TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 4262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4262 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. NC MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4354 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025
TRA
nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Salvo, presso il cui studio a Palermo, via Nicolò
Gallo n. 14, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Lapi, presso il cui studio a Palermo, via G. Bonafede n.
16, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da accordo depositato il 29/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/04/2025 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con a Palermo il 23/12/2019 e di avere generato due figli Controparte_1
nata a [...] il [...] ed , nato a [...] il [...], ha chiesto la Per_1 Per_2 pronuncia dello scioglimento del matrimonio, l'affidamento condiviso dei minori con dimora prevalente presso di sé e diritto di visita del padre, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale nonché la previsione di un assegno di mantenimento per sé di € 300,00 al mese e di
1 un contributo per il mantenimento dei figli di € 604,80 al mese, oltre al 70% delle spese straordinarie.
In data 08/09/2025 si è costituito in giudizio , il quale ha aderito alla Controparte_1 pronuncia di status e di affidamento dei figli, al cui mantenimento ha chiesto di provvedere con il versamento di un assegno di € 600,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
Con accordo depositato il 29/10/2025 i coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio e confermato di non volersi riconciliare.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 1952/2023, emesso da questo
Tribunale il 10/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente indicato i loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo del 29/10/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1. Le parti dichiarano di voler condurre la propria vita futura nel reciproco rispetto, con esclusione di qualsiasi intromissione nei rispettivi affari personali, restando entrambe libere di fissare la dimora, il domicilio e/o la residenza ove ciascuno lo riterrà più opportuno, dandone, comunque, apposita comunicazione all'altra parte.
1. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_3 genitori con residenza prevalente presso l'abitazione materna.
2. La casa familiare, sita in Palermo nel Corso Calatafimi n. 530, condotta in locazione dalla signora verrà assegnata a quest'ultima, unitamente a Parte_1 tutti i beni mobili ed alle attrezzature che la arredano ad oggi.
Il signor dichiara espressamente di avere già provveduto a trasferire Controparte_1 la propria residenza presso un appartamento che conduce in locazione.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando lo riterrà opportuno nel pieno rispetto degli impegni lavorativi di quest'ultimo e scolastici della prole.
In caso di disaccordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 15:00 fino alle ore 20:00, nonché, a settimane alterne,
2 il venerdì dalle ore 19.00 per poi riaccompagnarli la domenica presso il domicilio della madre alle ore 20.00.
Il padre, inoltre, ha diritto di vedere e tenere con sé i figli minori durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi, osservando il medesimo regime stabilito in sede di separazione per le altre festività.
In ogni caso, nulla vieta ai genitori di concordare e/o modificare tra loro il predetto regime di frequentazione.
5. Il signor si obbliga a corrispondere in favore della signora Controparte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € Parte_1
600,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambi i figli, a decorrere dalla mensilità di novembre 2025.
Importo quest'ultimo che verrà adeguato anno per anno, a decorrere dall'1/11/2026, sulla scorta dell'aggiornamento stabilito dall'Istat - indice Foi.
Lo stesso si obbliga, altresì, a sostenere le spese straordinarie nell'interesse della prole nella misura del 50%, osservando, sul punto, le disposizioni di cui al protocollo in uso presso il
Tribunale di Palermo che dichiara espressamente di conoscere.
6. Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni contributo personale e/o assegno di mantenimento, essendo entrambe economicamente indipendenti.
7. L'assegno unico erogato dall'lnps per i figli continuerà ad essere percepito interamente dalla signora Parte_1
8. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano reciprocamente di avere regolato tra loro tutti i precedenti rapporti economici di dare e avere e, per l'effetto, di non avere reciprocamente null'altro a pretendere l'una dall'altra al di fuori della puntuale esecuzione delle precedenti pattuizioni.
9. Le parti concordano, infine, che ciascun genitore è autorizzato a richiedere ed ottenere autonomamente il rilascio e/o il rinnovo del proprio passaporto, senza necessità del consenso dell'altro genitore, trattandosi di documento personale di identità e di viaggio.
La presente clausola ha valore di espressa dichiarazione di reciproco assenso ai fini dell'art. 3 della legge n. 1185/1967, e potrà essere esibita alle competenti autorità (Questura o
Consolato] per il rilascio del passaporto”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 23/12/2019 da nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 alle condizioni indicate nell'accordo del 29/10/2025 e riportate in parte motiva.
b) Compensa le spese di lite tra le parti.
c) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n.78, p. I, dell'anno 2013).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 30/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA RI NC CE
4