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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/09/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 3342 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno
2016
Promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1
Crescenzo
appellante contro
Controparte_1
Controparte_2
appellati contumaci
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 186/16 del Giudice di Pace di Sarno
- Opposizione al verbale di contravvenzione al Codice della Strada
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 186/16 del Giudice di Pace di Sarno che aveva rigettato il suo ricorso in opposizione al verbale di contravvenzione al Codice della Strada
n. 700011624616 notificato dalla Polizia Stradale di il 29/09/2015 ed CP_1 elevato il 22/08/2015 a contestazione della violazione degli artt. 158 commi 1 e
5 lettera f e 214 comma 8 C.d.S. e con irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 861,00 e di quella accessoria della rimozione del veicolo.
fondava l'impugnazione sui seguenti motivi: Parte_1
-travisamento ed errata motivazione in merito alla mancata contestazione immediata;
-omesso riscontro in merito all'ordinanza del Comandante dei Vigili Urbani;
-errato apprezzamento in ragione dell'art. 2700 cc;
-mancato apprezzamento dei motivi a sostegno del ricorso.
Nonostante la regolare notifica, la ed il Controparte_1 [...]
non si costituivano in giudizio. CP_2
Precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti costituite i termini ex art. 190 cpc di giorni 40 per le comparse conclusionali.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Nel verbale opposto non è sufficientemente indicata la ragione per cui i verbalizzanti non procedettero alla contestazione immediata dell'infrazione in violazione del disposto dell'art. 201 C.d.S.
Anche la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 8837/2005) ha precisato come la contestazione immediata di cui all'art. 201 C.d.S. assuma "un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio" svolgendo una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore.
Di conseguenza, "la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento".
Inoltre, l'opponente ha prodotto altresì un argomento di prova (seppur senza data certa) della revoca del fermo amministrativo della sua auto la cui sussistenza unitamente alla circolazione del mezzo ha determinato l'irrogazione della parte più cospicua della sanzione pecuniaria applicata.
La dubbiezza dell'esito della lite induce a compensare le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla il verbale opposto.
2) Spese compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore il 05/09/2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 3342 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno
2016
Promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1
Crescenzo
appellante contro
Controparte_1
Controparte_2
appellati contumaci
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 186/16 del Giudice di Pace di Sarno
- Opposizione al verbale di contravvenzione al Codice della Strada
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 186/16 del Giudice di Pace di Sarno che aveva rigettato il suo ricorso in opposizione al verbale di contravvenzione al Codice della Strada
n. 700011624616 notificato dalla Polizia Stradale di il 29/09/2015 ed CP_1 elevato il 22/08/2015 a contestazione della violazione degli artt. 158 commi 1 e
5 lettera f e 214 comma 8 C.d.S. e con irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 861,00 e di quella accessoria della rimozione del veicolo.
fondava l'impugnazione sui seguenti motivi: Parte_1
-travisamento ed errata motivazione in merito alla mancata contestazione immediata;
-omesso riscontro in merito all'ordinanza del Comandante dei Vigili Urbani;
-errato apprezzamento in ragione dell'art. 2700 cc;
-mancato apprezzamento dei motivi a sostegno del ricorso.
Nonostante la regolare notifica, la ed il Controparte_1 [...]
non si costituivano in giudizio. CP_2
Precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti costituite i termini ex art. 190 cpc di giorni 40 per le comparse conclusionali.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Nel verbale opposto non è sufficientemente indicata la ragione per cui i verbalizzanti non procedettero alla contestazione immediata dell'infrazione in violazione del disposto dell'art. 201 C.d.S.
Anche la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 8837/2005) ha precisato come la contestazione immediata di cui all'art. 201 C.d.S. assuma "un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio" svolgendo una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore.
Di conseguenza, "la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento".
Inoltre, l'opponente ha prodotto altresì un argomento di prova (seppur senza data certa) della revoca del fermo amministrativo della sua auto la cui sussistenza unitamente alla circolazione del mezzo ha determinato l'irrogazione della parte più cospicua della sanzione pecuniaria applicata.
La dubbiezza dell'esito della lite induce a compensare le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla il verbale opposto.
2) Spese compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore il 05/09/2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo