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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro
Vista la istanza di accertamento tecnico preventivo, proposta da
, con l'avv. Manfredi Saverio Parte_1 nei confronti dell' Controparte_1 nel procedimento recante n. r.g. 5344/2025
premesso
- che l'art. 445 bis c.p.c. va interpretato, alla luce del suo tenore letterale nonché dell'art. 100 c.p.c., nel senso che:
a) nel ricorso per accertamento tecnico preventivo deve essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere nel giudizio ordinario cui l'ATP è preordinato, e ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento peritale e la soccombenza all'esito di tale accertamento;
b) il ricorso, in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario, e segnatamente la competenza territoriale del giudice adito;
la presentazione di una valida domanda amministrativa corredata del prescritto certificato medico;
la comunicazione del verbale con accertamento sanitario negativo, ovvero l'omessa convocazione a visita (o la mancata comunicazione del verbale) nel termine di 9 mesi, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (art. 3 comma 5 d.p.r. 21/09/94 n. 698); il mancato verificarsi della decadenza di cui all'art. 42 comma 3 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326; l'ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 56 l. 18/06/09, n. 69, in relazione all'art. 11 l. 12/06/84 n. 222;
l'inesistenza di un giudicato sulla medesima domanda amministrativa;
la sussistenza degli eventuali presupposti anagrafici, segnatamente quanto ai limiti di età eventualmente previsti in relazione alla prestazione invocata (artt. 12 comma 1 e 13 comma 1 d.l. 30/01/71 n. 5 conv. in l. 30/03/71 n. 118; art. 1 comma 1 l. 11/10/90 n. 289);
rilevato
- che, ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo.
La domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedi-mento emanato in sede amministrativa”. L'entrata in vigore di questa norma è stata da ultimo procrastinata al 1° gennaio 2005.
- che nella specie il verbale della competente commissione medica collegiale del 12.11.2024 (su domanda amministrativa del 11.9.2024) è stato comunicato all'istante in data 25.11.2024 – come dallo stesso dedotto – e, pertanto, il presente ricorso depositato in data 25.9.2025 deve ritenersi intempestivo;
- che evidentemente non vale a rimettere nei termini il ricorrente la istanza di autotutela presentata il
6.6.2025 e rigettata dall' il successivo 15.6.2025; CP_1
- che non si fa luogo a pronuncia sulle spese stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.,
p.q.m.
a) dichiara inammissibile l'istanza di accertamento tecnico preventivo;
b) nulla per le spese.
Salerno, 20.11.2025
Il Giudice dott. ssa Francesca D'Antonio
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro
Vista la istanza di accertamento tecnico preventivo, proposta da
, con l'avv. Manfredi Saverio Parte_1 nei confronti dell' Controparte_1 nel procedimento recante n. r.g. 5344/2025
premesso
- che l'art. 445 bis c.p.c. va interpretato, alla luce del suo tenore letterale nonché dell'art. 100 c.p.c., nel senso che:
a) nel ricorso per accertamento tecnico preventivo deve essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere nel giudizio ordinario cui l'ATP è preordinato, e ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento peritale e la soccombenza all'esito di tale accertamento;
b) il ricorso, in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario, e segnatamente la competenza territoriale del giudice adito;
la presentazione di una valida domanda amministrativa corredata del prescritto certificato medico;
la comunicazione del verbale con accertamento sanitario negativo, ovvero l'omessa convocazione a visita (o la mancata comunicazione del verbale) nel termine di 9 mesi, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (art. 3 comma 5 d.p.r. 21/09/94 n. 698); il mancato verificarsi della decadenza di cui all'art. 42 comma 3 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326; l'ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 56 l. 18/06/09, n. 69, in relazione all'art. 11 l. 12/06/84 n. 222;
l'inesistenza di un giudicato sulla medesima domanda amministrativa;
la sussistenza degli eventuali presupposti anagrafici, segnatamente quanto ai limiti di età eventualmente previsti in relazione alla prestazione invocata (artt. 12 comma 1 e 13 comma 1 d.l. 30/01/71 n. 5 conv. in l. 30/03/71 n. 118; art. 1 comma 1 l. 11/10/90 n. 289);
rilevato
- che, ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo.
La domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedi-mento emanato in sede amministrativa”. L'entrata in vigore di questa norma è stata da ultimo procrastinata al 1° gennaio 2005.
- che nella specie il verbale della competente commissione medica collegiale del 12.11.2024 (su domanda amministrativa del 11.9.2024) è stato comunicato all'istante in data 25.11.2024 – come dallo stesso dedotto – e, pertanto, il presente ricorso depositato in data 25.9.2025 deve ritenersi intempestivo;
- che evidentemente non vale a rimettere nei termini il ricorrente la istanza di autotutela presentata il
6.6.2025 e rigettata dall' il successivo 15.6.2025; CP_1
- che non si fa luogo a pronuncia sulle spese stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.,
p.q.m.
a) dichiara inammissibile l'istanza di accertamento tecnico preventivo;
b) nulla per le spese.
Salerno, 20.11.2025
Il Giudice dott. ssa Francesca D'Antonio