Sentenza 14 dicembre 2010
Massime • 1
L'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'indulto va valutata, in caso di reato continuato, previa scissione dello stesso in riferimento a ciascun episodio criminoso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2010, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2010 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 14/12/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEVERO CHIEFFI Presidente SENTENZA "
- Consigliere -N. 9999/10 Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO REGISTRO GENERALE- Consigliere - MARIASTEFANIA DI TOMASSIDott. N. 44056/2009
- Rel. Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO
Dott. MARGHERITA CASSANO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LO NR N. IL 19/08/1956
2) HU EI N. IL 16/06/1967
3) NG EN N. IL 09/10/1966
avverso la sentenza n. 2176/2008 GIP TRIBUNALE di SALUZZO, del 02/07/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Antonio Gidonella, il quale ha chiesto l'accoglimento dei nam limitatamente alle decifione in funto d'certulio, Con declinatoria o imominibilità degli nemi. же чень;
Udit i difensor Avv.;
е
Ritenuto in fatto
1. - Il GIP del Tribunale di Saluzzo, con la sentenza indicata in epigrafe e per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:
- ha applicato agli imputati AP EN, Hu EI e DO GU la pena su richiesta, ex. art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di associazione per delinquere (capo 1 della rubrica), concorso in procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di due cittadini stranieri (capo 2), concorso nel favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di cinque cittadini stranieri (capo 3), unificati sotto il vincolo della continuazione, commessi in Marene ed altrove, dal 2001 sino al maggio 2008;
- ha rigettato la richiesta di applicazione dell'indulto ex art. 1 I. 31 luglio 2006 n.
241;
- ha ordinato l'espulsione dal territorio dello Stato, degli imputati DO GU
e Hu EI;
-ha ordinato la confisca della somma di € 20.000,00 (ventimila) sequestrata all'imputata Hu EI. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con autonomi atti di impugnazione, Hu EI e DO GU, personalmente, ed il
AP EN per il tramite del difensore, avvocato Caterina Montanari, la quale con atto del 26 aprile 2010 ha presentato memoria difensiva con contestuali < motivi nuovi » di impugnazione.
2.1 Tutti gli imputati, nel rispettivi atti difensivi, deducono, in primo luogo,
l'illegittimità della decisione impugnata, per violazione di legge (art. 1 I. 31 luglio
2006 n. 241) e la difesa del AP, altresì, per vizio di motivazione, relativamente al rigetto dell'istanza di applicazione dell'indulto alle pene ad essi
Inflitte in relazione a fatti commessi prima del 2 maggio 2005, posto che la ragione addotta dal Tribunale « l'essere la continuazione dei reati proseguita
***
oltre la data del 2 maggio 2005 » deve ritenersi incongrua ed in contrasto con l'ormai consolidato insegnamento di questa Corte (in termini, da ultimo, Sez. 1,
Sentenza n. 49986 del 30/12/2009, ric. Agnello Rv. 245967), secondo cui < ai fini dell'applicazione ... dell'indulto, in caso di reati unificati per la continuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta relativamente a ciascuno di essi e non a quella complessiva ». W
2.1 Gli imputati Hu LI e DO GU, con ricorsi di contenuto pressoché identico, denunciano, altresì, l'illegittimità della sentenza impugnata: relativamente all'applicazione di pena in relazione al fatto contestato al capo 2 concorso nel procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini
- stranieri a) per erronea applicazione dell'art. 12 comma 3, d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286, con riferimento all'entità della pena applicata, tenuto conto che dalle sommarie informazioni testimoniali dei cittadini cinesi DO ZH e YA en e IA, emergeva che l'ingresso illegale degli stessi nel territorio dello Stato risaliva agli anni 2001-2002, e che dagli atti non emergevano circostanze che smentivano tale assunto, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione la norma vigente all'epoca del fatti, che prevedeva una pena inferiore;
b) per applicazione di pena per un fatto diverso rispetto a quello contestato, posto che il giudicante ha ritenuto che gli imputati dovessero rispondere di concorso nel procurato ingresso di tre cittadini stranieri di nazionalità cinese, come indicato nell'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, laddove nel capo d'imputazione si fa invece riferimento solo all'ingresso illegale di due cittadini cinesi;
c) per erronea applicazione dell'art. 12 comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998 n.
286 e per vizio di motivazione, posto che lo svolgimento da parte degli imputati di attività di intermediazione relativamente all'ingresso in Italia di due (o tre) cittadini cinesi, appariva circostanza quanto meno dubbia, in presenza di sommarie informazioni dei diretti interessati che affermavano di aver conosciuto i ricorrenti, solo successivamente al loro ingresso illegale in Italia;
relativamente all'applicazione di pena in relazione al fatto contestato al capo 3
- favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di cinque cittadini stranieri - per erronea applicazione dell'art. 12 comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n.
286, tenuto conto dell'insussistenza di un elemento essenziale del reato contestato, emergendo dagli atti che la condotta addebitata ai ricorrenti non era stata posta in essere al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dei cittadini cinesi, posto che la ditta individuale ON MO presso la quale lavoravano i cittadini stranieri illegalmente presenti in Italia, era un'unità produttiva reale, che aveva dichiarato un fatturato per l'anno 2008 di €
193.082,00, così da configurare una diversa ipotesi di reato (art. 22 comma 12,
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- relativamente all'applicazione della < sanzione accessoria » dell'espulsione, per erronea applicazione della legge penale (art. 235 cod. pen.), in quanto doveva ritenersi, in ragione del tempus commissi delicti, che il giudicante illegittimamente aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la suddetta misura di sicurezza sebbene introdotta dal d.l. 28 maggio 2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla 1. 24 luglio 2008 n. 125, senza considerare, altresì, che applicando la pena prevista dalla legge vigente al momento della commissione dei fatti, non superando la stessa la soglia di due anni di reclusione, la misura di sicurezza dell'espulsione non era più obbligatoria.
Considerato in diritto
Le impugnazioni proposte da AP EN, Hu EI e DO 1. -
GU, risultano basate su motivi parzialmente fondati e meritano quindi accoglimento, nei limiti di seguito meglio precisati.
Un e ;
1.1 - Quanto alle censure formulate in tutti i ricorsi a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, in punto di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., ne va rilevata la manifesta infondatezza, posto che il giudice del merito ha correttamente adempiuto all'obbligo di motivazione secondo il particolare schema argomentativo proprio della sentenza pronunciata ai sensi dell'art 444 c.p.p. nei termini ormai definiti dalle sezioni unite di questa
Corte con sentenza n. 5777 del 27 marzo 1992, ric. Di Benedetto (RIV. 191135).
Sul punto occorre considerare, infatti, che secondo la giurisprudenza ormai univoca di questa Corte, «in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l'accordo abbia presupposto una modifica dell'imputazione originaria» (così Cass., Sez. 6,
Sentenza n. 32004 del 10/4/2003 - 29/7/2003, Rv. 228405, ric. P.G. in proc.
Valetta; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3622 del 10/1/2006 - 30/1/2006, Rv.
233369, ric. P.G. In proc. Laaziz), comportando in particole tutte le censure prospettate nei ricorsi presentati da Hu EI e DO GU, una non consentita «sistematica incursione nel merito al fine della verifica delle doglianza», così come acutamente rilevato dal PG presso questa Corte nella sua requisitoria in atti.
Considerazione questa senz'altro valida anche in riferimento alle censure mosse al provvedimento di confisca del denaro e di altri oggetti sequestrati, adottato con la sentenza impugnata.
2. Fondate si rivelano invece le censure, prospettate in tutti i ricorsi, relativamente al rigetto della richiesta di applicazione dell'indulto.
Al riguardo va anzitutto precisato, che non può sussistere alcun dubbio sull'ammissibilità di una siffatta censura, ove si consideri che, secondo l'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è senz'altro ammissibile qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione», come avvenuto nel caso in esame, (in termini, Sez. 5, Sentenza
n. 43262 del 22/10/2009, dep. 12/11/2009, imp. Albano, Rv. 245106) e che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'applicazione dell'indulto
è sottratta alla disponibilità delle stesse, con la conseguenza che la pattuizione avente ad oggetto l'applicazione di tale beneficio, se inserita nell'accordo, è da considerare come mai apposta» (così ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 41875 del
9/10/2008 dep. 10/11/2008, imp. Poneti, Rv. 241411).
ди E 2.1 Quanto poi al merito della decisione, l'assunto del giudice di merito secondo cui all'applicazione dell'indulto si opporrebbe il rilievo che la continuazione dei reati.... è proseguita oltre la data del 2/5/2006», deve ritenersi motivazione incongrua, in palese contrasto con il principio, ormai prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato continuato deve 是
essere scisso nei suoi vari episodi criminosi al fine di accertare per ciascuno di 1
essi, in relazione alla data di commissione, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'indulto» (in termini, Sez. 1, Sentenza n. 19740 del 16/3/2005, dep. 24/05/2005, imp. Gullaci, Rv. 231796).
Tale vizio motivazionale, per altro, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza, con riguardo alla posizione di HU EI e NG Wenguam, anche con riferimento alla censurata disposizione in punto di espulsione ex art. 235
c.p., che conformemente a quanto sostenuto dal PG presso questa Corte nella sua perspicua requisitoria, va «rivisitata non già in ragione di una presunta inapplicabilità della norma alla fattispecie in ragione del tempus commissi delictì
(a tanto ostando il disposto dell'art. 200, comma 1, c.p. - in ragione della quale le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione -) quanto in considerazione della necessità di verificare se, all'esito dell'applicazione [eventuale] al caso di specie dell'indulto, permanga il presupposto, comunque evocato dai ricorrenti, "... del superamento della soglia dei due anni" di reclusione, irrogati con la decisione impugnata, posto dall'art. 235 c.p. quale condizione dell'espulsione dello straniero».
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
GIP del Tribunale di Saluzzo per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Il consigliere estensore фель мой Il presidenteSchiessi
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 9 GEN. 2011
IL CANCELLIERE