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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/11/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DI DA TE Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Zanin Veronica Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3731/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIANI Parte_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, 37122, Via del Minatore
5/b,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. LAZAR GIORGIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
VIA BOLZANO, 31 MILANO,
CONVENUTA/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 3 “Emettersi sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto in GA, il 18 maggio
2019, tra i sigg. e , trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1 degli Atti di matrimonio del Comune di GA, Anno 2019, numero 2 , parte II, serie A, ufficio 1, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, non essendo mai ripresa la convivenza tra i coniugi e quindi sussistendo i presupposti ex lege per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
Disporsi che il Sig. a versi alla Sig.ra , che accetta, la somma Pt_1 Controparte_1 onnicomprensiva di euro 1.500,00 ( euro millecinquecento ) in otto ratei mensili dell'importo di euro 200,00 ciascuno, tranne l'ultimo dell'importo di euro 100,00, di cui il primo pagamento da effettuarsi il giorno fissato per l'udienza di comparizione delle parti in data 25 novembre 2025, con modalità che le parti hanno concordato tra loro, prima di detta udienza, come da separata scrittura privata;
Spese legali interamente compensate;
”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva la pronuncia dello scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con . CP_1 Controparte_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta, dando atto che nelle more era intervenuta intesa tra le parti per la precisazione di conclusioni congiunte.
All'udienza davanti alla Giudice delegata i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GA (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione in
Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
pagina 2 di 3 Gli ulteriori accordi tra le parti debbono essere senz'altro recepiti, poiché, alla stregua della documentazione in atti, essi risultano equi e legittimi.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in GA (VR) il 18/05/2019 tra e , Parte_1 Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di GA (VR) (Anno
2019, numero 2, parte II, serie A, ufficio 1) alle condizioni di cui all'accordo raggiunto integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
GA (VR), perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
La Presidente rel/est.
DI DA TE
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DI DA TE Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Zanin Veronica Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3731/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIANI Parte_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, 37122, Via del Minatore
5/b,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. LAZAR GIORGIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
VIA BOLZANO, 31 MILANO,
CONVENUTA/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 3 “Emettersi sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto in GA, il 18 maggio
2019, tra i sigg. e , trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1 degli Atti di matrimonio del Comune di GA, Anno 2019, numero 2 , parte II, serie A, ufficio 1, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, non essendo mai ripresa la convivenza tra i coniugi e quindi sussistendo i presupposti ex lege per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
Disporsi che il Sig. a versi alla Sig.ra , che accetta, la somma Pt_1 Controparte_1 onnicomprensiva di euro 1.500,00 ( euro millecinquecento ) in otto ratei mensili dell'importo di euro 200,00 ciascuno, tranne l'ultimo dell'importo di euro 100,00, di cui il primo pagamento da effettuarsi il giorno fissato per l'udienza di comparizione delle parti in data 25 novembre 2025, con modalità che le parti hanno concordato tra loro, prima di detta udienza, come da separata scrittura privata;
Spese legali interamente compensate;
”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva la pronuncia dello scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con . CP_1 Controparte_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta, dando atto che nelle more era intervenuta intesa tra le parti per la precisazione di conclusioni congiunte.
All'udienza davanti alla Giudice delegata i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GA (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione in
Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
pagina 2 di 3 Gli ulteriori accordi tra le parti debbono essere senz'altro recepiti, poiché, alla stregua della documentazione in atti, essi risultano equi e legittimi.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in GA (VR) il 18/05/2019 tra e , Parte_1 Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di GA (VR) (Anno
2019, numero 2, parte II, serie A, ufficio 1) alle condizioni di cui all'accordo raggiunto integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
GA (VR), perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
La Presidente rel/est.
DI DA TE
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