Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2004, n. 13890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13890 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/02/2004
Dott. FERRUA IU - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 281
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 023716/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI UC N. IL 14/02/1951;
2) EL NA N. IL 27/04/1957;
avverso SENTENZA del 12/07/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Antonio Albano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Con sentenza 12 luglio 2002 la Corte d'appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara del o aprile 1995, condannava RO IU, UG GI, GI IK, rispettivamente segretaria comunale, assessore ed impiegata addetta al protocollo del Comune di Goro, alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di falso materiale in atto pubblico, cosi unificati i fatti contestati ai capi A) e B) d'imputazione, e concesse le attenuanti generiche.
Secondo la prospettazione dell'accusa, all'inizio del dicembre 1992 GI UG, assessore dei lavori pubblici del Comune di Goro, si era accorto che nei verbali di alcune deliberazioni della Giunta comunale alle quali non aveva inteso presenziare, era stato indicato come presente. Aveva quindi inviato una lettera, protocollata in data 12 dicembre, all'impiegata GI ed al segretario comunale CI RO, dolendosi del fatto. La RO aveva reagito osservando che l'errore era apparente, perché risultava soltanto dai brogliacci della seduta, mentre negli originali delle deliberazioni il UG era dato assente. Si era quindi doluta dell'invio di una lettera ufficiale ed aveva chiesto che si ponesse rimedio all'accaduto. L'espediente per porre fine al dissidio era consistito nell'invio da parte del UG di un biglietto di auguri natalizi indirizzato alla RO e nell'indurre la GI a "rettificare" il registro di protocollo sostituendo il biglietto di auguri alla lettera del 12 dicembre, mediante cancellazione con tratti obliqui di penna dell'oggetto originario della missiva iscritto a protocollo ed iscrizione del nuovo oggetto "Auguri Buon Natale". Hanno proposto separati ricorsi per Cassazione la difesa del UG e della GI.
Il UG deduce nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale per i fatti contestati al capo A) d'imputazione (falsa attestazione che un biglietto d'auguri era stato consegnato dal UG all'ufficio protocollo del Comune il 12.12.92 anziché il 19.12.02). Mancava infatti nel caso in esame l'esercizio di un potere certificativo da parte dell'agente, posto che la condotta si era tradotta soltanto nell'apposizione di un timbro e nell'annotazione del numero di protocollo sul biglietto d'auguri, che non poteva essere considerato atto amministrativo. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al fatto contestato al capo B), vale a dire l'alterazione del registro di protocollo. Si tratterebbe infatti di falso grossolano sia per le modalità della cancellazione effettuata con tratti obliqui di penna, che non impedivano la lettura del testo sottostante, sia perché non venivano mai protocollati biglietti di auguri, con la conseguenza che non poteva ingenerarsi l'erronea convinzione che fosse stato corretto il registro. Con il terzo motivo si deduce mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo B) perché, se la prassi escludeva la protocollazione dei biglietti di auguri, non vi poteva essere violazione della pubblica fede ed i terzi non potevano essere tratti in inganno. Se il fine era quello di sopprimere od occultare la lettera del 12.12.92, esso non fu raggiunto, perché il documento rimase integro, nella disponibilità della destinataria, cioè della RO. Sarebbe stato più semplice sostituire la lettera con altra di tenore innocuo. La Corte di merito avrebbe trascurato l'ipotesi alternativa, peraltro ritenuta plausibile, che la GI avesse agito di propria iniziativa, senza esserne richiesta dal UG o dalla RO, allo scopo di sanare il dissidio insorto tra l'assessore e vice- sindaco ed il segretario comunale. La Corte di merito avrebbe anche trascurato di considerare che la GI non aveva mai affermato di essere stata richiesta ne' dalla RO ne' dal UG di sostituire la lettera del 12.12.92 con il biglietto di auguri, di apporre su quest'ultimo il medesimo numero di protocollo della lettera, di cancellare l'annotazione della ricezione del primo documento sul registro di protocollo e di inserire la scritta "Auguri di buon Natale". L'ipotesi alternativa dovrebbe inoltre essere accolta alla luce del principio del favor rei e della regola in dubio prò reo.
Con il quarto motivo il UG si duole ancora dell'omessa motivazione in ordine alla ritenuta superfluità della perizia grafica, richiesta dalla difesa già in primo grado, per accertare la provenienza delle scritte numeriche apposte sul biglietto di auguri, sulla lettera del 12.12.92 e sul registro di protocollo e quindi la credibilità della GI, che aveva dichiarato di aver apposto tutte le scritte, nonostante le differenze di grafia riscontrabili. E la medesima doglianza viene mossa con riferimento alla deposizione del Sindaco di Goro, che pure era stata richiesta.
La GI deduce con unico motivo erronea applicazione ed interpretazione della legge penale con riferimento alla carenza di offensività del fatto ex art. 49 c.p. nonché manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla negata innocuità del falso. Osserva che la sentenza impugnata ha affermato che il falso non potrebbe ritenersi innocuo in ragione del contesto in cui esso si è inserito, perché la RO avrebbe potuto avere con il UG un contrasto diverso da quello già prospettato, relativo all'errore verificatosi su un atto diverso da un brogliaccio di delibera e cioè su una delibera vera e propria. Tale argomentazione non considererebbe che il contrasto era relativo ad un fatto banale, privo di ogni rilievo sia all'interno che all'esterno del Comune e si fonderebbe su rilievi di natura del tutto ipotetica e congetturale. D'altra parte tutte le parti coinvolte erano pienamente d'accordo a sostituire la lettera e si trattava di situazioni giuridiche che erano nella loro piena disponibilità ed erano estranee alla funzione istituzionale dell'Ente, mentre la delibera di Giunta era stata validamente assunta. Non vi sarebbe stata lesione di interessi giuridici tutelati dalla genuinità del documento.
Il primo motivo di ricorso del UG è inammissibile per difetto d'interesse ad impugnare. La Corte di merito ha escluso la sussistenza del reato di falso ideologico contestato al capo A), relativo all'apposizione sul biglietto di auguri del numero di protocollo relativo alla missiva del 12.12.92 ed ha ritenuto che la condotta descritta ai capi A e B realizzi un'unica ipotesi di falso materiale, relativa all'alterazione del registro di protocollo. Il secondo motivo di ricorso del UG, così come l'unico motivo della GI, ripropongono la tesi, disattesa dalla sentenza impugnata, del carattere innocuo del falso, prospettata in riferimento al disposto dell'art. 49 c.p. La sentenza impugnata ha correttamente osservato che va escluso che possa parlarsi di falso innocuo e ciò non soltanto perché la situazione oggetto del contrasto non rientrava nella disponibilità delle parti, involgendo la documentazione della condotta posta in essere da un assessore comunale e vice-sindaco che si lamentava di pretese irregolarità del segretario comunale nella documentazione delle presenze ad una delibera di Giunta, fatto d'evidente interesse pubblico, ma perché tale contrasto poteva costituire elemento indice di irregolarità più gravi. In proposito la Corte di merito ha correttamente osservato che alla data del 12.12.92 la delibera di Giunta cui il UG si lamentava di esser stato dato per presente, era già affissa all'albo pretorio, sì che difficilmente questi avrebbe potuto scambiare il brogliaccio per la delibera e fare riferimento nella lettera non al brogliaccio, ma a quest'ultima. Si tratta di rilievo non ipotetico, ma fondato sull'esame delle date degli atti e sulla qualità e competenza dei personaggi coinvolti. Sotto altro profilo la cancellazione sul registro protocollo, effettuata con tratti obliqui di penna in modo tale da lasciar leggere il testo sottostante, e l'indicazione del nuovo oggetto, non erano tali da escludere la possibilità di trarre in inganno i terzi, perché si trattava, come ha osservato la sentenza impugnata, delle modalità usuali per le cancellazioni e correzioni da effettuarsi su atti di quel tipo, mentre la circostanza che per prassi non si iscrivessero a protocollo i biglietti augurali, non poteva certamente essere universalmente nota, sì da escludere ogni capacità decettiva della condotta.
D'altra parte in tema di falso documentale, l'elemento che caratterizza l'atto pubblico va ravvisato non tanto nella particolare intensità dell'efficacia probatoria dell'atto, quanto nell'appartenenza del fatto attestato alla sfera di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale o caduta sotto la sua immediata percezione;
deve quindi ritenersi atto pubblico ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni;
rientrano, di conseguenza, nell'ambito della tutela prevista dall'art. 476 c. p., non solo gli atti destinati a spiegare la loro efficacia nei confronti dei terzi, ma anche gli atti meramente interni, cioè quegli atti formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni al fine di documentare fatti inerenti all'attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative alle quali egli è addetto. E questa Corte ha ritenuto più volte che il registro di protocollo integri gli estremi dell'atto pubblico (Cass. pen., Sez. 5^, 23/02/1998, n. 4424, Marchesi, Giust. Pen., 1999, 2^, 353; Cass. pen., Sez. 2^, 12/03/1997, n. 9209, Roncaglia e altri, Cass. Pen., 1998, 1629; Cass. pen., Sez. 5^, 02/05/1994, Vallitea, Cass. Pen., 1996, 499). Per altro verso, venendo al terzo motivo di ricorso del UG, la finalità non era di sopprimere la lettera del 12.12.92, ma di cancellarne ogni evidenza ufficiale, essendosi raggiunto un accordo tra il UG e la RO. Nè la Corte ha errato nel ritenere che la GI non potesse aver agito da sola e di propria iniziativa, perché ha convincentemente osservato che il UG ha ammesso di esser stato presente nel momento in cui la GI procedeva ad iscrivere a protocollo il biglietto di auguri, ed ha ritenuto non credibile che egli non abbia prestato attenzione a quanto l'impiegata stava facendo. Va infine osservato che correttamente la Corte non ha ammesso la perizia grafica e la deposizione del sindaco di Goro richieste dalla difesa UG, e già respinte dai giudici di primo grado. Il UG era presente all'annotazione sul registro di protocollo compiuta dalla GI, sì che ogni indagine sulla paternità delle scritturazioni, già riconosciute per proprie dalla GI, non poteva che ritenersi superflua, mentre i termini del contrasto tra il UG e la GI erano stati illustrati dai diretti protagonisti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2004