Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01753/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05899/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5899 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Avverso
il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 02/09/2025 avanzata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss della legge 241/1990;
e per la declaratoria del diritto di accesso alla documentazione richiesta con conseguente ordine di esibizione all’amministrazione intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa AR SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso ex art. 116 c.p.a, la ricorrente espone che: - è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Lacco Ameno; - in data 21.08.2017, a seguito degli eventi tellurici che hanno causato ingenti danni nella zona a monte dei comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme, per il predetto immobile veniva redatta una scheda (scheda N. 599) per la verifica del danno e dell’agibilità e veniva assegnato al fabbricato in questione un'inagibilità di tipo "C" (Edificio parzialmente inagibile); - successivamente, prima con ordinanza sindacale n. 30 del 21.09.2017 e poi con ordinanza sindacale n.127 del 13.11.2017, il Sindaco disponeva lo sgombero dell'intero fabbricato nonché l'interdizione dello stesso all'uso cui era destinato; - con i predetti provvedimenti, inoltre, si ordinava “di far effettuare una verifica approfondita dell'immobile di che trattasi e di provvedere a mettere in atto tutti i lavori di assicurazione che il caso richiede a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché conseguentemente a produrre idonea relazione di riscontro degli adempimenti posti in essere, il tutto a firma di un tecnico qualificato ed abilitato per legge, entro 45 gg. dalla notifica della presente ordinanza”; - in data 05.02.2018, veniva richiesta da parte della ricorrente la rettifica dell'ordinanza al fine di escludere dalla disposta interdizione gli appartamenti posti al piano terra; - con ordinanza n. 290 del 12.02.2018 gli appartamenti siti al piano terra venivano ritenuti agibili; - in data 11.08.2020, la ricorrente avanzava SCIA prot. 8008 per la realizzazione di interventi di riparazione e di messa in sicurezza del fabbricato in questione; - la Soprintendenza, con provvedimento n. 3481-P del 24.02.2021 e con provvedimento n. 6883-P del 04.04.2022, rilasciava pareri paesaggistici favorevoli; - a seguito di istanza di contributo di ricostruzione, con decreti nn. 1643/2023 e 1907/2024, veniva concesso, in favore della ricorrente, contributo per “gli interventi di riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo, non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017 in attuazione del D.L. 109/2018” per un totale complessivo di € 618.560,77; - a fronte della (quasi) integrale ultimazione delle operazioni di ripristino, la Struttura Commissariale erogava un importo pari ad € 356.237,50 residuando, ad oggi, il saldo lavori pari ad € 262.323,27; - con la nota del 01.09.2025, la Struttura Commissariale ha: a) avviato, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90, il procedimento teso alla revoca del contributo complessivamente riconosciuto; b) sospeso, ai sensi dell’art. 21 quater Legge 241/90, l’efficacia dei decreti nn. 1643/2023 e 1907/2024 e dato termine per presentare osservazioni; - a fondamento della minacciata revoca e del disposto provvedimento di sospensione veniva evidenziato nel preavviso quanto segue: “nell’ambito delle attività istruttorie svolte dalla Struttura Commissariale sono pervenute informative dalle Autorità competenti che palesano potenziali profili di illegittimità che determinerebbero l’applicazione di quanto previsto dall’art. 24 del D.L. 109/2018 riferendo, tra l’altro, dell’esistenza di presunte volumetrie illegittime non dichiarate nonché di interventi realizzati non coerenti con il reale danno occorso dagli eventi sismici del 21 agosto 2017”; - con l’istanza presentata via pec il 2 settembre 2025, la ricorrente formulava richiesta di accesso agli atti al fine di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione istruttoria sottesa all’avvio del procedimento di revoca, ivi comprese le “informative (pervenute) dalle Autorità competenti”; - la Struttura commissariale non ha dato risposta nel termine previsto dall’art. 25 legge 241 del 1990.
