Sentenza 23 marzo 2007
Massime • 1
Il potere-dovere di restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. può essere esercitato anche dal giudice del rito abbreviato posto che la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non può tradursi in una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2007, n. 21548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21548 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 23/03/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 21548
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 042670/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MANCA Ananio, N. IL 28/08/1983;
avverso ORDINANZA del 16/10/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NUORO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. GERACI V., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'udienza preliminare MANCA Ananio, imputato in ordine al reato di omicidio colposo e detenzione e porto illegale di un fucile da caccia, ha chiesto la celebrazione del giudizio col rito abbreviato. Il giudice in luogo di assumere determinazioni su tale richiesta, ha adottato una complessa ordinanza con la quale ha ritenuto che il fatto è diverso da quello rubricato e che, in particolare, si configura il reato di omicidio doloso in luogo di quello colposo contestato;
ha quindi disposto la restituzione degli atti al P.M. ai fini della modifica dell'imputazione; ed ha altresì disposto la separazione degli atti afferenti ad altri imputati, chiamati a rispondere di detenzione illegale di un fucile e minacce gravi. Ricorre per cassazione il MANCA, deducendo l'abnormità dell'atto in questione. Il giudice, si assume, ha deliberatamente omesso di assumere determinazioni sulla richiesta di giudizio abbreviato, trascurando che, a seguito della riforma introdotta con la L. n. 479 del 1999, la manifestazione di volontà dell'imputato crea nel giudice dell'udienza preliminare l'obbligo di disporre il giudizio abbreviato, salvo il potere di disporre l'eventuale integrazione probatoria ex officio allorché reputi di non poter decidere allo stato degli atti. D'altra parte, l'instaurazione di tale rito esclude la possibilità di modificazioni nella descrizione del fatto, atteso che tale facoltà riconosciuta al P.M. dall'art. 423 c.p.p., è esclusa dall'art. 441 c.p.p., comma 1. Solo nel caso in cui venga svolta attività istruttoria, lo stesso art. 441 c.p.p., consente l'applicazione dell'art. 423 c.p.p., e quindi la modifica dell'imputazione. Il giudice ha conseguentemente adottato una "scorciatoia" che viola i principi d'irretrattabilità dell'azione penale nonché di speditezza del processo e che, soprattutto, viola il diritto di difesa dell'imputato. La statuizione in questione, si assume ancora, si pone fuori dal sistema processuale, comporta una indebita regressione del procedimento e sottrae all'imputato il potere d'iniziativa unilaterale assegnatogli dal legislatore. Essa si risolve in un surrettizio rifiuto del rito abbreviato ed è anche sotto tale profilo abnorme.
Successivamente lo stesso ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha ribadito gli argomenti proposti invocando a sostegno la pronunzia di questa Corte Sez. 1, 4 febbraio 2004, n. 14491. Il ricorso è infondato.
Come si è accennato, l'ordinanza del giudice è assai complessa e reca una compiuta analisi critica del materiale probatorio. Si rammenta che venne in origine elevata imputazione d'omicidio doloso e che per tale imputazione venne pure emessa misura cautelare detentiva. Indi, esaminate le emergenze, non viene condivisa la ridefinizione del fatto da illecito doloso a reato colposo operata dal P.M. nella richiesta di rinvio a giudizio. Si conclude che è possibile disporre la restituzione degli atti al P.M. ai fini della modifica dell'imputazione ancor prima di una formale decisione in ordine al rito abbreviato;
giacché l'accoglimento della richiesta non avrebbe comunque comportato la cristallizzazione dell'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio. Viene a tale ultimo riguardo richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, dopo l'ammissione del rito abbreviato, permane il potere del giudice di disporre la restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521 c.p.p., allorché il fatto è diverso da quello descritto nel capo d'imputazione. Tale potere è espressione di un principio generale dell'ordinamento e, pertanto, può essere esercitato anche dal giudice del rito in questione, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione (Cass.6, 77 2005, n. 36310 Rv. 232407).
Senza dubbio, l'ordinanza di restituzione degli atti al P.M. essendo stata ritenuta la diversità del fatto costituisce un'impropria anticipazione rispetto alla doverosa ammissione del giudizio abbreviato. Il giudice ne è del resto consapevole;
e giustifica tale anticipazione sulla base della considerazione che, comunque, l'ammissione del rito richiesto non avrebbe comunque pregiudicato l'adozione del provvedimento adottato, posto che il potere del giudice di disporre la restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521 c.p.p., allorché il fatto è diverso da quello descritto nel capo d'imputazione è espressione di un principio generale dell'ordinamento. Tale decisiva considerazione è fondata. La questione problematica proposta a questa Corte riguarda, in sintesi estrema, la possibilità di applicare analogicamente l'art.521 c.p.p., e di disporre conseguentemente la restituzione degli atti al P.M. a causa della ritenuta diversità del fatto, anche fuori del giudizio celebrato col rito ordinario.
Essa trova soluzione nei principi enunciati in proposito dalla Corte costituzionale nella sentenza 15 marzo 1994, n. 88. Di fronte al dubbio sulla costituzionalità dell'art. 424 c.p.p., espresso dal giudice remittente, a causa della mancata previsione di un potere del giudice dell'udienza preliminare di trasmettere gli atti al p.m. affinché descriva diversamente il fatto, la Corte osserva che il principio che viene in evidenza è in primo luogo quello della necessaria aderenza del fatto contestato all'imputazione formulata. Ove il giudice dell'udienza preliminare pronunci un provvedimento caratterizzato dall'esigenza che il pubblico ministero precisi ulteriormente o modifichi il fatto enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio (sia che ne individui la fonte normativa nell'art.521 c.p.p., ovvero nell'art. 423 c.p.p.) detta decisione non solo risulta pienamente coerente con la necessità di correlare l'imputazione a quanto di diverso può emergere nell'udienza preliminare, ma deve anche ritenersi doverosa sia ai fini del rispetto del diritto di difesa, sia ai fini del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale. Del resto anche l'art. 429 c.p.p., allorquando pone l'obbligo al giudice di enunciare nel decreto che dispone il giudizio l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui si riferiscono, non può evidentemente intendere, in aderenza al principio del libero convincimento del giudice, null'altro che i fatti così come effettivamente emersi all'esito dell'udienza preliminare ed apprezzati dall'organo giudicante nell'autonomia delle sue funzioni giurisdizionali. Se così non fosse, la norma obbligherebbe illegittimamente il giudice ad operare un rinvio a giudizio contrario alle sue convinzioni per un'imputazione non riscontrabile negli atti processuali che offrono fonti di prova che di essa non possono costituire idoneo e specifico supporto;
oppure, in alternativa, ad emettere sentenza di proscioglimento dall'imputazione così come formalmente contestata, mentre il pubblico ministero dovrebbe procedere ex novo per i fatti realmente emersi. Ma tale ultima soluzione, fondata più sulla lettera dell'art. 424 c.p.p., che su approfondite ragioni di ordine sistematico, viene esclusa in base agli orientamento giurisprudenziali prima analizzati sull'interpretazione degli artt. 423 e 521 c.p.p.. Se nell'udienza preliminare, prosegue la Corte, la modifica o l'integrazione dell'imputazione e persino l'introduzione di un fatto nuovo sono compiute oralmente anche con semplice comunicazione al difensore se l'imputato non è presente, ciò avviene proprio al fine di portare a conclusione nella medesima fase processuale l'attività di controllo giurisdizionale volta a delibare il fondamento dell'accusa ed a fissare il thema decidendum. Sono così evitate, anche mediante il ricorso all'integrazione probatoria, le situazioni di stallo decisorio dovute all'impossibilità di decidere allo stato degli atti, che altrimenti determinerebbero una regressione del procedimento con il rinvio degli atti al pubblico ministero perché inizi di nuovo l'azione penale. Conclusivamente, nulla nella lettera e nello spirito della disciplina in esame, vieta che alle modifiche dell'imputazione ritenute opportune il pubblico ministero possa essere sollecitato mediante un provvedimento del giudice, il quale, ravvisando l'emergere di fatti diversi da quelli contestati, lo inviti espressamente a tali adempimenti. Tale sollecitazione, conclude la Corte, potrà essere mossa anche dopo la chiusura della discussione.
Dunque, la pronunzia evidenzia la presenza di due valori da preservare: da un lato la necessità di correlare l'imputazione alle diverse emergenze che possono scaturire dall'udienza, al fine di assicurare il rispetto del diritto di difesa;
dall'altro evitare che il giudice possa essere costretto a decidere sulla base di un'imputazione non conforme alle risultanze. Entro tali coordinate occorre anche tener conto della propensione del sistema a definire nella stessa fase l'oggetto del decidere, evitando antieconomiche retrocessioni al p.m. per il nuovo esercizio dell'azione penale. Già prima della sentenza della Corte costituzionale la giurisprudenza di merito e quella di legittimità avevano ritenuto possibile che il giudice dell'udienza preliminare invitasse il pubblico ministero a modificare la descrizione del fatto. (Cass., 23 ottobre 1992, Piana, C.E.D. Cass., n. 192921; Foro it. 1993, 2, 470). Dopo l'intervento della Corte costituzionale, questa Corte vi si è ripetutamente riferita per ritenere ammissibile la restituzione degli atti al pubblico ministero a causa della riscontratta diversità del fatto rispetto a quello contestato. Non è impugnabile e non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in applicazione dell'art. 521 c.p.p., ritenendo che il fatto sia diverso da quello contestato. Infatti, deve ritenersi - in conformità ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1994 - che l'esigenza di correlazione dell'imputazione alle risultanze degli atti sia presente in ogni fase processuale e pertanto debba essere garantita, ai fini del rispetto dei diritti di difesa, anche nella udienza preliminare, come peraltro si desume dalla disciplina dettata dall'art. 423 c.p.p., (Cass 5 maggio 2000, Ferrentino, C.E.D. Cass. 216422). Il potere riconosciuto dall'art.521 c.p.p., nella fase dibattimentale è applicabile anche all'udienza preliminare. In conseguenza non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare restituisce gli atti al p.m. in quanto il fatto appare diverso da quello contestato (Cass. 3 ottobre 1997, Casaglieri, C.E.D. Cass.209097. Nello stesso senso Cass. sez. 6, 11 dicembre 2002, n. 14374,
Aquilino; Cass. sez. 6, 8 gennaio 2004, n. 6838/04, D'Alessandro, RV. 228032; Cass. sez. 2, 23 settembre 2004, n. 39882/04, Calabrò, RV. 230214).
In altra pronunzia la Corte, invece, ha riproposto per intero lo schema indicato dalla Corte costituzionale ed ha quindi affermato che non è abnorme, ma rientra, viceversa, nell'ambito dei suoi poteri, il provvedimento con il quale il G.u.p., ritenuto che il fatto è diverso da quello iscritto nel capo di imputazione e preso atto del rifiuto del p.m. di procedere alla sua modifica ai sensi dell'art.423 c.p.p., dispone la restituzione degli atti al medesimo con richiesta di provvedere alla suddetta modifica. Invero, tenuto conto del principio di carattere generale della necessaria correlazione che deve sempre sussistere tra accusa e sentenza, nulla impedisce di applicare in via analogica anche all'udienza preliminare, la cui regolamentazione normativa non contiene una disposizione specifica, il dettato di cui all'art. 521 c.p.p., comma 2, che prevede all'esito del dibattimento, la facoltà del giudice di trasmettere gli atti al p.m., ove accerti che il fatto è diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio (Cass., 13 dicembre 1995, Pilotto, Cass. Pen. 1997, p. 1469).
Senza dubbio la richiamata pronunzia della Corte costituzionale, sebbene riferita all'udienza preliminare, reca enunciazioni di carattere generale che costituiscono un vincolo per l'interprete: il giudice ha non solo il potere ma anche il dovere d'intervenire nel caso in cui riscontri l'incongrua descrizione del fatto. Tale intervento si fonda su una importante base costituzionale: il rispetto del diritto di difesa ed il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale. Si è dunque in presenza di un principio dell'ordinamento che trova generalizzata applicazione, anche fuori dal dibattimento.
In considerazione della portata generale delle enunciazioni contenute in tale pronunzia, la Corte costituzionale le ha confermate proprio nell'ambito del giudizio abbreviato che qui interessa, affermando che "ove il fatto risulti diverso rispetto a quello contestato, il giudice è abilitato, in applicazione del principio generale della correlazione tra accusa e sentenza, a restituire gli atti al pubblico ministero (v. in tale senso, con riferimento al caso in cui la diversità del fatto emerga in esito all'udienza preliminare, sentenza n. 88 del 1994, ove si fa riferimento alla disciplina apprestata dall'art. 521 c.p.p., comma 2): diversamente, il giudice si troverebbe nell'impossibilità di decidere sia sul fatto diverso, sia su quello descritto nell'imputazione" (Sent. Cost. n. 378 del 1997). In attuazione di tali principi, questa Corte ha ritenuto che il potere-dovere di restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521 può essere esercitato anche dal giudice del rito abbreviato, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione (Cass. 6, 7. 7. 2005, n. 36310 Rv. 232407). Non appare invece condivisibile l'assunto enunciato in altra precedente pronunzia, secondo cui è abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato, disponga, in accoglimento della richiesta del P.M., la restituzione a quest'ultimo degli atti, ritenuta l'esistenza di un fatto diverso da quello contestato. La Corte ha osservato che, ai sensi del combinato disposto degli artt.441 e 441 bis c.p.p.,modificati dalla L. n. 479 del 1999 e dal D.L. n. 82 del 2000, convertito con modificazioni nella L. n. 144 del 2000, - anche nell'ipotesi di giudizio abbreviato non condizionato il giudice ha la possibilità di acquisire, in caso di non decidibilità allo stato degli atti, gli elementi necessari ai fini della decisione, con conseguente potere del P.M., ove il fatto risulti diverso da come originariamente indicato, di modificare l'imputazione e di procedere alla contestazione, ai sensi dell'art. 423 c.p.p., all'imputato, il quale può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. (Cass. sez. 1^, 4.2.2004, Rv. 228830). Tale orientamento è in contrasto con le enunciazioni di principio proposte dalla ricordata giurisprudenza costituzionale;
ed inoltre muove da una analisi della disciplina del giudizio abbreviato che non si ritiene di poter condividere. Infatti, dalla lettura integrata degli art. 423 c.p.p., artt. 441 e 441 bis c.p.p., emerge che nell'ambito del giudizio abbreviato trova applicazione l'art. 423 c.p.p., che disciplina la modifica dell'imputazione, solo nei casi in cui il giudice abbia disposto d'ufficio l'assunzione di prove ritenute necessarie ai fini della decisione (art. 441 c.p.p., comma 5); oppure abbia dato corso al giudizio abbreviato condizionato all'integrazione probatoria (art. 441 bis c.p.p., comma 1,). L'applicazione del richiamato art. 423 c.p.p., implica che, a seguito delle nuove acquisizioni probatorie il P.M. può modificare l'imputazione. È dunque chiaro che tale disciplina riguarda la situazione in cui la diversità del fatto è ravvisata dal P.M. ;
diversa da quella oggetto del presente procedimento, che è invece quella in cui la necessità di ridefinizione del fatto è frutto non di un'iniziativa del P.M. ma di una autonoma valutazione del giudice. Si tratta, come si è evidenziato più sopra, di una contingenza radicalmente differente che non è disciplinata dall'art. 423 c.p.p., e che è regolata dall'applicazione analogica dell'art. 521 c.p.p.. In tal modo viene assicurato il rispetto dei richiamati principi costituzionali afferenti al rispetto del diritto di difesa ed al controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale. In conclusione il provvedimento del giudice, sebbene intempestivo, non è illegittimo, ma da attuazione ad un principio dell'ordinamento di generalizzata applicazione.
Esso poi, in concreto, non pregiudica le prerogative della difesa, poiché consente di esprimere rinnovate scelte processuali alla luce della nuova imputazione.
Il ricorso va quindi rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2007