Sentenza 10 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, quando sia stata pronunciata condanna per più reati avvinti dalla continuazione, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., riferibile ad uno dei reati satellite rimane ferma anche se il periodo già trascorso dall'imputato in regime custodiale superi l'entità della pena detentiva irrogata per tale reato satellite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2017, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2017 |
Testo completo
02493-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 6/2017 FRANCO FIANDANESE -Presidente - REGISTRO GENERALE LUIGI AGOSTINACCHIO N.43521/2016 GIUSEPPINA NN IA PACILLI FABIO DI PISA -Rel. Consigliere - GIOVANNI ARIOLLI G ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA MI ND nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 28/06/2016 del TRIB. LIBERTA' di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Udito il Difensore avv. Guido Contestabile, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28/6/2016, il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l'appello proposto avverso il provvedimento emesso il 25/5/2016 dal G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere (con quella degli arresti domiciliari mediante l'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico) applicata a IT AR AN, in relazione ai delitti di associazione di tipo mafioso ed associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ed altri.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il difensore, nell'interesse dell'imputato, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., nonché la mancanza di motivazione. In particolare, osserva come nel caso in esame la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, codice di rito non avrebbe dovuto operare "in considerazione della condanna inflitta in primo grado ad esso ricorrente e della carcerazione già espiata in fase cautelare". Quanto alla condanna inflitta, pari ad anni dodici di reclusione, la pena base (di anni dodici) era stata invero stabilita per il delitto in materia di stupefacenti, poi aumentata di soli anni due per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di altri quattro anni per ulteriori reati, venendo poi ridotta in virtù della scelta del rito abbreviato. Con la conseguenza che operandosi la diminuzione per il rito abbreviato su detto aumento, la condanna inflitta per il delitto di associazione mafiosa -pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione doveva considerarsi già "scontata" in ragione - del presofferto cautelare in essere dal 21/2/2014. Il provvedimento era, poi, ulteriormente censurabile nella parte in cui aveva apoditticamente escluso qualsiasi ipotesi di sostituzione della misura in forza della mera sussistenza della predetta contestazione, omettendo di apprezzare, invece, che da parte della difesa erano state indicate ai fini della invocata sostituzione della misura - - soluzioni, quale gli arresti domiciliari fuori regione, in un piccolissimo centro abitato dotato di una stazione dei Carabinieri ed all'interno di una struttura video-sorvegliata, idonee a fronteggiare diversamente i pericula cautelari, alla luce dell'eccessiva dilatazione dei fatti per cui si procede, della disintegrazione dell'associazione, dell'intervenuta sentenza di primo grado e dell'assenza di altri precedenti e carichi pendenti. Peraltro, sempre nell'ambito della valutazione delle esigenze cautelari, si evidenzia come lo stesso imputato, all'atto dell'esecuzione della misura, benché non rinvenuto nella propria abitazione, si fosse poi subito 2 presentato spontaneamente alla P.G., con ciò elidendo qualsiasi ipotesi di concretezza in punto della sussistenza del pericolo di fuga. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile per essere motivi proposti manifestamente infondati.
3.1. Quanto al primo motivo, questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di valutazione delle esigenze cautelari, se la misura della custodia in carcere è stata applicata in relazione a plurimi reati, per uno dei quali è prevista la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., quando sia stata pronunciata condanna per tali reati unificati dal vincolo della continuazione, G configurando come satellite quello per il quale la legge prevede la suddetta presunzione, non è possibile, in sede di valutazione della richiesta di sostituzione della misura cautelare, scorporare il reato satellite e considerare la corrispondente porzione di sanzione detentiva coperta dal presofferto cautelare, eliminando dalla valutazione la relativa presunzione di pericolosità (Sez. 2, n. 15093 del 19/03/2014, Rv. 258815).
3.2. Né risulta decisivo, ai fini della fondatezza del rilievo difensivo, il riferimento alla possibilità della scissione del cumulo in caso di benefici penitenziari, posto che, al contrario, tale ipotesi ha carattere del tutto eccezionale rispetto al principio, valevole anche in tema di limiti ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, secondo cui l'attuazione della pretesa punitiva dello Stato avviene in modo unitario e contestuale in dipendenza della considerazione delle sanzioni concorrenti quale pena unica di durata corrispondente alla sommatoria dell'entità di ciascuna di esse. Con la conseguenza che è indifferente, ai fini della protrazione temporale della soggezione al regime detentivo limitativo, l'espiazione della porzione di pena o della cessazione della misura cautelare per i reati di cui all'art.
4-bis ord. pen. (Sez. 1, n. 18790 del 6/02/2015, Rv. 263555; in tema di inscindibilità della sentenza di condanna per diversi reati e della pena unitariamente inflitta ai fini della durata della custodia cautelare, vedi anche Sez. 2, n. 6613 del 9/1/2014, Rv. 258540).
3.3. Anche con riguardo alle censure mosse in punto di adeguatezza della misura in atto a soddisfare le esigenze cautelari, i motivi di ricorso sono inammissibili e/o manifestamente infondati. 3 3.3.1. Del tutto generica e priva di autosufficienza è la deduzione in punto di avvenuta "disintegrazione" dell'associazione mafiosa, soltanto affermata e non comprovata mediante l'indicazione o allegazione degli atti processuali relativi. Di conseguenza, la mera cessazione, ai fini della contestazione, della permanenza del reato associativo in conseguenza della pronunzia della sentenza di condanna, non è circostanza idonea a far ritenere, per ciò solo, venuto meno il vincolo associativo tra l'imputato e la rispettiva consorteria, posto che di regola tale legame si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo determinato, competendo all'imputato l'onere di allegare elementi idonei affinché possa ritenersi cessato il predetto vincolo (Sez. 2, n. 25311 del 15/3/2012, Rv. 253070).
3.3.2. A fronte dell'assenza di elementi certi che denotino l'intervenuta rescissione da parte dell'imputato del vincolo che lo lega all'organizzazione criminale di riferimento, nell'ambito della quale, per come evidenziato dal Tribunale, rivestiva peraltro, un ruolo di primo piano, permane la presunzione assoluta di idoneità della custodia cautelare in carcere. Questa Corte ha, infatti, al riguardo affermato che in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale e una assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, con la conseguenza che, in assenza della prova del superamento della presunzione anzidetta, è da ritenere illegittimo il provvedimento di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con la prescrizione dell'adozione del cosiddetto braccialetto elettronico, motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura custodiale rispetto alla pena irroganda nel giudizio di merito (Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, Rv. 266005; Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, Rv. 266006).
3.3.3. Anche il mero decorso del tempo - a fronte di una custodia cautelare disposta in relazione a gravi delitti, tra cui quello di partecipazione ad associazione mafiosa non è elemento idoneo a determinare il venir meno della - presunzione di assoluta idoneità della custodia in carcere, trattandosi, per come correttamente osservato dal Tribunale, di elemento di per sé "neutro", la cui valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina della durata massima dei termini della custodia stessa e che necessita di ulteriori e diversi elementi valutativi atti a suffragare il venir meno o il ridimensionamento delle esigenze cautelari (Sez. 2, n. 21424 del 20/4/2011, 250253), non presenti nel caso di specie. Peraltro, 4 con particolare riguardo ai rapporti tra decorso del tempo e misura cautelare applicata per il delitto di associazione mafiosa, questa Corte, seppur con riguardo alla fase genetica (ma con rationes spendibili anche relativamente alla fase relativa all'esecuzione della misura) ha avuto modo di precisare che non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in quanto per tali reati vale, anche successivamente alle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, stesso codice, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria (Sez. 2, n. 11029 del 20/1/2016, Rv. 267727).
3.3.4. Inammissibile per l'esistenza del giudicato cautelare è il rilievo relativo all'assenza di ulteriori pregiudizi penali riportati dall'imputato, trattandosi di profilo preesistente all'applicazione della misura e già valutato sia in sede genetica che di riesame.
4. Inammissibile è, infine, la censura mossa in punto di sussistenza del pericolo di fuga. In tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per fondare la misura (Nella specie, in cui il tribunale del riesame aveva congruamente motivato in ordine alla necessità della custodia in carcere per fronteggiare il pericolo di reiterazione, la S. C. ha ritenuto irrilevante le censure difensive concernenti l'affermata sussistenza anche del pericolo di fuga: Sez. 3, n. 35973 del 3/3/2015, Rv. 264811).
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
5.2. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. 15
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/1/2017 Il consigliere estensore Il Presidente Giovanni Ariolli Franco Fiandanese panco Yandare DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 18 GEN. 2017 IL H Cancelliere DICASS CANCELLIERE A DI Claudia Planelli 21800 N E O A Z I C 6