Art. 11.
Alle spese occorrenti per il «Parco nazionale dello Stelvio» sara' provveduto:
a) con la somma di L. 80.000 da iscriversi, a partire dal corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
b) con i contributi dati a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati;
c) col provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni.
Alle spese occorrenti per il «Parco nazionale dello Stelvio» sara' provveduto:
a) con la somma di L. 80.000 da iscriversi, a partire dal corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
b) con i contributi dati a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati;
c) col provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni.