CASS
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2025, n. 37353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37353 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) RG IR, nata a [...] il [...] 2) AL RU TE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Michele Vincelli, quale difensore di fiducia di AL e, in sostituzione dell'avv. Claudia Serafini, per RG, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con atti distinti ma d'identico contenuto, redatti dai rispettivi difensori, IR RG e RU TE AL impugnano la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata, nella parte in cui ha disatteso la censura Penale Sent. Sez. 6 Num. 37353 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 24/09/2025 riguardante l'inammissibilità, ritenuta dal giudice di primo grado, della loro richiesta di applicazione di pena concordata. 1.1. Secondo il primo giudice, detta richiesta, in quanto già proposta, seppur in termini diversi, prima dell'apertura del dibattimento dinanzi ad altro giudice e da quest'ultimo respinta, non poteva essere rinnovata al diverso giudice persona fisica, cui il processo era stato assegnato a seguito dell'incompatibilità del primo derivata dalla sua decisione su quella richiesta. 1.2. Adita dagli imputati, la Corte d'appello, pur registrando un contrasto di giurisprudenza sul punto, ha confermato, per questa parte, la decisione di primo grado, valorizzando il disposto dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., e rilevando che, altrimenti, in conseguenza dell'incompatibilità del magistrato che respinga la richiesta di "patteggiamento", vi sarebbe il rischio di uno stallo processuale, conseguente alla possibilità di reiterazione senza limiti di tale richiesta. 2. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il comune motivo dei ricorsi è infondato. 2. La giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la richiesta di applicazione di pena concordata già respinta dal giudice del dibattimento, il quale abbia conseguentemente dichiarato la propria incompatibilità, non possa essere rinnovata davanti ad altro giudice (Sez. 1, n. 16889 del 22/04/2010, Pascali, Rv. 247554, ribadita, tra altre, da Sez. 4, n. 43431 del 27/01/2012, Tornaghi, non mass.; Sez. 3, n. 23880 del 26/04/2013, Abdi, non mass.; Sez. 3, n. 47302 del 22/09/2016, Bianchi, non mass.; Sez. 7, n. 6877 del 14/12/2018, dep. 2019, Dimitrijevic, non mass.). Del resto, il testo dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., si presenta di piana lettura in tal senso, perché, dopo aver previsto che la richiesta infruttuosamente avanzata al Giudice per le indagini preliminari possa essere rinnovata al giudice del dibattimento, prima della dichiarazione di apertura dello stesso, dispone espressamente che «la richiesta non è rinnovabile dinanzi ad altro giudice»: in coerenza, del resto, con quello che era il dichiarato intento del legislatore dell'epoca, che ha introdotto tale inciso, con la novella n. 479 del 1999, al precipuo scopo di porre rimedio al rischio di paralisi del processo, conseguente all'incompatibilità alla celebrazione del dibattimento per il giudice che avesse 2 respinto la richiesta di "patteggiamento", sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 1992 (sul punto, Sez. 1, n. 16889/2010, cit.). 3. Sul profilo in esame, invero, non si ravvisa un contrasto di giurisprudenza, che riguarda, semmai, la diversa ipotesi della rinnovazione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, della richiesta formulata in fase di indagini preliminari o di udienza preliminare e della necessità, o meno, che essa sia diversa da quella già respinta o non condivisa dal Pubblico ministero (a tale fattispecie si riferiscono, infatti, le pronunce richiamate in ricorso e nella requisitoria del Procuratore generale). Per il caso che qui interessa, infatti, vi è un solo precedente di segno contrario (Sez. 6, n. 26058 del 03/03/2011, Biscardi, non mass.), citato dal ricorrente, nel quale si afferma che, dopo il rigetto di una prima richiesta di applicazione della pena da parte del giudice del dibattimento, nulla impedisce che, ad una successiva udienza cui il dibattimento sia stato rinviato, le parti si accordino per una diversa richiesta davanti a un diverso giudice, sempre che ciò avvenga (come nella specie), prima dell'apertura del dibattimento. Si tratta, tuttavia, di una decisione che non può essere condivisa, poiché pretermette qualsiasi riferimento al ricordato inciso dell'art. 448, comma 1, cit., e richiama a proprio sostegno un precedente conforme (Sez. 5, n. 5154 del 19/02/1992, Fresta), tuttavia anteriore all'anzidetta modifica normativa. 