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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4733/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa IA ES Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa SA LO Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4733/2025 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. SARA Parte_1
BAZZANI;
ricorrente
contro ato ad SI (AN) il 15.04.1959; Controparte_1
convenuto
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione
CONCLUSIONI: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2. Il sig. verserà in favore della sig.ra a partire dal mese di Controparte_1 Parte_1 dicembre 2025, un assegno mensile pari ad € 350,00, a titolo di mantenimento, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sul conto corrente intestato alla coniuge ed accesso presso la Unicredit Spa, codice IBAN
[...];
1
3. Spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 settembre 2025, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale Parte_1 per ottenere la separazione dal coniuge Controparte_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza del 27 novembre 2025, è comparso personalmente il sig. il quale, seppur privo CP_1 di difensore, ha dichiarato di essere disponibile a riconoscere alla sig.ra la somma di € Parte_1
350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del coniuge. La ricorrente, preso atto della disponibilità manifestata dal sig. ha modificato la propria domanda e ha precisato le CP_1 seguenti conclusioni: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2. Il sig. verserà in favore della Controparte_1 sig.ra , a partire dal mese di dicembre 2025, un assegno mensile pari ad € 350,00, Parte_1
a titolo di mantenimento, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sul conto corrente intestato alla coniuge ed accesso presso la Unicredit Spa, codice
IBAN [...];
3. Spese di lite compensate”.
Il giudice relatore ha trattenuto la causa decisione.
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è meritevole di accoglimento, in ragione dell'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio ritiene di conformarsi alle conclusioni precisate in udienza, le quali appaiono coerenti con la volontà manifestata dalle parti e rispondenti ai rispettivi interessi, non emergendo profili ostativi di ordine giuridico.
Le spese del presente procedimento, come richiesto, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio a SI (AN) in data 5.12.2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
SI (AN) al n. 35 parte 1 serie // dell'anno 2015; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone che:
2 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2. Il sig. verserà in favore della sig.ra , a partire dal mese di Controparte_1 Parte_1 dicembre 2025, un assegno mensile pari ad € 350,00, a titolo di mantenimento, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sul conto corrente intestato alla coniuge ed accesso presso la Unicredit Spa, codice IBAN
[...]; compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
SA LO IA ES
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa IA ES Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa SA LO Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4733/2025 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. SARA Parte_1
BAZZANI;
ricorrente
contro ato ad SI (AN) il 15.04.1959; Controparte_1
convenuto
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione
CONCLUSIONI: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2. Il sig. verserà in favore della sig.ra a partire dal mese di Controparte_1 Parte_1 dicembre 2025, un assegno mensile pari ad € 350,00, a titolo di mantenimento, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sul conto corrente intestato alla coniuge ed accesso presso la Unicredit Spa, codice IBAN
[...];
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3. Spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 settembre 2025, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale Parte_1 per ottenere la separazione dal coniuge Controparte_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza del 27 novembre 2025, è comparso personalmente il sig. il quale, seppur privo CP_1 di difensore, ha dichiarato di essere disponibile a riconoscere alla sig.ra la somma di € Parte_1
350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del coniuge. La ricorrente, preso atto della disponibilità manifestata dal sig. ha modificato la propria domanda e ha precisato le CP_1 seguenti conclusioni: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2. Il sig. verserà in favore della Controparte_1 sig.ra , a partire dal mese di dicembre 2025, un assegno mensile pari ad € 350,00, Parte_1
a titolo di mantenimento, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sul conto corrente intestato alla coniuge ed accesso presso la Unicredit Spa, codice
IBAN [...];
3. Spese di lite compensate”.
Il giudice relatore ha trattenuto la causa decisione.
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è meritevole di accoglimento, in ragione dell'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio ritiene di conformarsi alle conclusioni precisate in udienza, le quali appaiono coerenti con la volontà manifestata dalle parti e rispondenti ai rispettivi interessi, non emergendo profili ostativi di ordine giuridico.
Le spese del presente procedimento, come richiesto, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio a SI (AN) in data 5.12.2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
SI (AN) al n. 35 parte 1 serie // dell'anno 2015; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone che:
2 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2. Il sig. verserà in favore della sig.ra , a partire dal mese di Controparte_1 Parte_1 dicembre 2025, un assegno mensile pari ad € 350,00, a titolo di mantenimento, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sul conto corrente intestato alla coniuge ed accesso presso la Unicredit Spa, codice IBAN
[...]; compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
SA LO IA ES
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