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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/12/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 752/2023 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VENDITTELLI SABRINA RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RR AR
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.2023 , nato a [...] il Parte_1
10.7.1964, premesso di aver sposato il 19.6.1993 con rito concordatario nata Controparte_1
a Pontecorvo (FR) il 23.1.1969, matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Pontecorvo, al n. 34, parte II, serie A, anno 1993 e che dall'unione erano stati generati i figli nata a [...] in data [...], e , nato a Cassino (FR) in [...] Per_1 Per_2
23.2.2007, quest'ultimo affetto da Sindrome di Down (Trisomia 21), ha dedotto che tra i coniugi era stata omologata separazione consensuale con decreto del 22.5.2017 del Tribunale di Cassino.
Ha allegato, nello stesso tempo, essersi ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la disciplina degli istituti connessi.
Ha aggiunto che la sig.ra si sarebbe allontanata da diverso tempo dalla casa Controparte_1 già coniugale, unitamente al figlio minore , trasferendo la residenza di entrambi anche Per_2 formalmente dal 18.3.2022 in Pignataro Interamna (FR), Via Santo Ianni n. 2 presso l'abitazione del suo nuovo compagno con il quale avrebbe intrapreso una relazione stabile da diversi anni, il tutto senza chiedere il previo consenso del padre,.
Ciò dedotto, il ricorrente ha chiesto, quanto alle condizioni di divorzio, affidarsi congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento paritario alternato e contributo di entrambe le Per_2 parti al suo mantenimento al 50% ciascuno, con ripartizione dell'indennità di accompagnamento del figlio in misura pari per i due genitori e identico regime quanto alle detrazioni fiscali.
***
Si è costituita la resistente e non si è opposta al divorzio. Ha contestato la circostanza di essersi trasferita, unitamente al figlio, senza il consenso de ricorrente;
ha allegato che , Per_2 quando rientra presso di lei di ritorno dalle visite con il padre, si mostra molto agitato e ha concluso, quanto alle statuizioni relative al figlio all'epoca minore, stabilirsi l'affidamento condiviso con collocamento paritario o, in subordine, assegno in favore di essa resistente nella misura di euro 600 mensili a titolo di contributo al mantenimento.
Confermate, con ordinanza riservata depositata il 22.3.2024 dalla Presidente delegata le condizioni di separazione, nel corso dell'istruttoria si è proceduto a consulenza tecnica di ufficio per accertare le capacità genitoriali dei coniugi ed eventuali problemi rispetto al collocamento di . Per_2
Le parti, con note di trattazione scritta congiunte per l'udienza del 17.12.2025, hanno concluso concordemente nei termini di seguito trascritti:
“1. il figlio , maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi della legge 104 del Per_2
1992, art. 3, comma 3, è affidato ad entrambi i genitori e convivrà con ciascuno di loro in modo alternato presso la loro abitazione con cadenza quindicinale, con diritto di visita per il genitore non convivente di almeno due volte a settimana, salvo diversi accordi tra i genitori, sempre con il pernotto presso il genitore convivente;
2. il figlio trascorrerà le festività natalizie alternativamente, dal 23 al 30 dicembre o Per_2 dal 31 al 7 gennaio, con il padre o con la madre, fatto salvo il diritto di visita di almeno due giorni del genitore non convivente (per l'anno in corso, dal 23 al 30 dicembre 2025 resterà con il padre e dal 31 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 resterà con la madre); ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua o di Pasquetta, con l'uno o con l'altro genitore, ad iniziare dalla madre;
infine, trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiato;
in ogni caso, con recupero degli eventuali giorni di convivenza non usufruiti;
3. nel periodo estivo (orientativamente da metà giugno a metà settembre) trascorrerà Per_2
15 giorni presso il domicilio della madre e/o del padre con le stesse modalità di cui al punto
1, salvo diverso accordo. Se uno dei due genitori farà vacanza in posti lontani si potrà soprassedere ai due incontri settimanali di con l'altro genitore. Vacanze estive, se Per_2 programmate, da comunicare all'altro genitore entro il mese di maggio al fine di garantire una possibile organizzazione dei tempi da parte di entrambi i genitori. I genitori potranno avvalersi anche di una baby-sitter quando non presenti per motivi di lavoro e/o altro durante il loro periodo di collocamento;
