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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2152/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Carmine Cinerari Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Nicola Fumo resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31.5.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione alla ordinanza ingiunzione n. OI-000350298 datata CP_1
17.4.2023 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno 2016, chiedendo “[..] accertare e dichiarare la nullità, e/o
l'illegittimità ed infondatezza, comunque annullare e/o dichiarare l'inefficacia dell'Ordinanza - Ingiunzione n. OI-000350298, datata 17/04/2023, per il CP_1 pagamento della sanzione di € 10.000,00, e degli atti su cui si fonda, atto di accertamento prot. n. .2500.16/10/2017.0313333 del 27/10/2017 e atto CP_1 di accertamento prot. n. .2500.16/10/2017.0313334 del 30/10/2017, per CP_1
1 intervenuta prescrizione del credito a cui si riferiscono e poiché la sanzione veniva irrogata oltre il termine di prescrizione quinquennale [..]”.
Lamentava, in particolare, l'intervenuta prescrizione del diritto alla pretesa contributiva per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3 L. n.
335/1996 nonché di quello alla riscossione delle sanzioni, evidenziando che la pretesa era riferita all'anno 2016 e gli avvisi di accertamento richiamati nell'ordinanza impugnata erano stati inviati nell'anno 2017.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo “[..] accertare e dichiarare la nullità CP_1 della notifica conseguentemente ammettere la documentazione depositata ovvero rimettere l' nei termini;
- respingere il ricorso promosso, in quanto CP_1 inammissibile e/o infondato;
- per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura di giustizia, con favore di spese”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.12.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Non sussistono, anzitutto, i presupposti per la rimessione in termini chiesta dall' . CP_2
L' , costituendosi in giudizio con memoria depositata il 15.10.2024 (ossia il CP_1 giorno antecedente l'udienza del 16.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), ha dedotto che “[..] Si eccepisce la nullità/irregolarità delle notifiche del solo ricorso e del solo decreto di fissazione udienza in quanto avvenuta disgiuntamente in violazione dell'art. 6 comma 8 L.
689/1981 in combinato con l'art. 415 cpc che prescrive, invece, che il ricorso deve essere notificato congiuntamente al decreto di fissazione udienza. La notifica è nulla quando non rispetta le modalità previste dalla legge [..]” (così a pag. 3 della memoria); nelle note scritte depositate il 16.12.2024 ha poi dedotto che “[..] Si ribadisce come la notifica sia nulla/inesistente. Infatti L'art.
7 comma 7 D. LGS 150/2011 prevede che il ricorso e il decreto siano notificati
(congiuntamente) alla parte opposta da parte della cancelleria. Che il ricorso e il decreto debbano essere unitariamente notificati essendo irregolare/nullo/inesistente la notifica disgiunta lo si deduce al contempo dall'art. 415 comma 4 cpc. Inoltre l'oggetto della pec deve recare la dicitura
2 "notificazione ai sensi del D.L. 179/2012". Vieppiù nel caso in esame ricorre una ipotesi di inesistenza della notifica per mancanza di allegazione dell'atto e infatti la singola notifica del ricorso non contiene il decreto di fissazione udienza mentre la singola notifica di questo ultimo non contiene il ricorso [..]”.
Ora, è ben vero, come sostiene l' , che ricorso e decreto di fissazione di CP_2 udienza devono essere notificati (dalla cancelleria) unitariamente e non in modo disgiunto ma è altrettanto vero che, nella specie, i messaggi PEC del
4.6.2024 inoltrati all' dalla cancelleria del Tribunale (cfr. fasc. ) CP_1 CP_1 contenevano tutte le informazioni necessarie (numero di iscrizione a ruolo, autorità giudiziaria, nominativo del ricorrente principale e del resistente principale ) per consentire una tempestiva costituzione in giudizio CP_1 dell' che, invece, si è costituito soltanto con la memoria depositata il CP_2
15.10.2024 (e dunque tardivamente) sanando, in ogni caso, la irregolarità della notifica.
Tanto precisato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente si duole dell'intervenuta prescrizione del diritto alla pretesa contributiva (che non è oggetto di ordinanza ingiunzione) e alla riscossione delle sanzioni per il decorso del termine quinquennale.
Deduce, invero, che “[..] Le pretese contributive di cui alle ordinanze di ingiunzione opposte nella presente sede sono da ritenersi illegittime e infondate in quanto trattasi di crediti di natura contributiva a cui deve applicarsi il termine di prescrizione di 5 anni, di conseguenza sono estinti per prescrizione [..] e che [..] Le sanzioni dovute per l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali non soggiacciono al termine di prescrizione ordinario, ma a quello quinquennale. Il credito per sanzioni aggiuntive ha la stessa natura dell'obbligazione principale [..]. Le pretese contributive si riferiscono all'anno 2016, con avvisi di accertamento inviati nell'anno 2017. Gli avvisi sono inevitabilmente prescritti poiché il termine quinquennale scadeva il 31.12.2022, da spostare di 68 giorni per sospensiva covid, e, alla data del 17.04.2023, data di produzione dell'atto, non della sua
3 notifica, il termine prescrizionale era decorso [..]” (così alle pagg.
