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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6613 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del
05/06/2025, nella causa R.G. n. 24882/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
(15/10/1969), rappresentato e difeso dall'avv. Limona Socrate Iustian, per Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
[...]
CI ZI;
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma, notificato all , il sig. conveniva in CP_1 Parte_1 giudizio l' in persona del suo legale rappresentate p.t., innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo CP_1
l'accoglimento delle domande così per come formulate nel ricorso. In particolare, il ricorrente domandava la declaratoria di nullità e/o illegittimità della cartella esattoriale n. 097 2024 0048200100
000 e, per l'effetto, di disporne l'annullamento. Pt_ Alle esposte conclusioni, il sig. premetteva di aver ricevuto, in data 18.04.2024, la notifica della cartella di pagamento n. 097 2024 0048200100 000 a titolo di rate premio anno 2023, regolazioni CP_1 premio anno 2022, sanzioni civili rate premio e sanzioni civili regolazioni premio anno 2023. CP_1 CP_1
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità di detta cartella stante l'assenza dei presupposti determinanti l'insorgenza dell'omissione contributiva contestata. Infatti, come allegato in atti (cfr. doc. 3 allegato al Pt_ ricorso), il sig. aveva cessato la propria attività lavorativa in data 31.12.2022.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere in virtù dell'intervenuto provvedimento di sgravio della cartella oggetto del giudizio, insistendo inoltre per la compensazione delle spese di lite, stante l'addebitabilità dell'emissione della cartella in questione al ricorrente stesso.
1 L' , di contro, restava contumace. Controparte_3
Il Giudice, all'odierna udienza, udita la discussione, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria stante la natura documentale del procedimento, decideva la causa come da sentenza contestuale.
L' con nota datata 24.11.2024 e come risultante in atti, ha provveduto allo sgravio della cartella CP_1 oggetto dell'odierna opposizione, pertanto, essendo venuta meno la ragione sostanziale della controversia insorta inter-partes, il Giudice, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle spese del presente giudizio, si considera che, come osservato dall , è onere CP_1 del datore di lavoro comunicare, entro 30 giorni, la cessazione dell'attività alla Camera di commercio ed agli enti previdenziali interessati, anche secondo quanto statuito dall'art. 12, comma 3, T.U. 1124/1965.
Nel caso oggetto di attenzione, tuttavia, il ricorrente non ha adempiuto a detto onere e neppure ha dedotto ovvero prodotto in giudizio alcunché a tal proposito. L'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio e la notifica della cartella opposta derivano pertanto proprio dalla mancata comunicazione in discorso. L'Ente, dal canto suo, ha provveduto allo sgravio della cartella non appena preso atto dell'insussistenza del presupposto legittimante la pretesa creditoria vale a dire, solo con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Alla luce di quanto premesso, pertanto, non possono essere poste a carico dell' le spese del presente CP_1 giudizio. Si ritengono, di contro, sussistenti giusti motivi ex art. 92, co. 2, cod. proc. civ. per la compensazione delle stesse.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Roma, 05/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa
AU CA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del
05/06/2025, nella causa R.G. n. 24882/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
(15/10/1969), rappresentato e difeso dall'avv. Limona Socrate Iustian, per Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
[...]
CI ZI;
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma, notificato all , il sig. conveniva in CP_1 Parte_1 giudizio l' in persona del suo legale rappresentate p.t., innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo CP_1
l'accoglimento delle domande così per come formulate nel ricorso. In particolare, il ricorrente domandava la declaratoria di nullità e/o illegittimità della cartella esattoriale n. 097 2024 0048200100
000 e, per l'effetto, di disporne l'annullamento. Pt_ Alle esposte conclusioni, il sig. premetteva di aver ricevuto, in data 18.04.2024, la notifica della cartella di pagamento n. 097 2024 0048200100 000 a titolo di rate premio anno 2023, regolazioni CP_1 premio anno 2022, sanzioni civili rate premio e sanzioni civili regolazioni premio anno 2023. CP_1 CP_1
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità di detta cartella stante l'assenza dei presupposti determinanti l'insorgenza dell'omissione contributiva contestata. Infatti, come allegato in atti (cfr. doc. 3 allegato al Pt_ ricorso), il sig. aveva cessato la propria attività lavorativa in data 31.12.2022.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere in virtù dell'intervenuto provvedimento di sgravio della cartella oggetto del giudizio, insistendo inoltre per la compensazione delle spese di lite, stante l'addebitabilità dell'emissione della cartella in questione al ricorrente stesso.
1 L' , di contro, restava contumace. Controparte_3
Il Giudice, all'odierna udienza, udita la discussione, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria stante la natura documentale del procedimento, decideva la causa come da sentenza contestuale.
L' con nota datata 24.11.2024 e come risultante in atti, ha provveduto allo sgravio della cartella CP_1 oggetto dell'odierna opposizione, pertanto, essendo venuta meno la ragione sostanziale della controversia insorta inter-partes, il Giudice, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle spese del presente giudizio, si considera che, come osservato dall , è onere CP_1 del datore di lavoro comunicare, entro 30 giorni, la cessazione dell'attività alla Camera di commercio ed agli enti previdenziali interessati, anche secondo quanto statuito dall'art. 12, comma 3, T.U. 1124/1965.
Nel caso oggetto di attenzione, tuttavia, il ricorrente non ha adempiuto a detto onere e neppure ha dedotto ovvero prodotto in giudizio alcunché a tal proposito. L'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio e la notifica della cartella opposta derivano pertanto proprio dalla mancata comunicazione in discorso. L'Ente, dal canto suo, ha provveduto allo sgravio della cartella non appena preso atto dell'insussistenza del presupposto legittimante la pretesa creditoria vale a dire, solo con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Alla luce di quanto premesso, pertanto, non possono essere poste a carico dell' le spese del presente CP_1 giudizio. Si ritengono, di contro, sussistenti giusti motivi ex art. 92, co. 2, cod. proc. civ. per la compensazione delle stesse.
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Roma, 05/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa
AU CA
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