3. Il rigetto dei ricorsi comporta obbligatoriamente che i proponenti debbano farsi carico delle relative spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Michele Vincelli, quale difensore di fiducia di AL e, in sostituzione dell'avv. Claudia Serafini, per RG, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con atti distinti ma d'identico contenuto, redatti dai rispettivi difensori, IR RG e RU TE AL impugnano la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata, nella parte in cui ha disatteso la censura Penale Sent. Sez. 6 Num. 37353 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 24/09/2025 riguardante l'inammissibilità, ritenuta dal giudice di primo grado, della loro richiesta di applicazione di pena concordata. 1.1. Secondo il primo giudice, detta richiesta, in quanto già proposta, seppur in termini diversi, prima dell'apertura del dibattimento dinanzi ad altro giudice e da quest'ultimo respinta, non poteva essere rinnovata al diverso giudice persona fisica, cui il processo era stato assegnato a seguito dell'incompatibilità del primo derivata dalla sua decisione su quella richiesta. 1.2. Adita dagli imputati, la Corte d'appello, pur registrando un contrasto di giurisprudenza sul punto, ha confermato, per questa parte, la decisione di primo grado, valorizzando il disposto dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., e rilevando che, altrimenti, in conseguenza dell'incompatibilità del magistrato che respinga la richiesta di "patteggiamento", vi sarebbe il rischio di uno stallo processuale, conseguente alla possibilità di reiterazione senza limiti di tale richiesta. 2. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il comune motivo dei ricorsi è infondato. 2. La giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la richiesta di applicazione di pena concordata già respinta dal giudice del dibattimento, il quale abbia conseguentemente dichiarato la propria incompatibilità, non possa essere rinnovata davanti ad altro giudice (Sez. 1, n. 16889 del 22/04/2010, Pascali, Rv. 247554, ribadita, tra altre, da Sez. 4, n. 43431 del 27/01/2012, Tornaghi, non mass.; Sez. 3, n. 23880 del 26/04/2013, Abdi, non mass.; Sez. 3, n. 47302 del 22/09/2016, Bianchi, non mass.; Sez. 7, n. 6877 del 14/12/2018, dep. 2019, Dimitrijevic, non mass.). Del resto, il testo dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., si presenta di piana lettura in tal senso, perché, dopo aver previsto che la richiesta infruttuosamente avanzata al Giudice per le indagini preliminari possa essere rinnovata al giudice del dibattimento, prima della dichiarazione di apertura dello stesso, dispone espressamente che «la richiesta non è rinnovabile dinanzi ad altro giudice»: in coerenza, del resto, con quello che era il dichiarato intento del legislatore dell'epoca, che ha introdotto tale inciso, con la novella n. 479 del 1999, al precipuo scopo di porre rimedio al rischio di paralisi del processo, conseguente all'incompatibilità alla celebrazione del dibattimento per il giudice che avesse 2 respinto la richiesta di "patteggiamento", sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 1992 (sul punto, Sez. 1, n. 16889/2010, cit.). 3. Sul profilo in esame, invero, non si ravvisa un contrasto di giurisprudenza, che riguarda, semmai, la diversa ipotesi della rinnovazione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, della richiesta formulata in fase di indagini preliminari o di udienza preliminare e della necessità, o meno, che essa sia diversa da quella già respinta o non condivisa dal Pubblico ministero (a tale fattispecie si riferiscono, infatti, le pronunce richiamate in ricorso e nella requisitoria del Procuratore generale). Per il caso che qui interessa, infatti, vi è un solo precedente di segno contrario (Sez. 6, n. 26058 del 03/03/2011, Biscardi, non mass.), citato dal ricorrente, nel quale si afferma che, dopo il rigetto di una prima richiesta di applicazione della pena da parte del giudice del dibattimento, nulla impedisce che, ad una successiva udienza cui il dibattimento sia stato rinviato, le parti si accordino per una diversa richiesta davanti a un diverso giudice, sempre che ciò avvenga (come nella specie), prima dell'apertura del dibattimento. Si tratta, tuttavia, di una decisione che non può essere condivisa, poiché pretermette qualsiasi riferimento al ricordato inciso dell'art. 448, comma 1, cit., e richiama a proprio sostegno un precedente conforme (Sez. 5, n. 5154 del 19/02/1992, Fresta), tuttavia anteriore all'anzidetta modifica normativa. 3. Il rigetto dei ricorsi comporta obbligatoriamente che i proponenti debbano farsi carico delle relative spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025.