Di qui la proposizione del presente ricorso, con cui la ricorrente, rimarcando la sua legittimazione ed interesse ad accedere alla documentazione richiesta a fini “difensivi” onde poter adeguatamente contrastare la minacciata revoca del contributo e la disposta sospensione dello stesso, lamenta l’illegittimità del silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accesso e chiede che venga accertato il suo diritto di accedere alla documentazione richiesta con conseguente ordine di esibizione all’amministrazione intimata.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha depositato documentazione e chiesto che sul presente ricorso venga dichiarata cessata la materia del contendere in quanto con nota del 23 ottobre 2025 ha dato riscontro positivo alla richiesta di accesso trasmettendo la documentazione oggetto di richiesta.
Parte ricorrente ha depositato memoria e documentazione con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso, deducendo che l’avvenuta trasmissione della documentazione non sarebbe integrale.
Alla camera di consiglio del 7 gennaio 2026, su richiesta congiunta delle parti anche ai fini di un chiarimento da parte dell’Amministrazione, la trattazione del ricorso è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026.
In vista della camera di consiglio del 4 febbraio 2026 le parti non hanno depositato ulteriori memorie né documentazione.
Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il presente ricorso va in parte accolto considerato che:
- parte ricorrente ha chiesto l’accesso alla documentazione istruttoria sottesa all’avvio del procedimento di revoca del contributo a lei concesso e alla disposta sospensione del medesimo contributo;
- sussiste pertanto un qualificato interesse della ricorrente all’accesso a fini difensivi ex art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 con riferimento alla documentazione richiesta e ciò in quanto la conoscenza della stessa è necessaria alla ricorrente al fine disporre di tutti gli elementi utili per articolare, plena cognitio, le difese dei propri interessi giuridicamente rilevanti, prima in fase procedimentale e poi eventualmente in fase processuale;
- la strumentalità del diritto di accesso a tutelare una situazione giuridica protetta dall’ordinamento, come già rilevato dalla sezione (cfr. sent. n. 4188 del 2023), “non si sostanzia in una verifica sulla effettiva utilità degli atti richiesti ai fini della causa bensì nella possibilità per l’interessato di indirizzare le sue scelte difensive nel modo che riterrà più idoneo al suo interesse”: il nesso di strumentalità deve quindi essere inteso in senso ampio, nel senso che la documentazione richiesta deve essere mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante;
- l’accesso difensivo, inoltre, può operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l’accesso partecipativo, salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 451 del 2021; e, tra le altre, TAR Napoli, sez.VI, sent. n.1071 del 2021 e 3142 del 2024);
- l’Amministrazione intimata, in accoglimento dell’istanza di accesso, ha trasmesso documentazione alla richiedente, ma quest’ultima con apposita memoria ha evidenziato che tale trasmissione non è satisfattiva del suo diritto di accesso, in quanto nella stessa vengono richiamati documenti e relazioni tecniche non ostese; talune parti del documento risultano oscurate; non vi è coerenza tra le pagine progressive trasmesse;
- nonostante il rinvio della trattazione concesso dal collegio per le verifiche da parte dell’Amministrazione su quanto opposto da parte ricorrente, l’Amministrazione intimata non ha replicato né ha prodotto ulteriore documentazione o apposita attestazione di assenza di ulteriore documentazione disponibile oltre quella già trasmessa.
Per quanto sopra, pertanto, sul presente ricorso va in parte dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla documentazione già trasmessa dall’Amministrazione e in parte va accolto e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione intimata di esibire a parte ricorrente la documentazione non ancora ostesa, salvo motivato oscuramento da parte dell’Amministrazione dei dati e delle informazioni non pertinenti o comunque non necessari alla difesa di parte ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Si ricorda, infine, che ove la documentazione richiesta non sussista, in tutto o in parte, di tale circostanza va data apposita attestazione da parte dell’Amministrazione intimata, come da giurisprudenza costante di questo TAR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e altri soggetti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN UD, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR SP | IN UD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.