Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/02/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato IANE MAFFEI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pisa (PI), via Gaetano Malasoma n. 24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio crede. La IG.ra rimarrà nella casa familiare. Parte_2
2) Affidamento e modalità di frequentazione dei figli minori.
a. Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori. Entrambi i genitori Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, gli stessi potranno anche esercitare disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà le figlie con sé. Le decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della loro residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie stesse, salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria.
1
c. Il padre starà con le figlie secondo il seguente modulo di frequentazione:
i. Fine settimana. A fine settimane alterni, dall'uscita da scuola il venerdì al rientro a scuola il lunedì.
ii. Settimana. Dall'uscita da scuola il mercoledì al rientro a scuola il venerdì della settimana con fine settimana materno. Dall'uscita da scuola il lunedì al rientro a scuola il martedì della settimana con fine settimana paterno.
iii. Festività natalizie. Durante le vacanze scolastiche natalizie verrà alternato, di anno in anno, il periodo dalle ore 10-10,30 del 25 dicembre alle ore 10-10,30 del 30 dicembre e quello dalle ore 10-
10,30 del 30 dicembre alle ore 10-10,30 del giorno dell'Epifania trascorrendo le figlie quest'ultimo giorno con l'altro genitore che ne curerà il rientro a scuola alla ripresa dell'attività. Le figlie minori trascorreranno l'intera giornata della vigilia di Natale, dalle ore 10-10,30 alle ore 10-10,30 del giorno successivo, con il genitore con il quale non trascorrerà il primo dei due periodi sopra indicati.
Per le vacanze scolastiche natalizie 2026 la madre starà con le figlie nel primo periodo (25 – 30 dicembre) e dal giorno dell'Epifania e il padre il 24 dicembre e dal 30 dicembre al giorno 5 gennaio
2026, e così via alternando di anno in anno. iv. Festività pasquali. Durante le vacanze scolastiche pasquali verrà alternato, di anno in anno, il primo periodo, dalla conclusione della scuola alle ore 10-10,30 della Pasqua, al secondo periodo, dalle ore 10-10,30 della Pasqua al rientro a scuola. Per le vacanze scolastiche pasquali 2025 il padre trascorrerà con le figlie il primo periodo e la madre il secondo e così via alternando di anno in anno.
v. Festività 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1 novembre – 8 dicembre. Le minori staranno con ciascun genitore nel rispetto del criterio dell'alternanza fra le stesse ad eccezione dell'ipotesi in cui la festività cada nel fine settimana (da intendersi dal venerdì) che non verrà modificato da tale evenienza. vi. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con le figlie un periodo CP_1 di quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di sovrapposizione di date negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre.
Per il periodo residuo rispetto alle rispettive vacanze verrà seguito il calendario ordinario con la precisazione che, salva la frequentazione di eventuali campi solari da parte di una o di entrambe le figlie, ciascun genitore avrà cura dell'organizzazione delle figlie per tutto il tempo non occupato dalla scuola sino all'orario di riconsegna all'altro (ossia per il periodo corrispondente teoricamente all'inizio della scuola e fino all'usuale conclusione delle attività scolastiche). Tale precisazione vale anche in qualsiasi altro caso in cui durante l'osservanza del calendario ordinario una o entrambe le figlie non frequentino la scuola per qualsiasi motivo (chiusura scuola, malattia delle bambine, ecc.). vii. I compleanni delle figlie saranno festeggiati metà giornata con il padre e metà con la madre, con entrambe le figlie. Il pranzo con il genitore che non sarebbe affidatario quel giorno, dalle ore 10,00-
10,30 e fino alle ore 16,30-17,00 e la cena con l'altro. viii. Nel caso di malattia delle figlie, laddove fosse prolungata, il genitore non convivente in quel periodo potrà recuperare, e comunque quello convivente si impegna a consentire che l'altro possa recarsi a fare visita al figlio malato. ix. Nel caso di impedimenti per motivi di lavoro e/o di salute di uno dei genitori che comportino pernottamenti fuori sede le figlie staranno con l'altro genitore se disponibile compatibilmente con i propri impegni.
