Trib. Cassino, sentenza 20/12/2025, n. 1622
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Cessazione degli effetti civili del matrimonio

    Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio è stato trascritto e che è intervenuta separazione consensuale omologata. Nessun elemento induce ad affermare che le parti si siano riconciliate, pertanto la comunione materiale e spirituale è venuta meno senza possibilità di ricostituzione, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970.

  • Accolto
    Intese raggiunte dalle parti

    Le intese delle parti sono conformi alla legge per la parte in cui le parti possono disporre. Si precisa che, in materia di figli maggiorenni portatori di handicap grave, trovano applicazione le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, ma non quelle sull'affidamento. Pertanto, la previsione sull'affidamento contenuta nel punto 1 delle conclusioni congiunte non è efficace, mentre le altre intese sono recepite.

  • Rigettato
    Autosufficienza economica dei coniugi

    Essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, nulla sarà corrisposto a titolo di assegno divorzile.

  • Accolto
    Assegnazione temporanea alla madre

    La casa già coniugale sita in Piedimonte San Germano (FR), via Mameli n. 2, resterà temporaneamente assegnata alla sig.ra Controparte_1 fino al 30.9.2026, quando provvederà a riconsegnarla al sig. Parte_1, legittimo proprietario tornando nella sua piena disponibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cassino, sentenza 20/12/2025, n. 1622
    Giurisdizione : Trib. Cassino
    Numero : 1622
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

    Testo completo