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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/12/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2347/2024
N.R.G. 2347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. IS LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2347/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e Federico Trento della Civica
Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49;
- parte appellante - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. DE NISCO VINCENZO ed elettivamente domiciliato in PIAZZA
COLA DI RIENZO 92 00192 ROMA presso lo studio dell'avv. DE NISCO VINCENZO;
- parte appellata -
e nei confronti dei contumaci
(C.f. ); Controparte_2 P.IVA_3
(cf. ); CP_3 P.IVA_4
(cf. ; Parte_2 P.IVA_5
(cf. ; Parte_3 P.IVA_6
(cf. ); Parte_4 P.IVA_7
(cf. ); Parte_5 P.IVA_8
(cf. ); Parte_6 P.IVA_9
(cf. ); Parte_7 P.IVA_10
(cf. ) ; Parte_8 P.IVA_11
pagina 1 di 6 (cf. ) ; Controparte_4 P.IVA_12
(cf. ) ; Controparte_5 P.IVA_13
(cf. ) ; Parte_9 P.IVA_14
(cf. ) ; Parte_10 P.IVA_15
(cf. ) ; Parte_11 P.IVA_16
(cf. ) ; Parte_12 P.IVA_17
(cf. ) Parte_13 P.IVA_18
(cf. ) ; Parte_14 P.IVA_19
(cf. ) ; Parte_15 P.IVA_20 in punto: appello avverso la sentenza n. 55/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data
21.02.2024, non notificata.
Causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 12/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 55/2024, depositata in data 21.2.2024, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. Controparte_1
02120210000625972/000 emessa dall' ; Controparte_6
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , prodotti in I Parte_1 grado (doc. 1- 95 fascicolo I grado).
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi”; per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e diritto per Parte_1 tutti i motivi di cui al presente atto condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio. pagina 2 di 6 In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati dall'appellante;
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto. Cenni processuali
Con sentenza n. 55/2024 di data 21.02.2024 resa nel giudizio sub RG n. 4284/2022 il Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione proposta da avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 02120210000625972/000 emessa nei suoi confronti dall' Controparte_6
.
[...]
Con atto di citazione in appello dd. 07.08.2024 il ha interposto appello dinnanzi a Parte_1 questo Tribunale avverso tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
I Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c.. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81;
II Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis
C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c..Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta;
III Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa dd. 26.11.2024 , sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
2. In diritto.
2.1. Il secondo motivo di appello del è ammissibile e fondato, con assorbimento Parte_1 degli altri motivi di appello.
2.2. Va premesso che non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del sia l'individuazione del capo (unico) della decisione di primo Parte_1 grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
per quanto riguarda in particolare il motivo di appello richiamato appare chiaro come lo stesso pagina 3 di 6 coinvolga l'unico capo della sentenza, con la quale è stata accolta l'opposizione di primo grado, facendo inoltre chiaro riferimento al combinato disposto dell'art. 203, comma 3, e dell'art. 204 bis del d. lgs. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta ovvero per proporre il ricorso al Prefetto o, in alternativa,
l'opposizione avanti il Giudice di Pace (quest'ultima nel termine di trenta giorni ex art. 7 del d. lgs.
150/2011) ed esponendo come, decorso inutilmente detto termine, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” (art. 203, comma 3 C.d.S.).
L'appellante ha fatto poi riferimento a consolidati orientamenti di legittimità, in particolare ad alcune recentissime pronunce della terza sezione della Corte di cassazione (n. 32920/2022; n. 510/2023; n.
1383/2023), le quali hanno escluso la possibilità per il noleggiatore di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale.
2.3. Ciò premesso, il secondo motivo di appello del risulta fondato per i seguenti Parte_1 motivi.
2.3.1. Parte appellante ha dedotto che l'opponente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata (così dal canto suo “la società di CP_1 noleggio trasmette i dati dei locatari dopo la notifica proprio onde evitare i ricorsi amministrativi al
Prefetto e/o giudiziali al Giudice di Pace, eventualmente in concomitanza agli effettivi trasgressori, effettivi titolari di quelle azioni”, pag. 4 della costituzione in appello).
