Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore dell'Ente Poste Italiane ha carattere facoltativo in quanto ad esso l'ente può ricorrere, ma può anche avvalersi del patrocinio di un proprio Ufficio legale appositamente costituito, secondo quanto previsto dall'art.23 del D.M. 16 gennaio 1995 (che prevede, altresì, che ricorrendo particolari condizioni si possa verificare una terza ipotesi: quella dell'affidamento del patrocinio a professionisti esterni). Ne consegue che nell'ipotesi in cui l'Ente si sia avvalso di un avvocato del proprio Ufficio legale la notificazione della sentenza di appello fatta all'Ente nella persona del predetto avvocato nel domicilio eletto presso l'Ufficio legale menzionato è idonea ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325, comma secondo, cod. proc. civ. per la proposizione del ricorso per cassazione. (Nel caso di specie il suddetto termine non è stato, invece, rispettato e il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/1999, n. 7222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7222 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
UN EN;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 13824/97 proposto da:
UN EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CESTER, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ENTE POSTE ITALIANE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 504/97 del Tribunale di VERONA, depositata il 02/04/97 R.G.N.2403/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/99 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DI CARLO;
udito l'avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, l'assorbimento dell'incidentale condizionato in subordine il rigetto del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto notificato il 10 settembre 1997, l'ente Poste Italiane ricorre nei confronti del sig. EN UN per la cassazione della sentenza resa inter partes dal Tribunale -Sezione del lavoro di Verona in data 14 febbraio/2 aprile 1997 e notificata il 15 maggio 1997 all'avv. Fausto Rossignoli quale procuratore domiciliatario dell'Ente nel domicilio eletto presso l'Ufficio legale, cui apparteneva l'avv. Rossignoli, dello stesso Ente.
Resiste il lavoratore con controricorso coi quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso, proposto oltre sessanta giorni dalla rituale notifica della sentenza;
contestualmente propone ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE.
I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti a norma dell'art.335 c.p.c.. L'eccezione di inammissibilità del ricorso principale è fondata.
Come questa stessa Corte suprema ha muto modo di rilevare (sentenza 14 aprile 1998, n. 3759), il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore dell'ente Poste Italiane ha carattere facoltativo, nel senso che ad essa l'ente può ricorrere, ma può anche avvalersi del patrocinio di un proprio Ufficio legale appositamente costituito, secondo quanto previsto dal d.m. 16 gennaio 1995 (art.23, comma secondo).
Solo come terza ipotesi, la norma citata prevede che la rappresentanza e difesa in giudizio possa essere affidata anche a professionisti esterni con atto motivato del Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, in caso di conflitto di interessi tra l'Ente e lo Stato ovvero in presenza di ipotesi eccezionali (art.23 cit., comma terzo).
Nel caso in esame, l'Ente noli ha fatto ricorso a professionisti esterni, ma si è avvalso dell'alternativa (ordinaria) di affidare la sua difesa al proprio ufficio legale interno, nella persona dell'avv. Fausto Rossignoli, come si evince anche dall'epigrafe della sentenza impugnata, dalla quale il legale dell'Ufficio risulta anche domiciliatario (circostanze comunque noti contestate);
legittimamente, pertanto, la sentenza è stata notificata all'Ente nella persona del predetto avvocato nel domicilio eletto presso l'Ufficio legale dell'Ente medesimo (cfr., per situazioni comparabili alla presente, Cass. 10 dicembre 1991, n. 13330; 3 aprile 1992, n. 4078; 19 gennaio 1993, n. 608). Dalla data di notifica (15 maggio 1997) ha preso a decorrere il termine di sessanta giorni previsto dall'art.325, secondo comma, c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione e, poiché
questo è stato proposto con atto notificato il 10 settembre 1997, deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso incidentale, dichiaratamente condizionato, è assorbito dalla statuizione che precede.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P. T. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale e condanna l'ente Poste Italiane a pagare a controparte le spese del giudizio di legittimità in L. 74.000, oltre a L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999