4. ogni genitore provvederà nel periodo di rispettiva permanenza alla gestione quotidiana delle attività di , alla gestione delle terapie, degli appuntamenti medici e delle attività Per_2 riabilitative, agli impegni scolastici e alle sue esigenze di svago, salvo diverso accordo in base ai loro impegni lavorativi favorendo altresì il rapporto con l'altro genitore e tutti i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. i genitori prenderanno congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per la salute,
l'educazione e la cura di con particolare riguardo alla scelta delle terapie, percorsi Per_2 riabilitativi, inserimento in strutture specializzate, programmi educativi e ricreativi. A titolo esemplificativo non potranno, senza il consenso dell'altro genitore, cambiare la sua residenza, il domicilio o l'abitazione, o percepire o richiedere contributi correlati allo stesso;
6. la sig.ra presta il suo consenso affinché venga inserito in un Controparte_1 Per_2 centro diurno per fare attività e vita sociale ed in particolare affinché venga sperimentato
l'inserimento di nel centro diurno di Piedimonte San Germano (FR), Loc. Per_2
Moscardino, proposto dal sig. . Nel caso in cui non dovesse trovarsi bene nel Pt_1 Per_2 centro diurno di Loc. Moscardino, un eventuale altro centro diurno, alternativo a quello, dovrà essere valutato ed approvato da entrambi i genitori;
7. , salvo diverso successivo accordo, avrà la residenza anagrafica presso la madre e Per_2 il domicilio presso entrambi i genitori nei 15 giorni di permanenza alternata. Un eventuale cambio di residenza, di domicilio o di abitazione di dovrà essere deciso dai genitori, Per_2 in accordo tra di loro;
8. ciascun genitore nel periodo di permanenza di presso di lui provvederà al suo Per_2 mantenimento diretto, senza chiedere all'altro contributi di sorta mentre le spese straordinarie per la sua cura e educazione (come individuate nel protocollo d'intesa del Tribunale di
Cassino) saranno ripartite tra entrambi i genitori nella misura del 50% e, salvo si tratti di spese imprevedibili, necessarie ed urgenti, saranno concordate preventivamente;
9. l'indennità di accompagnamento, la pensione, ed ogni altro contributo correlato a Per_2 dovranno confluire nel libretto postale e/o altro conto corrente intestato allo stesso, salvo
l'eccezione di seguito relativamente al contributo di cura. Tutte le somme saranno, in ogni caso, destinate alla cura ed assistenza ordinaria di;
Per_2
10. il libretto postale e/o altro conto corrente intestato a verrà gestito dal genitore Per_2 con il quale lo stesso convivrà nel periodo di rispettiva permanenza, il quale potrà attingervi per far fronte alle spese ordinarie, mentre le spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente, salvo si tratti di spese imprevedibili, necessarie ed urgenti, con obbligo di rendiconto all'altro genitore;
11. la sig.ra , verserà al sig. per 5 anni, decorrenti Controparte_1 Parte_1 da maggio 2025, euro 350,00 mensili, pari al 50% del contributo di cura per le disabilità gravissime erogato dal Consorzio dei Comuni del Cassinate, che al momento confluiscono sul conto corrente della stessa, che il sig. si impegna a utilizzare per il Parte_1 figlio e per il quale la sig.ra rinuncia a chiedere al sig. Per_2 Controparte_1 [...]
il conto del suo utilizzo per il figlio. Alla scadenza del quinquennio, da maggio Parte_1
2025 a maggio 2030, il contributo di cura, se ancora spettante, sarà versato sul libretto o conto corrente intestato a ed entrambi i genitori vi potranno attingere con obbligo di Per_2 rendiconto all'altro;
12. il sig. , a fronte di detto accordo sul contributo di cura, rinuncia ad Parte_1 avere giustificazione completa ed esaustiva dell'utilizzo del contributo di cura dal 2020 al 2025 con conseguente rinuncia alla domanda ex art. 709 ter c.p.c. di ammonimento e risarcitoria di cui alla memoria integrativa del procedimento di divorzio giudiziale r.g.n. 752/2023;
13. essendo entrambi i genitori lavoratori dipendenti, gli assegni familiari ed ogni altra misura stabilita a sostegno della genitorialità e dei figli verranno suddivisi tra i genitori al 50%;
14. ciascun coniuge porterà in detrazione nella propria dichiarazione fiscale le spese sanitarie sostenute durante il periodo di permanenza del figlio;
Per_2 15. i permessi ed ogni altra misura prevista dalla Legge 104/1992 e ss.mm.ii. verranno usufruiti, per i prossimi due anni, in via esclusiva, dal sig. ; alla scadenza del biennio Parte_1
i permessi verranno usufruiti, mensilmente, in via alternata, da entrambi i genitori, mentre ogni altra misura prevista dalla Legge 104/1992 verrà usufruita, dall'uno o dall'altro genitore, previo accordo;
16. essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti nulla sarà corrisposto a titolo di assegno divorzile;
17. la casa già coniugale sita in Piedimonte San Germano (FR), via Mameli n. 2, resterà temporaneamente assegnata alla sig.ra fino al 30.9.2026, quando provvederà Controparte_1
a riconsegnarla al sig. , legittimo proprietario tornando nella sua piena disponibilità.” Pt_1
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta.