2 x. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire a ciascuno di loro un rapporto continuativo e significativo con le figlie. xi. Come principio generale, derogabile per accordo, i genitori s'impegnano a chiedere la disponibilità dell'altro qualora, per qualsiasi motivo, non possano trascorrere la nottata con le figlie nei giorni di propria spettanza, rimanendo sin da ora autorizzati ad affidare e a Per_1 Per_2 persone di fiducia, nell'ambito familiare, qualora tale genitore manifesti un impedimento.
3) Mantenimento delle figlie minori.
Il IG. , oltre a provvedere direttamente alle necessità delle figlie nei periodi Parte_1 durante i quali quest'ultime abiteranno con lui, corrisponderà, con decorrenza da febbraio 2025 e quale contributo al mantenimento complessivo delle figlie, alla IG.ra Parte_2
a mezzo bonifico bancario e/o contanti, la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili (per 12 mensilità). La somma fissata è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici TA (la prima rivalutazione sarà effettuata l'anno successivo all'omologa del presente accordo), purché l'indice sia positivo.
I coniugi danno atto e riconoscono che il IG. ha già provveduto a versare Parte_1 anticipatamente alla IG.ra , che ne rilascia quietanza, quale contributo al mantenimento Pt_2 delle figlie per il periodo da febbraio 2025 a marzo 2027 compresi, la somma di € 13.000,00
(tredicimila/00) a mezzo bonifico bancario.
Con decorrenza dal mese di aprile 2027, il pagamento da parte del IG. alla Parte_1
IG.ra del contributo al mantenimento complessivo delle figlie, pari a Parte_2
Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili (per 12 mensilità), verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e/o contanti.
Le spese straordinarie saranno sostenute interamente dal IG. , previo accordo Parte_1
e documentate.
I coniugi danno atto e riconoscono che il IG. ha già provveduto a versare alla Parte_1
IG.ra , che ne rilascia quietanza, la somma di € 13.000,00 (tredicimila/00) a titolo di Pt_2 anticipo spese straordinarie future.
Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo
d'Intesa 2010:
1. Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i ticket. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
2. Spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche, viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
3. Spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
4. Spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
5. Spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
3 Nel caso in cui sia la IG.ra ad anticipare le predette spese, la stessa Parte_2 dovrà inviare al IG. idonea documentazione e quest'ultimo dovrà provvedere Parte_1 al relativo rimborso entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Al fine di evitare contenziosi i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al “Protocollo sul mantenimento dei figli” del Tribunale di Lucca, qui riprodotto unicamente per la condivisione della parte richiamata.
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- Attività ludico-ricreative (centri estivi);
- Cellulare;
4 - Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- Spese per Comunione, ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”.
4) Detrazioni.
Le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno per intero al IG. . Parte_1
5) Rapporti economici fra i coniugi.
Il IG. corrisponderà, con decorrenza da febbraio 2025 e quale contributo al Pt_1 mantenimento, alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario e/o contanti la Parte_2 somma di Euro 600,00 (seicento/00) mensili (per 12 mensilità). La somma fissata è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici TA (la prima rivalutazione sarà effettuata l'anno successivo all'omologa del presente accordo), purché l'indice sia positivo.
I coniugi danno atto e riconoscono che il IG. ha già provveduto a versare Parte_1 anticipatamente alla IG.ra , quale contributo al mantenimento per il periodo da febbraio Pt_2
2025 a novembre 2026 compresi, la somma di € 13.200,00 (tredicimiladuecento/00) a mezzo bonifico bancario.
Con decorrenza dal mese di dicembre 2026, il pagamento da parte del IG. Parte_1 alla IG.ra del contributo al mantenimento pari a Euro 600,00 Parte_2
(seicento/00) mensili (per 12 mensilità), verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e/o contanti.
