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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente e Relatore
BONANNI PE, Giudice
ROMANO LA PE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 482/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 406/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I200233 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I200233 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I200233 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vedi infra
Resistente/Appellato: vedi infra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente detiene una quota del 40% del capitale sociale della società Società_1 SN e una quota del 27% del capitale sociale della Società_2 S.r.l. . La Società_1 SN possiede a sua volta un immobile denominato Immobile_1 e l'ha affittato per diversi anni alla società Società_2 S.r.l. . L'art. 102 del TUIR consente che le quote di ammortamento delle aziende date in affitto possano essere dedotte tanto dal locatore, quanto dall'affittuario.
Tanto premesso, storicamente, le quote di ammortamento furono dedotte contabilmente nei vari anni di esercizio dalla società Società_2 srl affittuaria e da essa adoperate per ridurre negli anni il proprio reddito fiscale, per complessivi euro 309.821.
La Società_1 snc non dedusse alcunché. Nel 2016 la Società_2 restituì il complesso aziendale alla Società_1, senza pattuire un compenso/conguaglio per gli ammortamenti dalla seconda non dedotti La Società_2 decise poi di eliminare il fondo di ammortamento dalla propria contabilità e contestualmente di rilevare una sopravvenienza attiva pari al totale degli ammortamenti effettuati (e dedotti).
La sopravvenienza venne considerata dalla Società_2 non tassabile. La Società_1, per parte sua non dedusse nessun componente negativo di reddito. L'agenzia delle Entrate contestò con invito a comparire il 21.03.2023 la mancata tassazione della sopravvenienza attiva in capo alla Società_2 e pure ai soci, tra cui il contribuente, cui andava imputata parte del reddito della società.
Nelle more del procedimento (con evidente accordo tra le due società), la Società_1 decise di dedursi essa stessa gli ammortamenti e perciò presentò in data 12.07.2023 dichiarazione integrativa nella quale li dichiarava quali elementi negativi del reddito denominati “sopravvenienza passiva”.
Il contribuente pure presentò in data 12.07.2023 dichiarazione integrativa nella quale riportava in quota le perdite della società Società_1. Successivamente alla comparizione, l'Ufficio solidificava con avviso di accertamento notificato in data (di spedizione) 19.07.2023, nei termini di legge – 120 giorni - perché vi era stato l'invito a comparire, la propria pretesa nei confronti della società Società_2 (che peraltro aveva rinunciato alla deducibilità e dunque era acquiescente). L'Ufficio chiedeva pure a Ricorrente_1 maggiori imposte corrispondenti ai minori costi pretesi dalla società Società_2. Nell'atto di accertamento al contribuente l'Ufficio non teneva conto che ora i costi sarebbero della società
Società_1, e che quindi il reddito del Ricorrente_1 andava pure ridotto per i componenti negativi di reddito ora dichiarati da Società_1 snc della quale il contribuente era socio. Il menzionato atto aveva efficacia per il contribuente/notificato in data 28.07.2023, e veniva tempestivamente impugnato presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado.
Nel ricorso il contribuente contestava, oltre al mancato recepimento, da parte dell'Ufficio della perdita della
Società_1 riportata, in violazione dell'articolo 5 del Tuir, dell'articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98, del principio della capacità contributiva stabilito dall'articolo 53 della Costituzione Italiana, nonché del divieto di doppia imposizione, anche un errore di calcolo materiale, e puntualizzava che la dichiarazione integrativa era stata prodotta nei termini.
Costituendosi, l'Ufficio riconosceva l'errore materiare di calcolo, evidenziava che la rettifica operata dal contribuente era peraltro parziale, riportando il minor reddito della Società_1 ma non il maggior reddito della Società_2, ed insisteva per il resto. Rilevava infatti in buona sostanza che se la dichiarazione integrativa del contribuente era nei termini, perché prodotta prima della notifica dell'accertamento personale, quella della società di persone di cui era socio, e che ne era presupposto indefettibile, era fuori termine. La dichiarazione per l'anno 2016 infatti era stata presentata il 12.10.2017 e dunque la decadenza dell'accertatore si porrebbe al 31.12.2022. Tale data poi, per effetto dell'art. 67 del DL 18/2020 (Cura Italia) viene traslata di 85 giorni al 26 marzo 2023. La dichiarazione integrativa era stata viceversa prodotta il 12.07.2023.
Il primo giudice rigettava le doglianze del contribuente, ed in particolare quella relativa al mancato riconoscimento del minor reddito, censurando peraltro il fatto che il contribuente nella dichiarazione integrativa aveva operato la rettifica negativa derivante dal minor reddito della Società_1, ma non quella positiva derivante dal maggior reddito della Società_2; confermava inoltre, in buona sostanza, che se la dichiarazione integrativa del contribuente era nei termini, non lo era quella della Società_1, alla quale, per inciso, non era stato notificato dall'Ufficio medesimo nessun invito ex articolo 5-ter D.lgs. 218/97, circostanza che avrebbe potuto estendere i termini.
Il ricorso veniva dunque accolto parzialmente, limitatamente alla sola rettifica di un errore di calcolo nell'accertamento dell'Ufficio a carico del ricorrente.
Il contribuente impugnava dunque tempestivamente in questa sede la sentenza, censurando in buona sostanza:
a) L'erroneità nel merito di quanto statuito dal primo giudice, che avrebbe dovuto ridurre il reddito dell'importo pari alla perdita dichiarata dalla Società_1 desumibile dalla propria dichiarazione integrativa, dichiarata inefficace per tardività, con l'effetto di un reddito negativo e dunque senza sottrarre imponibile all'erario, come viceversa affermato dal primo giudice. Ricostruiva all'uopo gli effetti fiscali delle rettifiche in una apposita tabella;
b) L'errore in diritto, perché la contestata tardività della dichiarazione integrativa della società supporrebbe
“una sorta di effetto di trascinamento e di dipendenza tra la dichiarazione di una società di persone e quella del socio”. È parere dell'appellante che la dichiarazione da esso presentata è da considerarsi del tutto autonoma da quella presentata dalla società Società_1, perché i soci delle società di persone sono titolari di una soggettività tributaria autonoma rispetto a quella della società medesima. È principio consolidato e incontrastato della Corte di Cassazione quello secondo cui “…i soci delle società di persone, in quanto titolari di una soggettività tributaria autonoma rispetto a quella della società, oltre che quello di presentare dichiarazioni integrative indipendentemente dalla stessa, hanno il potere di contestare il reddito di partecipazione ad essi attribuito dal Fisco (Cass. n. 23168/2017 ed altre). Inoltre la dichiarazione integrativa resa dalle società di cui all'articolo 5 del Dpr 917/86 (vale a dire dalle società di persone e assimilate) “spiega efficacia soltanto nei confronti del soggetto dichiarante, e non comporta pertanto preclusioni all'accertamento, nei confronti dei singoli soci, dei relativi redditi di partecipazione”. (Cassazione Civile, sezione V, 28.10.2009
n. 22768).
Inoltre Il comma 8 dell'articolo 2 del Dpr 322/1998 sostanzialmente allinea i termini per emendare le dichiarazioni dei redditi (sia a favore che a sfavore del contribuente) con quelli concessi all'Amministrazione
Finanziaria per eseguire gli accertamenti. Nella fattispecie per cui è causa, invece, l'Ufficio ha utilizzato gli strumenti previsti dal D.Lgs 218/97 (notificando l'invito ex art.
5-ter al fine di riaprire i termini), di fatto distorcendo la sostanziale situazione di parità voluta dal legislatore ed ancor prima dalla giurisprudenza.
Infine le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13378 del 30.06.2016 hanno stabilito il seguente principio: “Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del
1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria”.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con conseguente annullamento o riduzione della pretesa tributaria nei termini esposti e la vittoria delle spese.
Nelle proprie controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate ricostruiva la vicenda e confermava di riconoscere l'errore materiale contestatole nel determinare la quota di reddito derivante dal possesso della partecipazione nella società Società_2, per il quale peraltro aveva già comunicato l'annullamento parziale dell'atto opposto. Tanto premesso osservava:
- Sul presunto errore in iudicando commesso dalla CGT di 1° Grado di Teramo, per non aver correttamente ricostruito il reddito prodotto dal contribuente e per aver considerato “non tempestiva” e “inesistente” la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, le circostanze che il recupero effettuato in capo alla
Società_2 SRL si è reso definitivo per omessa impugnazione, che discutibilmente nella dichiarazione integrativa il contribuente ha rettificato in diminuzione i reddito derivante dalle quote Società_1, ma non in aumento quello derivante dalle quote Società_2. Nel merito il dato rettificato dal contribuente ed a lui favorevole – id est: la maggior perdita derivante dalla partecipazione nella Società_1 – non può in alcun modo “agganciarsi” alla rettifica effettuata dalla detta società, perché quest'ultima è intempestiva. Osserva infatti l'Ufficio che il termine per la rettifica della dichiarazione della Società_1 (anno d'imposta 2016) si porrebbe al 31.12.2022 (comma 8 art. 2 DPR 322/1998 e art. 43 DPR 600/1973), termine poi esteso al 26.03.2023 per effetto dell'art. 67 del DL 18/2020. La dichiarazione però era stata presentata il 12.07.2023.
Per questi motivi
la dichiarazione integrativa della Società_1 è tamquam non esset, con la conseguenza che la variazione indicata dal contribuente in ordine alla maggior perdita derivante dalla partecipazione del ricorrente nella Società_1 non può in alcun modo essere presa in considerazione, non trovando riscontro in alcuna valida dichiarazione di quest'ultima società.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente va respinto.
Si premette che la necessità di porre un termine temporale alle rettifiche delle dichiarazioni operate dal contribuente risponde alla necessità di certezza e stabilità dei rapporti giuridico-tributari. Il termine entro cui il contribuente può emendare la propria dichiarazione serve a evitare che il rapporto tributario resti indefinitamente instabile. La dichiarazione fiscale non è un atto negoziale, ma è un atto giuridico unilaterale a contenuto dichiarativo che concorre alla formazione del rapporto d'imposta. Se fosse sempre liberamente ritrattabile il debito d'imposta non si consoliderebbe mai e l'Amministrazione Finanziaria non potrebbe mai fare affidamento su una base imponibile “stabile”.
Da qui il principio per cui anche il contribuente è soggetto a termini decadenziali, non solo l'Amministrazione
Finanziaria.
Tanto premesso il primo punto della controversia è se il reddito del contribuente si possa rettificare quando non si sia operata nei termini temporali una rettifica della società di persone di cui esso è socio.
Ebbene ciò non è possibile, infatti, come si legge nella giurisprudenza di Cassazione,
“La rettifica del reddito da partecipazione imputabile al socio ai fini IRPEF deriva in via diretta - e necessariamente presuppone - la rideterminazione del reddito della società, traducendo in concreto il principio dell'unicità del presupposto impositivo.
L'unitarietà dell'accertamento, che costituisce il fondamento della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni disciplinate dall'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, comporta l'automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.”
“La ratio di tale principio risiede nel fatto che la controversia non concerne la posizione individuale del singolo contribuente, ma attiene agli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria dedotta nell'atto impugnato.
È principio consolidato che, in materia di redditi tassati per trasparenza, l'unicità del fatto costitutivo della pretesa impositiva si sostanzia nel rapporto di diretta derivazione della rettifica dei redditi dei soci dalla rideterminazione di quelli della società di persone, che ne rappresenta il presupposto indefettibile.” (Cass.
Ordinanza 8 settembre 2025, n. 24809).
Per questi motivi
, che qui si condividono, l'impossibilità di rettificare il reddito della società di persone rende inefficace la dichiarazione del socio che ne recepisce gli effetti.
Non appare poi dimostrato, come contesta il contribuente, che l'Ufficio abbia abusato degli strumenti previsti dal D.lgs. 218/97.
Infine appaiono inconferenti i richiami giurisprudenziali infra riferiti agli errori di fatto o di diritto, poiché le rettifiche dei costi operate sono conseguenti a scelte aziendali, i cui riflessi fiscali sono soggetti al rispetto dei termini ampiamente illustrati. Nel merito il recupero delle componenti negative del reddito della società Società_2, come emendato degli errori, è incontestabile, poiché l'avviso di accertamento ad essa indirizzato non è stato impugnato. L'atto poi non tiene conto della dichiarazione integrativa del contribuente in quanto priva di presupposto giuridico, come afferma anche il primo giudice, ed in ciò non richiede una specifica motivazione, perché trattasi di atto unilaterale non influente sul rapporto giuridico.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Rigetta l'appello del contribuente. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese anche di questo grado, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate, complessivamente in euro 1.800,00, oltre oneri accessori di legge, laddove dovuti. L'Aquila, 11 febbraio
2026 Il Presidente Estensore
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente e Relatore
BONANNI PE, Giudice
ROMANO LA PE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 482/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 406/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I200233 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I200233 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA901I200233 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: vedi infra
Resistente/Appellato: vedi infra
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente detiene una quota del 40% del capitale sociale della società Società_1 SN e una quota del 27% del capitale sociale della Società_2 S.r.l. . La Società_1 SN possiede a sua volta un immobile denominato Immobile_1 e l'ha affittato per diversi anni alla società Società_2 S.r.l. . L'art. 102 del TUIR consente che le quote di ammortamento delle aziende date in affitto possano essere dedotte tanto dal locatore, quanto dall'affittuario.
Tanto premesso, storicamente, le quote di ammortamento furono dedotte contabilmente nei vari anni di esercizio dalla società Società_2 srl affittuaria e da essa adoperate per ridurre negli anni il proprio reddito fiscale, per complessivi euro 309.821.
La Società_1 snc non dedusse alcunché. Nel 2016 la Società_2 restituì il complesso aziendale alla Società_1, senza pattuire un compenso/conguaglio per gli ammortamenti dalla seconda non dedotti La Società_2 decise poi di eliminare il fondo di ammortamento dalla propria contabilità e contestualmente di rilevare una sopravvenienza attiva pari al totale degli ammortamenti effettuati (e dedotti).
La sopravvenienza venne considerata dalla Società_2 non tassabile. La Società_1, per parte sua non dedusse nessun componente negativo di reddito. L'agenzia delle Entrate contestò con invito a comparire il 21.03.2023 la mancata tassazione della sopravvenienza attiva in capo alla Società_2 e pure ai soci, tra cui il contribuente, cui andava imputata parte del reddito della società.
Nelle more del procedimento (con evidente accordo tra le due società), la Società_1 decise di dedursi essa stessa gli ammortamenti e perciò presentò in data 12.07.2023 dichiarazione integrativa nella quale li dichiarava quali elementi negativi del reddito denominati “sopravvenienza passiva”.
Il contribuente pure presentò in data 12.07.2023 dichiarazione integrativa nella quale riportava in quota le perdite della società Società_1. Successivamente alla comparizione, l'Ufficio solidificava con avviso di accertamento notificato in data (di spedizione) 19.07.2023, nei termini di legge – 120 giorni - perché vi era stato l'invito a comparire, la propria pretesa nei confronti della società Società_2 (che peraltro aveva rinunciato alla deducibilità e dunque era acquiescente). L'Ufficio chiedeva pure a Ricorrente_1 maggiori imposte corrispondenti ai minori costi pretesi dalla società Società_2. Nell'atto di accertamento al contribuente l'Ufficio non teneva conto che ora i costi sarebbero della società
Società_1, e che quindi il reddito del Ricorrente_1 andava pure ridotto per i componenti negativi di reddito ora dichiarati da Società_1 snc della quale il contribuente era socio. Il menzionato atto aveva efficacia per il contribuente/notificato in data 28.07.2023, e veniva tempestivamente impugnato presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado.
Nel ricorso il contribuente contestava, oltre al mancato recepimento, da parte dell'Ufficio della perdita della
Società_1 riportata, in violazione dell'articolo 5 del Tuir, dell'articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98, del principio della capacità contributiva stabilito dall'articolo 53 della Costituzione Italiana, nonché del divieto di doppia imposizione, anche un errore di calcolo materiale, e puntualizzava che la dichiarazione integrativa era stata prodotta nei termini.
Costituendosi, l'Ufficio riconosceva l'errore materiare di calcolo, evidenziava che la rettifica operata dal contribuente era peraltro parziale, riportando il minor reddito della Società_1 ma non il maggior reddito della Società_2, ed insisteva per il resto. Rilevava infatti in buona sostanza che se la dichiarazione integrativa del contribuente era nei termini, perché prodotta prima della notifica dell'accertamento personale, quella della società di persone di cui era socio, e che ne era presupposto indefettibile, era fuori termine. La dichiarazione per l'anno 2016 infatti era stata presentata il 12.10.2017 e dunque la decadenza dell'accertatore si porrebbe al 31.12.2022. Tale data poi, per effetto dell'art. 67 del DL 18/2020 (Cura Italia) viene traslata di 85 giorni al 26 marzo 2023. La dichiarazione integrativa era stata viceversa prodotta il 12.07.2023.
Il primo giudice rigettava le doglianze del contribuente, ed in particolare quella relativa al mancato riconoscimento del minor reddito, censurando peraltro il fatto che il contribuente nella dichiarazione integrativa aveva operato la rettifica negativa derivante dal minor reddito della Società_1, ma non quella positiva derivante dal maggior reddito della Società_2; confermava inoltre, in buona sostanza, che se la dichiarazione integrativa del contribuente era nei termini, non lo era quella della Società_1, alla quale, per inciso, non era stato notificato dall'Ufficio medesimo nessun invito ex articolo 5-ter D.lgs. 218/97, circostanza che avrebbe potuto estendere i termini.
Il ricorso veniva dunque accolto parzialmente, limitatamente alla sola rettifica di un errore di calcolo nell'accertamento dell'Ufficio a carico del ricorrente.
Il contribuente impugnava dunque tempestivamente in questa sede la sentenza, censurando in buona sostanza:
a) L'erroneità nel merito di quanto statuito dal primo giudice, che avrebbe dovuto ridurre il reddito dell'importo pari alla perdita dichiarata dalla Società_1 desumibile dalla propria dichiarazione integrativa, dichiarata inefficace per tardività, con l'effetto di un reddito negativo e dunque senza sottrarre imponibile all'erario, come viceversa affermato dal primo giudice. Ricostruiva all'uopo gli effetti fiscali delle rettifiche in una apposita tabella;
b) L'errore in diritto, perché la contestata tardività della dichiarazione integrativa della società supporrebbe
“una sorta di effetto di trascinamento e di dipendenza tra la dichiarazione di una società di persone e quella del socio”. È parere dell'appellante che la dichiarazione da esso presentata è da considerarsi del tutto autonoma da quella presentata dalla società Società_1, perché i soci delle società di persone sono titolari di una soggettività tributaria autonoma rispetto a quella della società medesima. È principio consolidato e incontrastato della Corte di Cassazione quello secondo cui “…i soci delle società di persone, in quanto titolari di una soggettività tributaria autonoma rispetto a quella della società, oltre che quello di presentare dichiarazioni integrative indipendentemente dalla stessa, hanno il potere di contestare il reddito di partecipazione ad essi attribuito dal Fisco (Cass. n. 23168/2017 ed altre). Inoltre la dichiarazione integrativa resa dalle società di cui all'articolo 5 del Dpr 917/86 (vale a dire dalle società di persone e assimilate) “spiega efficacia soltanto nei confronti del soggetto dichiarante, e non comporta pertanto preclusioni all'accertamento, nei confronti dei singoli soci, dei relativi redditi di partecipazione”. (Cassazione Civile, sezione V, 28.10.2009
n. 22768).
Inoltre Il comma 8 dell'articolo 2 del Dpr 322/1998 sostanzialmente allinea i termini per emendare le dichiarazioni dei redditi (sia a favore che a sfavore del contribuente) con quelli concessi all'Amministrazione
Finanziaria per eseguire gli accertamenti. Nella fattispecie per cui è causa, invece, l'Ufficio ha utilizzato gli strumenti previsti dal D.Lgs 218/97 (notificando l'invito ex art.
5-ter al fine di riaprire i termini), di fatto distorcendo la sostanziale situazione di parità voluta dal legislatore ed ancor prima dalla giurisprudenza.
Infine le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13378 del 30.06.2016 hanno stabilito il seguente principio: “Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del
1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria”.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con conseguente annullamento o riduzione della pretesa tributaria nei termini esposti e la vittoria delle spese.
Nelle proprie controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate ricostruiva la vicenda e confermava di riconoscere l'errore materiale contestatole nel determinare la quota di reddito derivante dal possesso della partecipazione nella società Società_2, per il quale peraltro aveva già comunicato l'annullamento parziale dell'atto opposto. Tanto premesso osservava:
- Sul presunto errore in iudicando commesso dalla CGT di 1° Grado di Teramo, per non aver correttamente ricostruito il reddito prodotto dal contribuente e per aver considerato “non tempestiva” e “inesistente” la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, le circostanze che il recupero effettuato in capo alla
Società_2 SRL si è reso definitivo per omessa impugnazione, che discutibilmente nella dichiarazione integrativa il contribuente ha rettificato in diminuzione i reddito derivante dalle quote Società_1, ma non in aumento quello derivante dalle quote Società_2. Nel merito il dato rettificato dal contribuente ed a lui favorevole – id est: la maggior perdita derivante dalla partecipazione nella Società_1 – non può in alcun modo “agganciarsi” alla rettifica effettuata dalla detta società, perché quest'ultima è intempestiva. Osserva infatti l'Ufficio che il termine per la rettifica della dichiarazione della Società_1 (anno d'imposta 2016) si porrebbe al 31.12.2022 (comma 8 art. 2 DPR 322/1998 e art. 43 DPR 600/1973), termine poi esteso al 26.03.2023 per effetto dell'art. 67 del DL 18/2020. La dichiarazione però era stata presentata il 12.07.2023.
Per questi motivi
la dichiarazione integrativa della Società_1 è tamquam non esset, con la conseguenza che la variazione indicata dal contribuente in ordine alla maggior perdita derivante dalla partecipazione del ricorrente nella Società_1 non può in alcun modo essere presa in considerazione, non trovando riscontro in alcuna valida dichiarazione di quest'ultima società.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente va respinto.
Si premette che la necessità di porre un termine temporale alle rettifiche delle dichiarazioni operate dal contribuente risponde alla necessità di certezza e stabilità dei rapporti giuridico-tributari. Il termine entro cui il contribuente può emendare la propria dichiarazione serve a evitare che il rapporto tributario resti indefinitamente instabile. La dichiarazione fiscale non è un atto negoziale, ma è un atto giuridico unilaterale a contenuto dichiarativo che concorre alla formazione del rapporto d'imposta. Se fosse sempre liberamente ritrattabile il debito d'imposta non si consoliderebbe mai e l'Amministrazione Finanziaria non potrebbe mai fare affidamento su una base imponibile “stabile”.
Da qui il principio per cui anche il contribuente è soggetto a termini decadenziali, non solo l'Amministrazione
Finanziaria.
Tanto premesso il primo punto della controversia è se il reddito del contribuente si possa rettificare quando non si sia operata nei termini temporali una rettifica della società di persone di cui esso è socio.
Ebbene ciò non è possibile, infatti, come si legge nella giurisprudenza di Cassazione,
“La rettifica del reddito da partecipazione imputabile al socio ai fini IRPEF deriva in via diretta - e necessariamente presuppone - la rideterminazione del reddito della società, traducendo in concreto il principio dell'unicità del presupposto impositivo.
L'unitarietà dell'accertamento, che costituisce il fondamento della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni disciplinate dall'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, comporta l'automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.”
“La ratio di tale principio risiede nel fatto che la controversia non concerne la posizione individuale del singolo contribuente, ma attiene agli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria dedotta nell'atto impugnato.
È principio consolidato che, in materia di redditi tassati per trasparenza, l'unicità del fatto costitutivo della pretesa impositiva si sostanzia nel rapporto di diretta derivazione della rettifica dei redditi dei soci dalla rideterminazione di quelli della società di persone, che ne rappresenta il presupposto indefettibile.” (Cass.
Ordinanza 8 settembre 2025, n. 24809).
Per questi motivi
, che qui si condividono, l'impossibilità di rettificare il reddito della società di persone rende inefficace la dichiarazione del socio che ne recepisce gli effetti.
Non appare poi dimostrato, come contesta il contribuente, che l'Ufficio abbia abusato degli strumenti previsti dal D.lgs. 218/97.
Infine appaiono inconferenti i richiami giurisprudenziali infra riferiti agli errori di fatto o di diritto, poiché le rettifiche dei costi operate sono conseguenti a scelte aziendali, i cui riflessi fiscali sono soggetti al rispetto dei termini ampiamente illustrati. Nel merito il recupero delle componenti negative del reddito della società Società_2, come emendato degli errori, è incontestabile, poiché l'avviso di accertamento ad essa indirizzato non è stato impugnato. L'atto poi non tiene conto della dichiarazione integrativa del contribuente in quanto priva di presupposto giuridico, come afferma anche il primo giudice, ed in ciò non richiede una specifica motivazione, perché trattasi di atto unilaterale non influente sul rapporto giuridico.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Rigetta l'appello del contribuente. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese anche di questo grado, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate, complessivamente in euro 1.800,00, oltre oneri accessori di legge, laddove dovuti. L'Aquila, 11 febbraio
2026 Il Presidente Estensore