3-4 del ricorso).
Ebbene, precisato che parte ricorrente non si duole della omessa notifica degli avvisi di accertamento n. .2500.16/10/2017.0313333 del 27/10/2017 e CP_1 prot. n. .2500.16/10/2017.0313334 del 30/10/2017 richiamati CP_1 nell'ordinanza ingiunzione opposta, occorre rilevare che, com'è noto, il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
L'intervento di depenalizzazione nell'ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
Tale norma ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie: -
l'omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a euro 10.000 annui è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032,00; - l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000.
Ora, relativamente al decorso del termine di prescrizione occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità la prescrizione “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio
2016, n. 9643).
4 Il dies a quo del termine di prescrizione non può allora che coincidere nella specie con l'entrata in vigore D.lgs. n. 8 del 15.01.2016 (ossia il 6.2.2016) - questo essendo il momento in cui l' poteva far valere il diritto di CP_2 riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa – sicchè avuto riguardo alla notifica degli atti di accertamento presupposti del
27.10.2017 e 30.10.2017 (richiamati nell'ordinanza ingiunzione impugnata) ne consegue che il termine di prescrizione, a tale epoca, non era affatto maturato.
Né la prescrizione è comunque maturata in epoca successiva alla notifica degli atti di accertamento.
Occorre, invero tenere conto, anzitutto, della sospensione del termine di prescrizione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) e, quindi, della ulteriore sospensione dei termini prevista dalla normativa c.d. emergenziale.
Ed infatti, a norma dell'art. 103, comma 6-bis, della L. 24 aprile 2020, n. 27 il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale è stato sospeso nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, cioè per complessivi 98 giorni.
Ne consegue che, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione per effetto notifica degli atti di accertamento del 27.10.2017 e 30.10.2017, nonchè della sospensione del termine di prescrizione in forza delle richiamate normative, all'atto della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (datata 17.4.2023), il termine quinquennale di prescrizione non era maturato venendo a scadenza il
23.4.2023/26.4.2023 (27.10.2017/30.10.2017+90 giorni ex art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983 + 98 giorni ex art. 103, comma 6-bis, della
L. 24 aprile 2020, n. 27 + 5 anni).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
5 rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 3 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
6
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2152/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Carmine Cinerari Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Nicola Fumo resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31.5.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione alla ordinanza ingiunzione n. OI-000350298 datata CP_1
17.4.2023 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno 2016, chiedendo “[..] accertare e dichiarare la nullità, e/o
l'illegittimità ed infondatezza, comunque annullare e/o dichiarare l'inefficacia dell'Ordinanza - Ingiunzione n. OI-000350298, datata 17/04/2023, per il CP_1 pagamento della sanzione di € 10.000,00, e degli atti su cui si fonda, atto di accertamento prot. n. .2500.16/10/2017.0313333 del 27/10/2017 e atto CP_1 di accertamento prot. n. .2500.16/10/2017.0313334 del 30/10/2017, per CP_1
1 intervenuta prescrizione del credito a cui si riferiscono e poiché la sanzione veniva irrogata oltre il termine di prescrizione quinquennale [..]”.
Lamentava, in particolare, l'intervenuta prescrizione del diritto alla pretesa contributiva per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3 L. n.
335/1996 nonché di quello alla riscossione delle sanzioni, evidenziando che la pretesa era riferita all'anno 2016 e gli avvisi di accertamento richiamati nell'ordinanza impugnata erano stati inviati nell'anno 2017.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo “[..] accertare e dichiarare la nullità CP_1 della notifica conseguentemente ammettere la documentazione depositata ovvero rimettere l' nei termini;
- respingere il ricorso promosso, in quanto CP_1 inammissibile e/o infondato;
- per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura di giustizia, con favore di spese”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.12.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Non sussistono, anzitutto, i presupposti per la rimessione in termini chiesta dall' . CP_2
L' , costituendosi in giudizio con memoria depositata il 15.10.2024 (ossia il CP_1 giorno antecedente l'udienza del 16.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), ha dedotto che “[..] Si eccepisce la nullità/irregolarità delle notifiche del solo ricorso e del solo decreto di fissazione udienza in quanto avvenuta disgiuntamente in violazione dell'art. 6 comma 8 L.
689/1981 in combinato con l'art. 415 cpc che prescrive, invece, che il ricorso deve essere notificato congiuntamente al decreto di fissazione udienza. La notifica è nulla quando non rispetta le modalità previste dalla legge [..]” (così a pag. 3 della memoria); nelle note scritte depositate il 16.12.2024 ha poi dedotto che “[..] Si ribadisce come la notifica sia nulla/inesistente. Infatti L'art.
