Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 1
Integra il reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.) la condotta di colui che esponga nel cruscotto dell'auto, posteggiata in zona contrassegnata dall'obbligo di pagamento della sosta, una riproduzione fotostatica di contrassegno con autorizzazione al parcheggio di autoveicoli di proprietà di invalidi, in quanto, in tal caso, sussiste un'attività di contraffazione, intesa come imitazione fraudolenta di un documento, nella specie autorizzativo, individuato da specifiche caratteristiche formali, in modo da fare apparire la riproduzione come originale del quale ripete le caratteristiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2009, n. 27915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27915 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
M. 27 9 15 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quinta Sezione penale
Pubblica Udienza del 5 maggio 2009
composta dagli Ill.mi Signori:
Dr. Giangiulio Ambrosini Presidente
N. Registro Generale Dr. Renato Luigi Calabrese Consigliere 6762/09
Dr. Giuseppe Pizzuti Sent n 971
Dr. Gian Giacomo Sandrelli 66
D.ssa Silvana de Berardinis
ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato da OS IN RA, nata il [...] avverso la Sentenza del 23.9.2008 resa dalla Corte
d'Appello di Firenze
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Carmine Stabile che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Perla difesa presente l'avv. Sebastiano Tribulato del Foro di Roma, il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
In fatto.
OS IN RA è stata condannata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 23.9.2008 perché ritenuta colpevole del delitto di cui all'art. 489 cod. pen. così parzialmente riformando la decisione del Tribunale del capoluogo toscano resa il 19.6.2006 (che l'aveva condannata per violazione degli artt. 477/482 cod. pen.) - per avere esposto sul cruscotto dell'automobile, posteggiata in zona contrassegnata dall'obbligo di pagamento della sosta, una riproduzione fotostatica di contrassegno che autorizza il parcheggio di autoveicoli di proprietà di invalidi.
L'imputata personalmente ricorre alla Corte di Cassazione lamentando:
l'erronea applicazione della legge penale per avere ritenuto rilevante il falso documentale attuato mediante riproduzione fotostatica dell'atto vero,
contraddittorietà della motivazione circa l'esclusione della innocuità del falso, potendo l'imputata posteggiare gratuitamente in quella zona (dove risiedeva) ovvero omettendo di motivare se il luogo della sosta fosse o meno a pagamento per la ricorrente ed erroneità dell'applicazione della fattispecie di cui all'art. 489 cod. pen., poiché il documento risultava superfluo per lo scopo, essendo la ricorrente legittimata al parcheggio gratuito;
erroneità dell'applicazione della legge penale non avendo i giudici raggiunto la certezza che l'imputata abbia inconsapevolmente utilizzato il permesso ivi lasciato da altri, essendo il medesimo riproduzione di autentica autorizzazione rilasciata al proprio datore di lavoro (di cui ella era collaboratrice domestica); erronea applicazione della legge penale, avendo la Corte ritenuto erroneamente che violi il principio della reformatio in pejus la revoca del beneficio della sospensione condizionale da applicarsi sulla richiesta di pena pecuniaria, poiché la giurisprudenza di legittimità ritiene diversamente.
In diritto.
Il primo motivo non trova accoglimento. La fattispecie di causa attiene alla indebita duplicazione, mediante copiatura fotostatica, di una autentica autorizzazione al permesso di parcheggio in favore di persona invalida. Dunque, il quesito che viene posto non è se la fotocopia sia documento avente rilievo penale in ragione della tutela giuridica affidata all'atto amministrativo, quanto se la creazione di un nuovo documento (estratto dall'originale, mediante copia) non rappresenti in sé violazione alla legge penale, quando da esso indebitamente discenda un diritto che originariamente non era stato consentito.
La risposta non può che essere positiva, poiché il rilascio di un documento autorizzativo non legittima il titolare a dar vita ad un secondo documento che appaia come l'originale e venga utilizzato come l'originale.
In tal caso l'agente pone in essere una attività di contraffazione, intesa come imitazione fraudolenta di un documento (certificativo o) autorizzativo, individuato da specifiche caratteristiche formali, in modo da fare apparire la riproduzione come originale e del quale ripete le caratteristiche (cfr. in tal senso Cass., Sez. V, 22.5.1998, Celestini, CED
Cass., 211443; ma nello stesso senso Sez. 5, 1.2.2006 Ripa, CED Cass., 233894; ed in subjecta materia, recentemente, Sez. 5, 19.3.2008, Maresca, CED Cass., 239490).
I successivi motivi, escluso l'ultimo, non hanno interesse, attesa la reiezione del primo ovvero attengono al fatto (come il regime autorizzativo del parcheggio nelle zone prossime all'abitazione della prevenuta): si tratta di ipotesi alternative alla ricostruzione operata dai giudici di merito ovvero di asserite, ma inesistenti, contraddizioni nella lettura dei fatti o di allegazioni di supposizioni (la falsificazione ad opera di ignoto terzo, però a favore della vettura della interessata) prive di qualche legame logico o probatorio.
Fondato, invece, è l'ultimo motivo.
È illegittima la revoca di ufficio da parte del giudice di appello del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal primo giudice in sede di condanna a pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, poiché essa è disposta sulla base dell'erroneo convincimento del "favor rei". Tale statuizione viola il divieto di "reformatio in peius" alla sola condizione che manchi la relativa istanza dell'imputato (in questo senso da ultimo, Cass. Sez. 3, 20.12.2007, Pagano, CED Cass.
238831).
Nel caso in esame, al contrario, era stata mossa espressa domanda al riguardo. Di qui l'eliminazione del beneficio a suo tempo concesso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2009
Il Presidente
consigliere rel.
N
Depositata in Cancelleria
-7 LUG. 2009 Roma, li
PREMA OLEH IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise ши