Il IG. si impegna, infine, ad accollarsi interamente, fino al mese di febbraio Parte_1
2027 compreso, le rate sia del mutuo fondiario n. 019/005238/00 del 29/04/2020 che del mutuo ipotecario n. 0009/019/009075 del 15/06/2022. A decorrere dal mese di marzo 2027 le parti convengono che la IG.ra dovrà accollarsi le rate dei suddetti mutui per la Parte_2 percentuale di sua spettanza pari al 75% del dovuto.
6) Accordi relativi al patrimonio immobiliare e mobiliare.
Controparte_2
A definizione di ogni rapporto di dare ed avere e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il IG. oltre all'assegno di Parte_1 mantenimento di cui al punto 5) e ad integrazione del suddetto contributo al mantenimento del coniuge, si impegna a cedere e trasferire alla IG.ra , che si impegna ad Parte_2 accettare, il diritto di proprietà pari a 3/10 dell'intero sui seguenti immobili:
1. Immobili siti nel Comune di Lucca (LU), frazione Sant'Anna, Via F. Ferraris, n. 178, e precisamente: a) villetta unifamiliare elevata a due piani fuori terra oltre piano ammezzato, collegati da scala interna, con circostante terreno adibito a giardino, entrostante a terreno di insistenza e pertinenza della superficie catastale di mq 393 (trecentonovantatre).
La villetta è rappresentata all'Agenzia delle Entrate al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca al foglio 123, particella 287, categoria A/7, classe 3, consistenza vani 10,5, superficie catastale mq 227
(escluse aree scoperte mq 222), rendita € 1.138,79 - classe energetica D come da Attestato di prestazione energetica;
b) piccolo fabbricato uso ripostiglio/autorimessa elevato ad un piano fuori terra accessorio della villetta suddescritta alla lettera a), composto da due vani comunicanti, di cui uno a uso ripostiglio e l'altro ad uso autorimessa, entrostante a terreno di insistenza della superficie catastale di mq 27 (ventisette). Il fabbricato è rappresentato all'Agenzia delle Entrate al Catasto
5 Fabbricati del Comune di Lucca al foglio 123, particella 671, categoria C/6, classe 10, consistenza mq 24, superficie catastale mq 31, rendita Euro 101,64.
Tali beni sono pervenuti ai coniugi per atto di compravendita del 9 marzo 2020 rogato dal Notaio
Dott. Notaio in Lucca, Rep. n. 17264/8269, registrato all'Agenzia delle Entrate Persona_3
Ufficio di Lucca il 18/03/2020 al n. 1925, serie 1T e trascritto a Lucca il 18/03/2020 ai nn. 3.018,
3.019 e 3.020 di Registro Particolare (doc. 23).
La cessione dei diritti di proprietà è da ritenersi comprensiva anche della cucina presente nella villetta.
La villetta è dotata del prescritto attestato di prestazione energetica, pienamente valido ed efficace
(doc. 24).
2. Porzioni immobiliari facenti parte dello stabile sito in Comune di Torino (TO), Via Cibrario, n.
74: - al piano settimo (ottavo fuori terra): appartamento composto da ingresso, cucina, soggiorno/pranzo, una camera ed accessori;
alle coerenze: vano ascensore e vano scale, cortile comune, altro alloggio del piano, via Cibrario ed ancora altro alloggio del piano;
al piano primo interrato: locale cantina distinto con il numero 15 (quindici); alle coerenze: corridoio comune, cantina n. 7, terrapieno lato Via Cibrario e cantina n. 8.
Dette porzioni immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al foglio
1174, particella 188, subalterno 159 (in origine sub 146) Via Luigi Cibrario n. 74, piani 7-S1, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 4, superficie catastale mq 73 escluse aree scoperte mq 71, Rendita € 1.115,55 - classe energetica D come da Attestato di prestazione energetica.
Tali beni sono pervenuti ai coniugi per atto di compravendita del 15 ottobre 2015 rogato dal Notaio
Notaio in Torino, Rep. n. 344/268, registrato a Torino in data 23 ottobre Persona_4
2015 al n. 19951 (doc. 25).