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pontecorvo, al n. 34, parte II, serie A, anno
1993, e che è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Cassino del 22.5.2017.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c.
1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese delle parti sono conformi alla legge, per la parte in cui le parti possono disporre.
La Suprema Corte, in proposito, ha chiarito (Cassazione, ordinanza n. 2670/2023, tra le altre) che in materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo.
In caso contrario, si dovrebbe, invero, concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno. La Suprema Corte, pertanto, ha precisato che è applicabile al figlio maggiorenne portatore di handicap l'art.337 ter cod.civ. (già art.155, comma, 2 c.c.) nella parte in cui attribuisce ai genitori il potere di spartirsi tra loro, secondo la più conveniente regolamentazione, i compiti di accudimento e di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del figlio al quale anche dopo la rottura della convivenza coniugale essi devono prestare cura e assistenza. Permangono quindi efficaci le disposizioni che consentono al giudice di intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, le intese delle parti possono essere recepite, con la precisazione, però, che esse non hanno la capacità di disporre in ordine all'affidamento, cosicché la relativa previsione, contenuta nel punto 1 delle conclusioni congiunte sopra trascritte, non è efficace.
***
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite. Per le medesime ragioni il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, deve essere posto definitivamente a carico di entrambe le parti, giusta metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 752/2023 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Pontecorvo, al n. 34, parte II, serie A, anno 1993;
➢ riconosce, nei sensi di cui in motivazione, le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite;
➢ pone il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, definitivamente a carico di entrambe le parti, giusta metà ciascuna.
Cassino, lì 17/12/2025 Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 752/2023 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VENDITTELLI SABRINA RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RR AR
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.2023 , nato a [...] il Parte_1
10.7.1964, premesso di aver sposato il 19.6.1993 con rito concordatario nata Controparte_1
a Pontecorvo (FR) il 23.1.1969, matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Pontecorvo, al n. 34, parte II, serie A, anno 1993 e che dall'unione erano stati generati i figli nata a [...] in data [...], e , nato a Cassino (FR) in [...] Per_1 Per_2
23.2.2007, quest'ultimo affetto da Sindrome di Down (Trisomia 21), ha dedotto che tra i coniugi era stata omologata separazione consensuale con decreto del 22.5.2017 del Tribunale di Cassino.
Ha allegato, nello stesso tempo, essersi ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la disciplina degli istituti connessi.
Ha aggiunto che la sig.ra si sarebbe allontanata da diverso tempo dalla casa Controparte_1 già coniugale, unitamente al figlio minore , trasferendo la residenza di entrambi anche Per_2 formalmente dal 18.3.2022 in Pignataro Interamna (FR), Via Santo Ianni n. 2 presso l'abitazione del suo nuovo compagno con il quale avrebbe intrapreso una relazione stabile da diversi anni, il tutto senza chiedere il previo consenso del padre,.
Ciò dedotto, il ricorrente ha chiesto, quanto alle condizioni di divorzio, affidarsi congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento paritario alternato e contributo di entrambe le Per_2 parti al suo mantenimento al 50% ciascuno, con ripartizione dell'indennità di accompagnamento del figlio in misura pari per i due genitori e identico regime quanto alle detrazioni fiscali.
***
Si è costituita la resistente e non si è opposta al divorzio. Ha contestato la circostanza di essersi trasferita, unitamente al figlio, senza il consenso de ricorrente;
ha allegato che , Per_2 quando rientra presso di lei di ritorno dalle visite con il padre, si mostra molto agitato e ha concluso, quanto alle statuizioni relative al figlio all'epoca minore, stabilirsi l'affidamento condiviso con collocamento paritario o, in subordine, assegno in favore di essa resistente nella misura di euro 600 mensili a titolo di contributo al mantenimento.
