Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/04/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice est. dott.ssa Luisa Dalla Via giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso con cui rappresentata e difesa dall'avv. Laura Sambarto- Parte_1 lomeo, ha chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale di (C.F. CP_1
P.IVA_1 vista la mancata costituzione dell'impresa debitrice;
vista la regolarità della notifica via pec;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quan- to:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCDI;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121
CCDI e non ha fornito prova di: di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessi- vo annuo non superiore ad € 300.000,00; di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo sta- to convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI, come risulta dall'esistenza di:
1
- esposizione debitoria di oltre euro 100.000,00 nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione; tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L Controparte_2
C.F. con sede legale in LODI (LO), VIALE PAVIA 16, CAP
[...] P.IVA_1
26900
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Ada Cappello
NOMINA curatore la dott.ssa (iscritta presso l'albo nazione dei gestori della cri- Persona_1 si ex art. 356 CCII) che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti ne- cessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligato- rie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre eser- cizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ri- cognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o disper- sione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 19.9.2025 ore 12:30
2 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà svolgimento secondo modalità indicate con separato provvedimento, avvertendo il debitore che può chie- dere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle di- sposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modi- ficazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 01/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Ada Cappello dott.ssa Elena Giuppi
3