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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 21/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4460/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ferrari Laura del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Pisanzio Barbara del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Serralunga di Crea (AL) il 24/06/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 8, Parte II - Serie A, Anno 1998.
Dall'unione sono nati i figli e oggi entrambi maggiorenni, solo il primo Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 20/09/2016 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Serralunga di Crea (AL) il 24/06/1998, trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 8, Parte II - Serie A, Anno 1998 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. si dà atto che le parti hanno concordato che il IG verserà un importo una tantum Pt_1 alla NO , pari ad €. 35.000,00, in unica soluzione, che accetta. Si precisa che Pt_2 detto importo è comprensivo degli arretrati degli assegni di mantenimento parzialmente non versati ad oggi dal sig. , dell'una tantum vera e propria a titolo di assegno divorzile, Pt_1 della quota di TFR e di qualsivoglia altra somma dovuta, nonché del risarcimento del danno che la NO lamenta per i presunti fatti di cui alla diffida datata 30.9.2024 citata Pt_2 in premessa. La sig.ra , con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia a procedere Pt_2 in ogni sede civile e/o penale, a sporgere querela e/o denuncia e/o esposto e/o segnalazione a qualsivoglia Autorità nei confronti del per i suddetti presunti fatti e parimenti il Pt_1 IG si impegna, per il futuro, pur negando ogni propria responsabilità, ad astenersi Pt_1 dal porre in essere, anche per il tramite di terze persone, gli atti contestati. Il mancato rispetto, da parte della NO , degli impegni di cui sopra, comporterà risoluzione Pt_2 dell'accordo, con obbligo alla restituzione da parte della stessa delle somme percepite, mentre il mancato rispetto da parte del , degli impegni di cui sopra, consentirà alla Pt_1 NO di procedere in ogni sede nei confronti del;
Pt_2 Pt_1
2. si dà atto che con la corresponsione della somma di cui al precedente punto 1) le parti nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra, a qualsivoglia titolo o ragione per quanto sopra indicato, fatto salvo il venir meno dei reciproci impegni di cui al medesimo punto;
3. a carico del IG , a titolo di concorso al mantenimento della figlia sarà Pt_1 Per_2 posto l'obbligo di versare alla NO la somma mensile di €. 400,00 oltre ISTAT, Pt_2
pagina 2 di 3 oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Vercelli che si intende qui totalmente richiamato. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
4. si dà atto che il figlio è divenuto economicamente autosufficiente e, per l'effetto, Per_1 sarà revocato l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in capo al sig.
; Pt_1
5. la NO perderà il cognome del marito. Parte_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 20/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4460/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ferrari Laura del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Pisanzio Barbara del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Serralunga di Crea (AL) il 24/06/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 8, Parte II - Serie A, Anno 1998.
Dall'unione sono nati i figli e oggi entrambi maggiorenni, solo il primo Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 20/09/2016 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Serralunga di Crea (AL) il 24/06/1998, trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 8, Parte II - Serie A, Anno 1998 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. si dà atto che le parti hanno concordato che il IG verserà un importo una tantum Pt_1 alla NO , pari ad €. 35.000,00, in unica soluzione, che accetta. Si precisa che Pt_2 detto importo è comprensivo degli arretrati degli assegni di mantenimento parzialmente non versati ad oggi dal sig. , dell'una tantum vera e propria a titolo di assegno divorzile, Pt_1 della quota di TFR e di qualsivoglia altra somma dovuta, nonché del risarcimento del danno che la NO lamenta per i presunti fatti di cui alla diffida datata 30.9.2024 citata Pt_2 in premessa. La sig.ra , con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia a procedere Pt_2 in ogni sede civile e/o penale, a sporgere querela e/o denuncia e/o esposto e/o segnalazione a qualsivoglia Autorità nei confronti del per i suddetti presunti fatti e parimenti il Pt_1 IG si impegna, per il futuro, pur negando ogni propria responsabilità, ad astenersi Pt_1 dal porre in essere, anche per il tramite di terze persone, gli atti contestati. Il mancato rispetto, da parte della NO , degli impegni di cui sopra, comporterà risoluzione Pt_2 dell'accordo, con obbligo alla restituzione da parte della stessa delle somme percepite, mentre il mancato rispetto da parte del , degli impegni di cui sopra, consentirà alla Pt_1 NO di procedere in ogni sede nei confronti del;
Pt_2 Pt_1
2. si dà atto che con la corresponsione della somma di cui al precedente punto 1) le parti nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra, a qualsivoglia titolo o ragione per quanto sopra indicato, fatto salvo il venir meno dei reciproci impegni di cui al medesimo punto;
3. a carico del IG , a titolo di concorso al mantenimento della figlia sarà Pt_1 Per_2 posto l'obbligo di versare alla NO la somma mensile di €. 400,00 oltre ISTAT, Pt_2
pagina 2 di 3 oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Vercelli che si intende qui totalmente richiamato. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
4. si dà atto che il figlio è divenuto economicamente autosufficiente e, per l'effetto, Per_1 sarà revocato l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in capo al sig.
; Pt_1
5. la NO perderà il cognome del marito. Parte_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 20/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3