7 comma 7 D. LGS 150/2011 prevede che il ricorso e il decreto siano notificati
(congiuntamente) alla parte opposta da parte della cancelleria. Che il ricorso e il decreto debbano essere unitariamente notificati essendo irregolare/nullo/inesistente la notifica disgiunta lo si deduce al contempo dall'art. 415 comma 4 cpc. Inoltre l'oggetto della pec deve recare la dicitura
2 "notificazione ai sensi del D.L. 179/2012". Vieppiù nel caso in esame ricorre una ipotesi di inesistenza della notifica per mancanza di allegazione dell'atto e infatti la singola notifica del ricorso non contiene il decreto di fissazione udienza mentre la singola notifica di questo ultimo non contiene il ricorso [..]”.
Ora, è ben vero, come sostiene l' , che ricorso e decreto di fissazione di CP_2 udienza devono essere notificati (dalla cancelleria) unitariamente e non in modo disgiunto ma è altrettanto vero che, nella specie, i messaggi PEC del
4.6.2024 inoltrati all' dalla cancelleria del Tribunale (cfr. fasc. ) CP_1 CP_1 contenevano tutte le informazioni necessarie (numero di iscrizione a ruolo, autorità giudiziaria, nominativo del ricorrente principale e del resistente principale ) per consentire una tempestiva costituzione in giudizio CP_1 dell' che, invece, si è costituito soltanto con la memoria depositata il CP_2
15.10.2024 (e dunque tardivamente) sanando, in ogni caso, la irregolarità della notifica.
Tanto precisato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente si duole dell'intervenuta prescrizione del diritto alla pretesa contributiva (che non è oggetto di ordinanza ingiunzione) e alla riscossione delle sanzioni per il decorso del termine quinquennale.
Deduce, invero, che “[..] Le pretese contributive di cui alle ordinanze di ingiunzione opposte nella presente sede sono da ritenersi illegittime e infondate in quanto trattasi di crediti di natura contributiva a cui deve applicarsi il termine di prescrizione di 5 anni, di conseguenza sono estinti per prescrizione [..] e che [..] Le sanzioni dovute per l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali non soggiacciono al termine di prescrizione ordinario, ma a quello quinquennale. Il credito per sanzioni aggiuntive ha la stessa natura dell'obbligazione principale [..]. Le pretese contributive si riferiscono all'anno 2016, con avvisi di accertamento inviati nell'anno 2017. Gli avvisi sono inevitabilmente prescritti poiché il termine quinquennale scadeva il 31.12.2022, da spostare di 68 giorni per sospensiva covid, e, alla data del 17.04.2023, data di produzione dell'atto, non della sua
3 notifica, il termine prescrizionale era decorso [..]” (così alle pagg.
3-4 del ricorso).
Ebbene, precisato che parte ricorrente non si duole della omessa notifica degli avvisi di accertamento n. .2500.16/10/2017.0313333 del 27/10/2017 e CP_1 prot. n. .2500.16/10/2017.0313334 del 30/10/2017 richiamati CP_1 nell'ordinanza ingiunzione opposta, occorre rilevare che, com'è noto, il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
L'intervento di depenalizzazione nell'ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
Tale norma ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie: -
l'omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a euro 10.000 annui è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032,00; - l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000.
Ora, relativamente al decorso del termine di prescrizione occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità la prescrizione “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio
2016, n. 9643).
4 Il dies a quo del termine di prescrizione non può allora che coincidere nella specie con l'entrata in vigore D.lgs. n. 8 del 15.01.2016 (ossia il 6.2.2016) - questo essendo il momento in cui l' poteva far valere il diritto di CP_2 riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa – sicchè avuto riguardo alla notifica degli atti di accertamento presupposti del
27.10.2017 e 30.10.2017 (richiamati nell'ordinanza ingiunzione impugnata) ne consegue che il termine di prescrizione, a tale epoca, non era affatto maturato.
Né la prescrizione è comunque maturata in epoca successiva alla notifica degli atti di accertamento.
Occorre, invero tenere conto, anzitutto, della sospensione del termine di prescrizione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) e, quindi, della ulteriore sospensione dei termini prevista dalla normativa c.d. emergenziale.
Ed infatti, a norma dell'art. 103, comma 6-bis, della L. 24 aprile 2020, n. 27 il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale è stato sospeso nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, cioè per complessivi 98 giorni.
Ne consegue che, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione per effetto notifica degli atti di accertamento del 27.10.2017 e 30.10.2017, nonchè della sospensione del termine di prescrizione in forza delle richiamate normative, all'atto della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (datata 17.4.2023), il termine quinquennale di prescrizione non era maturato venendo a scadenza il
23.4.2023/26.4.2023 (27.10.2017/30.10.2017+90 giorni ex art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983 + 98 giorni ex art. 103, comma 6-bis, della
L. 24 aprile 2020, n. 27 + 5 anni).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
5 rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 3 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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