Sentenza 27 aprile 2006
Massime • 1
In tema di regime penitenziario differenziato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 ter, comma primo lett. a), e comma terzo, l. 26 luglio 1975, n. 354 (introdotto con legge n. 95 del 2004) e 41 bis, comma secondo quater lett. e), ord. pen., il direttore dell'istituto penitenziario, ove si trova ristretto il condannato sottoposto a regime di detenzione ex art. 41 bis ord. pen., é legittimato a richiedere all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione a sottoporre a visto di controllo la corrispondenza epistolare e telegrafica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2006, n. 17492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17492 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 27/04/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1522
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 036035/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM FA, N. IL 11/09/1969;
avverso ORDINANZA del 14/07/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 14/07/2005 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da ME EL - in espiazione pena di anni trenta di reclusione e sottoposto a regime di detenzione ex art. 41 bis O.P. - avverso il provvedimento 07/12/2004, con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto aveva accolto la richiesta di proroga di sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza avanzata dal Direttore della Casa di Reclusione di Spoleto.
Nella motivazione il Tribunale - dopo aver premesso in fatto che il ME, in considerazione della sua elevata pericolosità sociale e del ruolo apicale da lui svolto nell'ambito dell'associazione criminosa, era in grado di mantenere collegamenti con personaggi di spicco dell'associazione di appartenenza, facente capo a TO CO, HI IU e TI IO ed ancora operante sul territorio - osservava che il provvedimento relativo al controllo della corrispondenza doveva ritenersi pienamente legittimo, in quanto rientrava nei poteri del Direttore della Casa di Reclusione chiedere all'Autorità Giudiziaria il controllo della corrispondenza per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tanto più che il D.M. 17 dicembre 2004, art. 3, prevedeva espressamente che il Direttore dell'Istituto di pena provvedesse a richiedere all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione alla sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza epistolare e telegrafica. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, il quale con motivi sottoscritti di persona ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge sul rilievo che il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza doveva considerarsi illegittimo, in quanto, ai sensi dell'art. 18 ter O.P., la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza può essere richiesto solo per ragioni legate ad esigenze investigative o di prevenzione, mentre non può essere richiesta dal Direttore della Casa di Reclusione per ragioni di sicurezza interna all'istituto.
Il ricorso non merita accoglimento. Invero, ai sensi dell'art. 18 ter O.P., comma 1, lett. a), e comma 3 (introdotto con L. n. 95 del 2004), su richiesta del Pubblico Ministero o su proposta del
Direttore dell'Istituto, il Magistrato di Sorveglianza può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo per esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto. Tale norma, che regola le modalità di applicazione del visto di controllo sulla corrispondenza, deve essere necessariamente coordinata con l'art. 41 bis O.P., comma 2, che nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto prevede espressamente al comma 2 quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza. Ne consegue che, poiché nel caso di specie il decreto ministeriale ex art. 41 bis O.P., ha previsto all'art. 3, in modo esplicito che il Direttore della Casa di Reclusione richiedesse all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione per il visto di controllo della corrispondenza per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto, il Direttore era pienamente legittimato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 ter O.P., e art. 41 bis O.P., comma 2 quater, lett. e), a chiedere la sottoposizione della corrispondenza del ME al visto di controllo.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006