2.3.2. A riguardo, è stato affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. inter alia sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - pagina 4 di 6 derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta
a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”.
Peraltro ancora di recente la Suprema Corte ha avuto occasione di ribadire l'orientamento, qui condiviso ed applicato, “secondo il quale “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e
204-bis c.d.s. , per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/10/2024) 07/12/2024, n.
31454).
Quanto alla sopravvenienza normativa, richiamata dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione, “(l'art. 196 cod. strada è stato, infatti, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g - ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156), risulta in concreto priva di rilevanza rispetto al presente giudizio, in quanto in materia di sanzioni amministrative - tali essendo quelle comminate all'odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione - non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n.
1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell'inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/10/2024) 11/11/2024, n. 29015).
2.3.3. I motivi di opposizione della parte opponente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi già inammissibili, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
2.3.4. Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di pagina 5 di 6 questo Tribunale (v. supra 2.3.2.), che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla
[...]
possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione. Controparte_1
2.4. Ne consegue quindi la fondatezza dell'appello del sì che, in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata (stante l'acquiescenza delle parti non costituite in appello rispetto alle statuizioni di primo grado), va rigettata l'opposizione della in relazione ai soli Controparte_1 importi dovuti al con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. Parte_1
02120210000625972/000 in relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3. Spese di lite
Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 55/2024 del Giudice di Pace di Bolzano di data 21.02.2024 così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
2) rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti al Controparte_1 Parte_1 con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. 02120210000625972/000 in
[...] relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra le parti Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
5) conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 02/12/2025.
Il Giudice
IS LA
pagina 6 di 6
N.R.G. 2347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. IS LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2347/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e Federico Trento della Civica
Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49;
- parte appellante - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. DE NISCO VINCENZO ed elettivamente domiciliato in PIAZZA
COLA DI RIENZO 92 00192 ROMA presso lo studio dell'avv. DE NISCO VINCENZO;
- parte appellata -
e nei confronti dei contumaci
(C.f. ); Controparte_2 P.IVA_3
(cf. ); CP_3 P.IVA_4
(cf. ; Parte_2 P.IVA_5
(cf. ; Parte_3 P.IVA_6
(cf. ); Parte_4 P.IVA_7
(cf. ); Parte_5 P.IVA_8
(cf. ); Parte_6 P.IVA_9
(cf. ); Parte_7 P.IVA_10
(cf. ) ; Parte_8 P.IVA_11
pagina 1 di 6 (cf. ) ; Controparte_4 P.IVA_12
(cf. ) ; Controparte_5 P.IVA_13
(cf. ) ; Parte_9 P.IVA_14
(cf. ) ; Parte_10 P.IVA_15
(cf. ) ; Parte_11 P.IVA_16
(cf. ) ; Parte_12 P.IVA_17
(cf. ) Parte_13 P.IVA_18
(cf. ) ; Parte_14 P.IVA_19
(cf. ) ; Parte_15 P.IVA_20 in punto: appello avverso la sentenza n. 55/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data
21.02.2024, non notificata.
Causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 12/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 55/2024, depositata in data 21.2.2024, non notificata e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. Controparte_1
02120210000625972/000 emessa dall' ; Controparte_6
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del , prodotti in I Parte_1 grado (doc. 1- 95 fascicolo I grado).
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi”; per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e diritto per Parte_1 tutti i motivi di cui al presente atto condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio. pagina 2 di 6 In via meramente subordinata in caso di denegato e non creduto accoglimento dell'appello ex adverso proposto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza de qua con riguardo ai capi non impugnati dall'appellante;
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto. Cenni processuali
Con sentenza n. 55/2024 di data 21.02.2024 resa nel giudizio sub RG n. 4284/2022 il Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione proposta da avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 02120210000625972/000 emessa nei suoi confronti dall' Controparte_6
.
[...]
Con atto di citazione in appello dd. 07.08.2024 il ha interposto appello dinnanzi a Parte_1 questo Tribunale avverso tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
I Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 27 c.p.c.. Violazione ed errata applicazione dell'art. 22 bis L. 689/81;
II Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis
C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c..Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta;
III Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione. Violazione ed errata applicazione dell'art. 386 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa dd. 26.11.2024 , sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
2. In diritto.
2.1. Il secondo motivo di appello del è ammissibile e fondato, con assorbimento Parte_1 degli altri motivi di appello.
2.2. Va premesso che non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del sia l'individuazione del capo (unico) della decisione di primo Parte_1 grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
per quanto riguarda in particolare il motivo di appello richiamato appare chiaro come lo stesso pagina 3 di 6 coinvolga l'unico capo della sentenza, con la quale è stata accolta l'opposizione di primo grado, facendo inoltre chiaro riferimento al combinato disposto dell'art. 203, comma 3, e dell'art. 204 bis del d. lgs. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta ovvero per proporre il ricorso al Prefetto o, in alternativa,
l'opposizione avanti il Giudice di Pace (quest'ultima nel termine di trenta giorni ex art. 7 del d. lgs.
150/2011) ed esponendo come, decorso inutilmente detto termine, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” (art. 203, comma 3 C.d.S.).
L'appellante ha fatto poi riferimento a consolidati orientamenti di legittimità, in particolare ad alcune recentissime pronunce della terza sezione della Corte di cassazione (n. 32920/2022; n. 510/2023; n.
1383/2023), le quali hanno escluso la possibilità per il noleggiatore di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale.
2.3. Ciò premesso, il secondo motivo di appello del risulta fondato per i seguenti Parte_1 motivi.
2.3.1. Parte appellante ha dedotto che l'opponente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata (così dal canto suo “la società di CP_1 noleggio trasmette i dati dei locatari dopo la notifica proprio onde evitare i ricorsi amministrativi al
Prefetto e/o giudiziali al Giudice di Pace, eventualmente in concomitanza agli effettivi trasgressori, effettivi titolari di quelle azioni”, pag. 4 della costituzione in appello).
2.3.2. A riguardo, è stato affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. inter alia sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - pagina 4 di 6 derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta
a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”.
Peraltro ancora di recente la Suprema Corte ha avuto occasione di ribadire l'orientamento, qui condiviso ed applicato, “secondo il quale “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e
204-bis c.d.s. , per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/10/2024) 07/12/2024, n.
31454).
Quanto alla sopravvenienza normativa, richiamata dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione, “(l'art. 196 cod. strada è stato, infatti, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g - ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156), risulta in concreto priva di rilevanza rispetto al presente giudizio, in quanto in materia di sanzioni amministrative - tali essendo quelle comminate all'odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione - non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n.
1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell'inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/10/2024) 11/11/2024, n. 29015).
2.3.3. I motivi di opposizione della parte opponente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi già inammissibili, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
2.3.4. Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di pagina 5 di 6 questo Tribunale (v. supra 2.3.2.), che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla
[...]
possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione. Controparte_1
2.4. Ne consegue quindi la fondatezza dell'appello del sì che, in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata (stante l'acquiescenza delle parti non costituite in appello rispetto alle statuizioni di primo grado), va rigettata l'opposizione della in relazione ai soli Controparte_1 importi dovuti al con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. Parte_1
02120210000625972/000 in relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3. Spese di lite
Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 55/2024 del Giudice di Pace di Bolzano di data 21.02.2024 così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
2) rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti al Controparte_1 Parte_1 con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. 02120210000625972/000 in
[...] relazione ai soli importi dovuti al Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra le parti Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
5) conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 02/12/2025.
Il Giudice
IS LA
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