Confermate, con ordinanza riservata depositata il 22.3.2024 dalla Presidente delegata le condizioni di separazione, nel corso dell'istruttoria si è proceduto a consulenza tecnica di ufficio per accertare le capacità genitoriali dei coniugi ed eventuali problemi rispetto al collocamento di . Per_2
Le parti, con note di trattazione scritta congiunte per l'udienza del 17.12.2025, hanno concluso concordemente nei termini di seguito trascritti:
“1. il figlio , maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi della legge 104 del Per_2
1992, art. 3, comma 3, è affidato ad entrambi i genitori e convivrà con ciascuno di loro in modo alternato presso la loro abitazione con cadenza quindicinale, con diritto di visita per il genitore non convivente di almeno due volte a settimana, salvo diversi accordi tra i genitori, sempre con il pernotto presso il genitore convivente;
2. il figlio trascorrerà le festività natalizie alternativamente, dal 23 al 30 dicembre o Per_2 dal 31 al 7 gennaio, con il padre o con la madre, fatto salvo il diritto di visita di almeno due giorni del genitore non convivente (per l'anno in corso, dal 23 al 30 dicembre 2025 resterà con il padre e dal 31 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 resterà con la madre); ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua o di Pasquetta, con l'uno o con l'altro genitore, ad iniziare dalla madre;
infine, trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiato;
in ogni caso, con recupero degli eventuali giorni di convivenza non usufruiti;
3. nel periodo estivo (orientativamente da metà giugno a metà settembre) trascorrerà Per_2
15 giorni presso il domicilio della madre e/o del padre con le stesse modalità di cui al punto
1, salvo diverso accordo. Se uno dei due genitori farà vacanza in posti lontani si potrà soprassedere ai due incontri settimanali di con l'altro genitore. Vacanze estive, se Per_2 programmate, da comunicare all'altro genitore entro il mese di maggio al fine di garantire una possibile organizzazione dei tempi da parte di entrambi i genitori. I genitori potranno avvalersi anche di una baby-sitter quando non presenti per motivi di lavoro e/o altro durante il loro periodo di collocamento;
4. ogni genitore provvederà nel periodo di rispettiva permanenza alla gestione quotidiana delle attività di , alla gestione delle terapie, degli appuntamenti medici e delle attività Per_2 riabilitative, agli impegni scolastici e alle sue esigenze di svago, salvo diverso accordo in base ai loro impegni lavorativi favorendo altresì il rapporto con l'altro genitore e tutti i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. i genitori prenderanno congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per la salute,
l'educazione e la cura di con particolare riguardo alla scelta delle terapie, percorsi Per_2 riabilitativi, inserimento in strutture specializzate, programmi educativi e ricreativi. A titolo esemplificativo non potranno, senza il consenso dell'altro genitore, cambiare la sua residenza, il domicilio o l'abitazione, o percepire o richiedere contributi correlati allo stesso;
6. la sig.ra presta il suo consenso affinché venga inserito in un Controparte_1 Per_2 centro diurno per fare attività e vita sociale ed in particolare affinché venga sperimentato
l'inserimento di nel centro diurno di Piedimonte San Germano (FR), Loc. Per_2
Moscardino, proposto dal sig. . Nel caso in cui non dovesse trovarsi bene nel Pt_1 Per_2 centro diurno di Loc. Moscardino, un eventuale altro centro diurno, alternativo a quello, dovrà essere valutato ed approvato da entrambi i genitori;
7. , salvo diverso successivo accordo, avrà la residenza anagrafica presso la madre e Per_2 il domicilio presso entrambi i genitori nei 15 giorni di permanenza alternata. Un eventuale cambio di residenza, di domicilio o di abitazione di dovrà essere deciso dai genitori, Per_2 in accordo tra di loro;
8. ciascun genitore nel periodo di permanenza di presso di lui provvederà al suo Per_2 mantenimento diretto, senza chiedere all'altro contributi di sorta mentre le spese straordinarie per la sua cura e educazione (come individuate nel protocollo d'intesa del Tribunale di
Cassino) saranno ripartite tra entrambi i genitori nella misura del 50% e, salvo si tratti di spese imprevedibili, necessarie ed urgenti, saranno concordate preventivamente;
9. l'indennità di accompagnamento, la pensione, ed ogni altro contributo correlato a Per_2 dovranno confluire nel libretto postale e/o altro conto corrente intestato allo stesso, salvo
l'eccezione di seguito relativamente al contributo di cura. Tutte le somme saranno, in ogni caso, destinate alla cura ed assistenza ordinaria di;
Per_2
10. il libretto postale e/o altro conto corrente intestato a verrà gestito dal genitore Per_2 con il quale lo stesso convivrà nel periodo di rispettiva permanenza, il quale potrà attingervi per far fronte alle spese ordinarie, mentre le spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente, salvo si tratti di spese imprevedibili, necessarie ed urgenti, con obbligo di rendiconto all'altro genitore;
11. la sig.ra , verserà al sig. per 5 anni, decorrenti Controparte_1 Parte_1 da maggio 2025, euro 350,00 mensili, pari al 50% del contributo di cura per le disabilità gravissime erogato dal Consorzio dei Comuni del Cassinate, che al momento confluiscono sul conto corrente della stessa, che il sig. si impegna a utilizzare per il Parte_1 figlio e per il quale la sig.ra rinuncia a chiedere al sig. Per_2 Controparte_1 [...]
