Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01723/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Scarmato e Nazzareno Latassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Catanzaro, Via G. Da Fiore, 34;
Guardia di Finanza - Reparto Operativo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di recupero di emolumenti stipendiali, nota nr. -OMISSIS- datata 3 settembre 2021 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria – Ufficio Amministrazione – Sezione Gestione Finanziaria della Guardia di Finanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria - -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa AT PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, già appuntato scelto q.s. della Guardia di Finanza, con il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedeva l’annullamento della nota prot. -OMISSIS- del 9 settembre 2021, con la quale il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria della Guardia di Finanza gli aveva ordinato la restituzione della somma di €. 7.536,16, già corrispostagli a titolo di emolumenti stipendiali non dovuti per il periodo compreso tra il 25 luglio 2020 e il 30 aprile 2021.
Durante tale arco temporale, invero, il M.E.F. aveva pagato per intero gli stipendi al ricorrente, il quale si trovava in aspettativa in attesa di transito ai ruoli civili in quanto, per ragioni mediche accertate dall’apposita Commissione, era stato valutato non più idoneo alla permanenza nel ruolo militare.
Tuttavia, secondo l’Amministrazione, il trattamento afferente al periodo indicato spettava invece nella sola misura del 50%, essendo stata disposta, attraverso la determinazione n. -OMISSIS- in data 24 luglio 2020 del Comandante Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, la sospensione precauzionale dal servizio del signor -OMISSIS-, con decorrenza dal 25 luglio 2020, in relazione alla pendenza di un procedimento penale.
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto di recupero emarginato in epigrafe sostenendone l’illegittimità per violazione di legge, dedotta con riferimento all’art. 3 L. 241/1990, per il difetto di motivazione dell’atto, e agli artt. 920 e 921 D. Lgs. 66/2010, per la mancata considerazione della sentenza del TAR n. -OMISSIS-.
La sospensione precauzionale, atto presupposto del provvedimento gravato nel presente giudizio, era invero stata impugnata dal signor -OMISSIS- dinanzi a questo Tribunale nel ricorso n. -OMISSIS-, che si era concluso con sentenza del TAR Calabria n. -OMISSIS- del 22 settembre 2021 di annullamento del provvedimento gravato.
3. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria – -OMISSIS-, resistendo al ricorso.
4. La domanda cautelare, trattata all’udienza camerale del 24 novembre 2021, era respinta da questo Tribunale con l’ordinanza n. -OMISSIS-.
5. Successivamente, con sentenza n. -OMISSIS-del 22 settembre 2022 il Consiglio di Stato, sezione II, riformava in appello la sentenza di questo TAR n. -OMISSIS-, disponendo la reiezione del ricorso di primo grado e affermando la legittimità del provvedimento di sospensione dal servizio.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze portava dunque ad esecuzione, nei confronti del ricorrente, la determinazione di recupero delle somme n. -OMISSIS- del 3 settembre 2021 (impugnata con l’atto introduttivo del presente giudizio), mediante il procedimento di riscossione ex r.d. 639/1910, emettendo apposita ingiunzione di pagamento n. -OMISSIS- del 16 maggio 2023.
A seguito della mancata opposizione e in difetto della restituzione della somma dovuta da parte del militare, l’Amministrazione dava corso alla procedura telematica di iscrizione coattiva a mezzo ruolo tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER).
6. Nella memoria difensiva del 3 febbraio 2026 l’Avvocatura erariale evidenziava nuovi sviluppi rilevanti della vicenda.
Parte resistente dava atto, invero, che il procedimento penale nel quale risultava imputato il ricorrente era stato medio tempore definito dal Tribunale di -OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS-, emessa in data 11 aprile 2022, con cui era stata pronunciata l’assoluzione del signor -OMISSIS- da tutte le contestazioni a lui ascritte con la formula piena « perché il fatto non sussiste ». L’appello promosso dalla Procura della Repubblica, osservava ancora l’Avvocatura, era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di -OMISSIS- - Prima Sezione Penale, con sentenza n. -OMISSIS- del 28 marzo 2024, divenuta irrevocabile in data 26 settembre 2024. In considerazione di tali decisioni, inoltre, il Comandante Regionale Calabria della Guardia di Finanza, con determinazione n. -OMISSIS- del 26 marzo 2025, notificata in data 27 marzo 2025, aveva disposto la revoca, a tutti gli effetti, della richiamata sospensione precauzionale dall'impiego disposta a decorrere dal 25 luglio 2020, nonché la riammissione in servizio ed il collocamento in aspettativa del signor -OMISSIS- ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. 18 aprile 2002, in attesa di transito nei ruoli civili.
Veniva conseguentemente disposto - riferiva l’Avvocatura - il discarico del credito la cui riscossione era stata affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed erano state impartite disposizioni al Centro Informatico Amministrativo Nazionale del Corpo per la regolarizzazione della posizione retributiva del militare.
Rappresentate le suddette circostanze, l’Amministrazione resistente chiedeva che il ricorso venisse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026 la causa era trattenuta in decisione.
8. Il Collegio, attese le dichiarazioni di parte resistente, e in assenza di qualsivoglia contestazione da parte del ricorrente, ritiene che la causa debba essere definita con sentenza di improcedibilità ex art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
9. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda che ha costituito oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
AT PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT PI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.