La cessione dei diritti di proprietà è da ritenersi comprensiva anche della cucina presente nell'appartamento. L'appartamento è dotato del prescritto attestato di prestazione energetica, pienamente valido ed efficace (doc. 26).
L'appartamento è corredato dai proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni così come determinate ai sensi dell'art. 1117 c.c.
****************
I beni immobili oggetto del presente atto verranno trasferiti liberi da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, vincoli o gravami di sorta, ad eccezione soltanto del fondo patrimoniale nonché, per quanto concerne gli immobili siti nel Comune di Lucca (LU), frazione Sant'Anna, Via F. Ferraris, n.
178, dell'ipoteca iscritta presso l'Agenzia delle Entrate di Lucca in data 04/05/2020 al Registro generale n. 5227 e al Registro Particolare n. 756 a favore della
[...]
a garanzia del mutuo concesso alle parti con Controparte_3 atto a rogito Notaio in data 29/04/2020 repertorio n. 3888/3136 registrato a Persona_4
Torino 1 il 30 aprile 2020 al n. 15858 e, per quanto concerne le porzioni immobiliari facenti parte dello stabile sito in Comune di Torino (TO), Via Cibrario, n. 74, dell'ipoteca iscritta presso l'Agenzia delle Entrate di Torino a favore della Controparte_3
a garanzia del mutuo concesso alle parti con atto a rogito Notaio
[...] Per_5
in data 15/06/2022 repertorio n. 5127/3246 registrato presso l'Ufficio Territoriale di Torino
[...]
– D.P. I° il 16 giugno 2022 n. 30104 Serie 1T, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, così come pervenuti alla parte acquirente.
6 Il trasferimento comprenderà tutti i diritti, le azioni o ragioni, ogni aderenza e pertinenza.
****************
I coniugi si impegnano ad attuare mediante successivo atto notarile entro e non oltre 60 giorni dalla data dell'omologa del presente atto da parte del Tribunale di Lucca, la predetta sistemazione patrimoniale in attuazione degli accordi di separazione.
Le parti convengono che tutte le spese per la stipula del pubblico contratto relativo agli atti di cessione degli anzidetti diritti immobiliari, ed ogni altro eventuale adempimento necessario alla realizzazione di detti trasferimenti immobiliari, verrà interamente sostenuto dal IG. Parte_1
[...]
****************
Le parti dichiarano, fin da ora, che la modifica e il trasferimento dei diritti immobiliari sopra descritti che verrà attuato in esecuzione del presente atto costituisce patto essenziale della loro separazione e sono quindi attratti nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/99 e come precisato dalla Circolare in data 21/06/2012 n. 27 dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale normativa, nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013 n. 18 e della circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
2/E del 21 febbraio 2014.
****************
Controparte_4
7) della casa familiare. CP_5
I coniugi espressamente riconoscono e concordano che i beni mobili che arredano la casa coniugale rimarranno attribuiti in proprietà esclusiva alla IG.ra . Parte_2
8) Casa familiare.
La casa di residenza della famiglia sita in Lucca, frazione Sant'Anna, Via F. Ferraris, n. 178 viene assegnata, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., alla IG.ra , con tutti gli arredi e corredi ivi Pt_2 presenti, dandosi atto che il IG. preleverà i propri effetti personali. Pt_1
9) Consenso rilascio/rinnovo passaporti.
Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione delle figlie minori sui documenti di ciascuno.
10) Efficacia immediata.
I coniugi dichiarano di voler dare immediata efficacia agli accordi sopra elencati sin dalla data della sottoscrizione del presente ricorso.
Con l'attuazione degli accordi oggetto del presente ricorso i ricorrenti si danno reciprocamente atto di non avere ulteriori pretese economiche da vantare l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo in ragione del pregresso rapporto matrimoniale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Torino (TO) l'8/9/2011, dal quale sono nate le due figlie (nata Per_1 Per_ l'11/9/2012) e (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
7 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Torino (TO) in data 8/9/2011, debitamente trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torino (TO) all'Atto Numero 270, Parte 2,
Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2011, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Torino (TO) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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