il conto del suo utilizzo per il figlio. Alla scadenza del quinquennio, da maggio Parte_1
2025 a maggio 2030, il contributo di cura, se ancora spettante, sarà versato sul libretto o conto corrente intestato a ed entrambi i genitori vi potranno attingere con obbligo di Per_2 rendiconto all'altro;
12. il sig. , a fronte di detto accordo sul contributo di cura, rinuncia ad Parte_1 avere giustificazione completa ed esaustiva dell'utilizzo del contributo di cura dal 2020 al 2025 con conseguente rinuncia alla domanda ex art. 709 ter c.p.c. di ammonimento e risarcitoria di cui alla memoria integrativa del procedimento di divorzio giudiziale r.g.n. 752/2023;
13. essendo entrambi i genitori lavoratori dipendenti, gli assegni familiari ed ogni altra misura stabilita a sostegno della genitorialità e dei figli verranno suddivisi tra i genitori al 50%;
14. ciascun coniuge porterà in detrazione nella propria dichiarazione fiscale le spese sanitarie sostenute durante il periodo di permanenza del figlio;
Per_2 15. i permessi ed ogni altra misura prevista dalla Legge 104/1992 e ss.mm.ii. verranno usufruiti, per i prossimi due anni, in via esclusiva, dal sig. ; alla scadenza del biennio Parte_1
i permessi verranno usufruiti, mensilmente, in via alternata, da entrambi i genitori, mentre ogni altra misura prevista dalla Legge 104/1992 verrà usufruita, dall'uno o dall'altro genitore, previo accordo;
16. essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti nulla sarà corrisposto a titolo di assegno divorzile;
17. la casa già coniugale sita in Piedimonte San Germano (FR), via Mameli n. 2, resterà temporaneamente assegnata alla sig.ra fino al 30.9.2026, quando provvederà Controparte_1
a riconsegnarla al sig. , legittimo proprietario tornando nella sua piena disponibilità.” Pt_1
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta.
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pontecorvo, al n. 34, parte II, serie A, anno
1993, e che è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Cassino del 22.5.2017.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c.
1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese delle parti sono conformi alla legge, per la parte in cui le parti possono disporre.
La Suprema Corte, in proposito, ha chiarito (Cassazione, ordinanza n. 2670/2023, tra le altre) che in materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo.
In caso contrario, si dovrebbe, invero, concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno. La Suprema Corte, pertanto, ha precisato che è applicabile al figlio maggiorenne portatore di handicap l'art.337 ter cod.civ. (già art.155, comma, 2 c.c.) nella parte in cui attribuisce ai genitori il potere di spartirsi tra loro, secondo la più conveniente regolamentazione, i compiti di accudimento e di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del figlio al quale anche dopo la rottura della convivenza coniugale essi devono prestare cura e assistenza. Permangono quindi efficaci le disposizioni che consentono al giudice di intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, le intese delle parti possono essere recepite, con la precisazione, però, che esse non hanno la capacità di disporre in ordine all'affidamento, cosicché la relativa previsione, contenuta nel punto 1 delle conclusioni congiunte sopra trascritte, non è efficace.
***
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite. Per le medesime ragioni il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, deve essere posto definitivamente a carico di entrambe le parti, giusta metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 752/2023 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Pontecorvo, al n. 34, parte II, serie A, anno 1993;
➢ riconosce, nei sensi di cui in motivazione, le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite;
➢ pone il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, definitivamente a carico di entrambe le parti, giusta metà ciascuna.
Cassino, lì 17/12/2025 Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi