc. pen., improntato al favor libertatis, configura, in combinato disposto con il comma 4 dell'art. 314 cod. proc. pen., una "riparazione in forma specifica" per l'ingiusta privazione della libertà personale che prevale rispetto alla monetizzazione di cui al medesimo art. 314, introducendo una forma di "compensazione" per il periodo di detenzione ingiustamente subito, secondo un meccanismo che è compatibile con l'art. 5 CEDU, il quale opera soltanto in caso di violazione delle prescrizioni da esso poste ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, e che non può essere oggetto di disapplicazione per contrasto con l'art. 6 della Carta di Nizza, in assenza di collegamento tra la materia in oggetto e il diritto dell'Unione Europea (Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Rv. 282857 – 01; Sez. 3, n. 43453 del 17/09/2014, Rv. 260328 – 01). 5. Va peraltro osservato che tale principio deve essere letto in combinato con quello predetto, in forza del quale sussiste il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione anche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata a vicende successive alla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena, derivi da un errore dell'autorità che emette l'ordine di esecuzione, al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato. In particolare, tra le pronunce che hanno fissato tale principio, può essere citata la parte motiva di Sez. 4, n. 42632 del 29/10/2024, Rv. 287112 – 01; nella quale è stato rilevato che, ai fini del riconoscimento della riparazione, il relativo presupposto può essere perfezionato dall’emissione di un ordine di esecuzione determinato da un’erronea applicazione della legge processuale (nel caso in esame, si verteva in una fattispecie di accertata illegittimità di un ordine di esecuzione emesso in violazione dell’art.656 cod.proc.pen., per erronea applicazione retroattiva delle modifiche introdotte rispetto all’art.656, comma 9, lett.a), cod.proc.pen.).. 6. Ritiene quindi questa Corte che, nel caso in esame, si verta specificamente in ipotesi di emissione di un ordine di esecuzione in violazione del disposto della legge processuale e, per l’effetto, valutabile ai fini del riconoscimento della riparazione. Difatti, come accertato dalla stessa Corte territoriale, con provvedimento del 9 maggio 2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha disposto lo scioglimento del cumulo delle pene in ragione dell’accertata insussistenza del titolo sub 2); mentre, con contestuale provvedimento emesso in pari data, è stato disposto ordine di esecuzione recante lo scomputo, in riferimento alla rimanente pena detentiva, del periodo di ventotto giorni sofferto in ragione del precedente ordine di esecuzione, ma con applicazione della contestuale 5 sospensione dell’esecuzione medesima;
atteso che la pena da espiare rientrava nel limite previsto dall’art.656, comma 5, cod.proc.pen. e che il reato per il quale era stata emessa condanna non rientrava tra quelli ostativi di cui all’art.656, comma 9, cod.proc.pen.. 7. Ne consegue che il titolo in forza del quale è stata sofferta la carcerazione derivava da una violazione del combinato degli stessi commi 5 e 9 dell’art.656 cod.proc.pen., in quanto – se le disposizioni processuali fossero state correttamente applicate – l’odierno ricorrente non avrebbe potuto essere originariamente ristretto, in ragione dell’obbligatorietà della sospensione dell’esecuzione imposta al pubblico ministero procedente. D’altra parte, in riferimento alle argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata, non assume rilievo il dato per il quale la definitiva sospensione dell’esecuzione della detenzione carceraria doveva intendersi conseguente al dato, solo eventuale, dell’accoglimento dell’istanza di applicazione di una delle misure alternative alla detenzione medesima. Difatti, proprio sulla base degli arresti prima citati (e, in particolare, delle sentenze n.9721/2022 e 42632/2024) deve ricavarsi il principio per cui la mancata sospensione dell’ordine di esecuzione imposta dall’art.656, comma 5, cod.proc.pen. costituisce presupposto generativo del diritto al riconoscimento della riparazione, indipendentemente dall’esito della richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione;
e fatto salvo, proprio in ragione del citato principio di fungibilità e in caso di esito negativo del relativo procedimento, l’incidenza dell’eventuale previo riconoscimento dell’indennizzo sulla misura della pena da espiare. 8. Per l’effetto di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova, la quale procederà alla rivalutazione della domanda del ricorrente sulla base dei predetti principi. Al giudice del rinvio va altresì rimessa la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. 6
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TT RI RE AG